Sentenza n. 351/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 07293/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento AGCM del 17 novembre 2020, con cui erano state accertate due pratiche commerciali scorrette e irrogate due sanzioni di 5 milioni di euro ciascuna
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista sanzionato)
Prevale il privato
La controversia
Le appellanti hanno contestato la sentenza di primo grado deducendo, in sintesi: la violazione dei diritti di difesa e del contraddittorio nel procedimento AGCM, per asserita incompletezza della comunicazione di conclusione della fase istruttoria e mutamento dell’oggetto della pratica B; l’illegittimità dell’accertamento della pratica A, relativa alle informazioni sulle limitazioni all’uso di cartucce non originali, agli aggiornamenti del firmware e al sistema di sicurezza dinamica, per difetto di istruttoria, travisamento, contraddittorietà, irragionevolezza e violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del consumo; l’insussistenza o mancata prova della pratica B, concernente la raccolta e l’utilizzo dei dati relativi alle cartucce e il diniego dell’assistenza in garanzia in caso di utilizzo di cartucce non originali, nonché l’erronea ripartizione dell’onere della prova; l’assoluta sproporzione e l’insufficiente motivazione delle sanzioni; l’erroneità della dichiarazione rettificativa imposta dall’AGCM, ritenuta non coerente con il funzionamento del sistema di sicurezza dinamica.
La decisione
L’appello è stato accolto solo in parte. Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dell’accertamento delle due pratiche commerciali scorrette e ha respinto le censure sul contraddittorio procedimentale, ritenendo che HP avesse avuto piena contezza degli addebiti e avesse potuto difendersi specificamente. Quanto alla pratica A, il Collegio ha ritenuto legittimo l’accertamento secondo cui le informazioni fornite al momento dell’acquisto e degli aggiornamenti firmware non erano chiare e complete: il sistema di sicurezza dinamica e i suoi aggiornamenti potevano ridurre le funzionalità della stampante e costituivano caratteristiche rilevanti per le decisioni commerciali. È stata tuttavia ridimensionata la gravità della specifica comunicazione pubblicitaria, poiché il messaggio evidenziava problemi di funzionalità e l’uso del condizionale non era del tutto incongruo, considerata la natura dinamica del sistema. La sanzione per la pratica A è stata pertanto ridotta del 20%, da 5 a 4 milioni di euro. Quanto alla pratica B, il Collegio ha ritenuto provato presuntivamente il diniego di assistenza mediante lo scambio di e-mail con un importante rivenditore, idoneo a dimostrare una prassi di rifiuto della garanzia sulla base del solo utilizzo di cartucce non originali, senza verifica del nesso causale con il guasto. Ha inoltre confermato l’insufficienza delle informative privacy rispetto alla specifica raccolta dei dati sulle cartucce e alle finalità commerciali del trattamento, ritenendo però rilevante, ai fini della gravità, che qualche informazione sulla raccolta dei dati fosse stata comunque fornita. Anche la sanzione per la pratica B è stata ridotta del 20%, da 5 a 4 milioni di euro. È stata confermata la legittimità della dichiarazione rettificativa, ritenuta generica ma non erronea e coerente con le risultanze istruttorie. Le spese del doppio grado sono state compensate per metà; le appellanti sono state condannate a rifondere all’AGCM 4.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 20, 21 e 22 d.lgs. 206/2005 (Codice del consumo)
La pratica A è stata ritenuta ingannevole e omissiva perché le informazioni sulle caratteristiche delle stampanti, sul sistema di sicurezza dinamica, sulle cartucce non originali e sugli effetti degli aggiornamenti firmware non consentivano una decisione commerciale consapevole.
artt. 20, 24 e 25 d.lgs. 206/2005 (Codice del consumo)
La pratica B è stata qualificata come pratica commerciale aggressiva, in relazione alla raccolta non adeguatamente comunicata dei dati sull’uso delle cartucce e al rifiuto della garanzia in assenza di verifica del nesso causale tra cartuccia non originale e guasto.
art. 27, commi 2, 3, 8, 9 e 10 d.lgs. 206/2005 (Codice del consumo)
La norma costituisce la base dei poteri istruttori e sanzionatori dell’AGCM, nonché degli ordini di pubblicazione della dichiarazione rettificativa e di adeguamento delle confezioni di vendita; la quantificazione delle sanzioni è stata sindacata dal giudice nell’esercizio della giurisdizione di merito.
art. 18, lett. m), d.lgs. 206/2005 (Codice del consumo)
L’acquisto della stampante, l’acquisto delle cartucce e la scelta di effettuare gli aggiornamenti firmware sono decisioni di natura commerciale, sicché le informazioni sulle limitazioni del sistema di sicurezza dinamica sono giuridicamente rilevanti.
art. 267 TFUE
Le richieste di rinvio pregiudiziale sono state respinte perché fondate su presupposti non condivisi dal Collegio, ossia l’asserito mutamento della contestazione e l’inversione dell’onere della prova.
art. 2697 c.c.
L’AGCM ha assolto il proprio onere probatorio mediante elementi presuntivi; il riferimento al principio di vicinanza della prova consentiva al professionista di fornire elementi contrari, senza determinare un’inversione dell’onere della prova.
art. 2729 c.c.
Lo scambio di e-mail proveniente da un importante rivenditore, riferito a una prassi abituale di rifiuto della garanzia, è stato ritenuto elemento presuntivo grave, preciso e concordante.
art. 11 l. 689/1981
La determinazione della sanzione deve considerare, tra l’altro, la gravità e la durata della violazione, la dimensione economica del professionista, la posizione sul mercato e la pluralità delle condotte; tali parametri hanno giustificato la sanzione, ridotta solo per la diversa valutazione di alcuni profili di gravità.
Massime di principio
- Il professionista che commercializza prodotti dotati di sistemi software capaci di limitare, anche successivamente alla vendita, l’interoperabilità con prodotti o consumabili di terzi deve informare in modo chiaro e completo i consumatori sia al momento dell’acquisto sia prima degli aggiornamenti del software, quando tali aggiornamenti possono ridurre le funzionalità del prodotto o alterarne le caratteristiche rilevanti per le decisioni commerciali.
- La presenza di un sistema di sicurezza già installato nel prodotto non esonera il professionista dall’obbligo di informare sugli aggiornamenti successivi: se l’aggiornamento rende operative nuove limitazioni e impedisce l’uso di consumabili precedentemente funzionanti, esso determina una riduzione delle funzionalità e un’alterazione delle caratteristiche del prodotto.
- Le informative privacy generiche sulla raccolta dei dati personali o sull’uso dei dispositivi non soddisfano necessariamente gli obblighi informativi derivanti dalla disciplina delle pratiche commerciali scorrette, quando non indicano con sufficiente chiarezza quali dati relativi all’utilizzo del prodotto siano raccolti e per quali specifiche finalità commerciali siano utilizzati.
- In un procedimento sanzionatorio per pratica commerciale scorretta, la prova dell’illecito può essere fornita anche mediante presunzioni, purché fondate su elementi idonei; una volta assolto l’onere probatorio dell’autorità, il professionista, in ragione della vicinanza della prova, può fornire elementi contrari senza che ciò integri un’inversione dell’onere della prova.
- Nell’esercizio della giurisdizione di merito sulle sanzioni pecuniarie, il giudice amministrativo può rideterminarne l’importo quando l’autorità abbia sovrastimato la gravità di specifiche condotte, pur confermando l’accertamento dell’illecito e la legittimità degli altri parametri di quantificazione.
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