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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27725/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila del 12/12/2024 con tre censure principali: 1) vizio di diritto e motivazione per presunta intervenuta abrogazione dell'art. 7 del D.L. n. 4/2019 (reato contestato) in virtù dell'art. 1, comma 318, L. n.197/2022; 2) vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità per assenza di sottoscrizione del modello contenente la dichiarazione di residenza e per mancata indicazione dell'avviso relativo alla responsabilità penale per dichiarazioni mendaci (si deduce possibile errore inevitabile sulla legge penale); 3) vizio di motivazione nel rifiuto della sospensione condizionale della pena, ritenendo che la Corte d'appello non abbia adeguatamente valutato la giovane età, la regolarità sul territorio e l'assenza di carichi pendenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché composto da motivi aspecifici o manifestamente infondati. Ha ritenuto infondata la censura sull'abrogazione dell'art. 7 D.L. n. 4/2019, perché la norma era ancora operativa per i fatti commessi fino al 31/12/2023 in virtù dell'art. 13, comma 3, del D.L. n. 48/2023 (conv. L. n. 85/2023) che ha mantenuto applicabili le disposizioni vigenti alla data di concessione del beneficio; quindi il reato contestato non era abrogato. Ha escluso che l'errore sulla legge penale (ignoranza) escluda il dolo nelle false dichiarazioni per ottenere il reddito di cittadinanza e ha ritenuto irrilevante la mancata sottoscrizione del modulo alla luce del percepimento effettivo del sussidio e di elementi probatori che collegano la dichiarazione all'imputata. Ha altresì confermato la motivazione del diniego della sospensione condizionale della pena poiché la Corte d'appello ha adeguatamente valorizzato precedenti condanne e comportamenti recenti tali da escludere la prognosi di non pericolosità. Infine ha condannato la parte privata al pagamento delle spese e ad una somma a titolo di ammenda per la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 7 D.L. 4/2019

    Norma incriminatrice che sanziona le false dichiarazioni atte ad ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza; applicata ai fatti commessi fino al 31/12/2023 in base alla disposizione transitoria contenuta nel D.L. 48/2023 art.13 comma 3

  • art. 1, comma 318, L. n. 197/2022

    Ha disposto l'abrogazione dell'art. 7 D.L. 4/2019 con decorrenza 1/1/2024; l'abrogazione non ha efficacia retroattiva per i fatti coperti dalla transitoria di D.L. 48/2023

  • art. 13, comma 3, D.L. n. 48/2023 (conv. L. n. 85/2023)

    "al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023"

    Disposizione transitoria che mantiene l'efficacia penale dell'art. 7 D.L. 4/2019 per i fatti commessi entro il 31/12/2023, impedendo l'operatività della lex mitior conseguente all'abrogazione con decorrenza 1/1/2024

  • art. 2, comma 2, cod. pen. (lex mitior)

    Principio generale di retroattività della legge penale più favorevole; la Corte ha rilevato che la sua operatività è derogata dall'effetto della disposizione transitoria di cui all'art.13 comma 3 D.L. 48/2023

  • art. 640-bis c.p.

    Norma sul reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; collegata e riconducibile alla fattispecie valutata nel merito e nella motivazione della sentenza

  • art. 2 D.L. 28/1/2019 n.4 conv. L. 26/2019

    Disciplina i requisiti per il reddito di cittadinanza (requisito di residenza); la Corte costituzionale ha ridotto il requisito decennale a cinque anni per incompatibilità con l'art. 3 Cost., ma la rilevanza penale delle false dichiarazioni sui requisiti è rimasta per i fatti anteriori nella misura prevista

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede che il ricorrente, se il ricorso è dichiarato inammissibile, sia condannato al pagamento delle spese del procedimento; applicata per condannare la parte privata al pagamento delle spese e, per profili di colpa, al versamento alla Cassa delle ammende

  • Giurisprudenza: Sez. U., n. 49686 del 13/07/2023; Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024; Corte cost. sent. n. 31 del 20/03/2025

    La Corte di Cassazione ha richiamato tali pronunce per ricostruire il quadro: le Sezioni Unite avevano chiarito che l'art.7 era abrogato con decorrenza 1/1/2024 ma la regola transitoria di D.L. 48/2023 mantiene applicabile l'art.7 per fatti commessi entro il 31/12/2023; la Corte costituzionale ha ridotto il requisito di residenza da 10 a 5 anni e ha distinto la natura del Rdc da una semplice prestazione assistenziale, influenzando l'interpretazione della compatibilità con l'UE

Massime di principio

  • L'abrogazione di una norma penale non annulla automaticamente responsabilità penali pregresse se esiste una norma transitoria che conserva l'applicazione della norma per fatti commessi entro una certa data; verificare sempre la presenza di disposizioni transitorie
  • Il principio della lex mitior (retroattività della norma più favorevole) può essere limitato o escluso da espressa disciplina transitoria adottata dal legislatore; controllare termini di efficacia e conversioni dei DL
  • Nelle false dichiarazioni per ottenere prestazioni come il reddito di cittadinanza, l'errore sulla legge (ignoranze) difficilmente esclude il dolo: la giurisprudenza ritiene che le norme non siano tanto oscure da rendere inevitabile l'errore
  • La mancanza di sottoscrizione del modulo non esclude automaticamente la responsabilità quando vi siano elementi probatori che dimostrino il concreto percepimento del beneficio e il collegamento della dichiarazione all'imputato
  • La valutazione sulla concessione della sospensione condizionale della pena è discrezionale e può essere negativamente influenzata da precedenti condanne e da analogie di scopo (es. delitto con finalità di lucro); occorre che la motivazione della decisione sia logicamente fondata
  • In casi che coinvolgono prestazioni pubbliche con profili sovranazionali, verificare sempre l'interazione tra diritto dell'Unione, giurisprudenza della CGUE e pronunce costituzionali nazionali, perché il quadro può determinare differenti qualificazioni (assistenza sociale vs inclusione attiva) con ricadute sulla legittimità dei requisiti e delle sanzioni

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