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Sentenza

Sentenza n. 1007/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della comunicazione di avvio del procedimento ex art.7 L. n.241/90 e ss.mm.e ii. di annullamento del Permesso di costruire in sanatoria -OMISSIS- del 18.07.2023, prot. n.-OMISSIS-, - Assegnazione termine al provvedimento prot. n.-OMISSIS- del 25.08.2023 di sospensione del Permesso di costruire in sanatoria -OMISSIS- del 18.07.2023, notificata a mezzo pec il 02.04.2024; - del provvedimento prot. n.-OMISSIS- del 25.08.2023; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale; Nonchè per il risarcimento del danno quantificato in € 8.101.602,77;

Giustizia amministrativa202400687

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione di avvio del procedimento di annullamento di un permesso di costruire in sanatoria e precedente provvedimento di sospensione del permesso per mancata regolarizzazione di debiti tributari locali

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento del permesso di costruire in sanatoria rilasciato il 18 luglio 2023 e il precedente provvedimento comunale del 25 agosto 2023, con cui l’efficacia del permesso era stata sospesa sino alla regolarizzazione di debiti relativi a IMU e TARI. Ha dedotto l’illegittimità della subordinazione del rilascio o della conservazione del titolo edilizio alla regolarità nel pagamento dei tributi locali, nonché la violazione del principio di irretroattività, sostenendo che avrebbero dovuto applicarsi le norme vigenti al momento della presentazione dell’istanza di condono. Ha inoltre chiesto il risarcimento di euro 8.101.602,77 per il ritardato rilascio del permesso e per i danni asseritamente derivanti dalla sospensione dell’attività turistico-alberghiera, dai costi di consulenza, dalla perdita di clientela e dal danno all’immagine. Nel corso del giudizio ha chiesto il riconoscimento della cessazione della materia del contendere quanto all’azione impugnatoria, poiché il Comune aveva archiviato il procedimento di annullamento e revocato la sospensione del permesso, insistendo per la domanda risarcitoria. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione della comunicazione di avvio, la tardività dell’impugnazione del provvedimento di sospensione e l’infondatezza della domanda risarcitoria. La ricorrente ha altresì chiesto il rinvio della causa per acquisire documenti richiamati dalla controparte.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza di rinvio, ritenendo che la mera allegazione dell’esistenza di documenti non prodotti in giudizio non costituisca una situazione eccezionale idonea a giustificare il rinvio ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. e che l’acquisizione officiosa ex art. 64, comma 3, c.p.a. rientri nella valutazione discrezionale del giudice, non potendo essere imposta dalla parte. Ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse l’impugnazione della comunicazione di avvio del procedimento di annullamento, trattandosi di atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività e non contenente una determinazione decisoria. Il termine assegnato con la medesima nota per regolarizzare la posizione debitoria è stato considerato un elemento accessorio del precedente provvedimento lesivo, individuato nella sospensione del permesso. Ha dichiarato irricevibile per tardività l’impugnazione del provvedimento di sospensione del 25 agosto 2023, poiché il ricorso è stato notificato soltanto il 2 maggio 2024. Ha respinto la domanda risarcitoria per mancata prova del danno e del nesso causale, osservando che l’azione risarcitoria è soggetta alle regole ordinarie sull’onere della prova e che occorre dimostrare, oltre all’illegittimità dell’atto, il danno, il nesso eziologico e l’imputabilità almeno colposa all’amministrazione. Nel caso concreto, la sospensione del permesso e l’avvio del procedimento di annullamento non avevano prodotto un effetto lesivo concreto e immediato idoneo a interrompere l’attività turistico-alberghiera. L’interruzione risultava invece riconducibile a precedenti provvedimenti del SUAP, tra cui un’ordinanza di cessazione dell’attività per assenza di SCIA unica di subingresso e una SCIA edilizia condizionata ancora sottoposta a valutazione di incidenza ambientale. Anche i costi dei professionisti non erano stati provati come esclusivamente riferibili ai rapporti con il Comune resistente. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato, con condanna della ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 2.000.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio del procedimento ha natura endoprocedimentale e, in assenza di autonoma lesività, non è immediatamente impugnabile.

  • art. 39 l. 724/1994

    È richiamato quale fondamento normativo dell’istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria, senza che il giudice ne sviluppi un’interpretazione specifica.

  • art. 73, comma 1-bis c.p.a.

    Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza.

    Il rinvio dell’udienza richiede situazioni eccezionali e gravi ragioni incidenti sulle fondamentali esigenze di difesa; la mera mancata produzione di documenti richiamati dalla controparte non è sufficiente.

  • art. 64, comma 3 c.p.a.

    disporre, anche d’ufficio, l’acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità della pubblica amministrazione.

    Il potere di acquisizione officiosa appartiene al giudice, che valuta autonomamente la completezza dell’istruttoria; non può essere imposto dalla parte mediante una richiesta di rinvio.

  • art. 2697 c.c.

    Nella domanda risarcitoria grava sul ricorrente l’onere di provare tutti i presupposti della responsabilità dell’amministrazione, incluso il danno e il nesso causale.

  • art. 115 c.p.c.

    La domanda risarcitoria nel processo amministrativo è regolata dalle ordinarie regole probatorie e non dal metodo acquisitivo proprio dell’azione impugnatoria.

Massime di principio

  • La comunicazione di avvio di un procedimento amministrativo, in quanto atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività e di contenuto decisorio, non è autonomamente impugnabile; la relativa contestazione deve essere proposta contro il provvedimento finale eventualmente lesivo.
  • Quando una nota amministrativa assegna un termine per adempiere ma non introduce un autonomo effetto lesivo, il termine deve essere riferito al precedente provvedimento che ha prodotto l’effetto pregiudizievole; l’impugnazione deve quindi essere proposta tempestivamente contro quest’ultimo atto.
  • Il rinvio della trattazione nel processo amministrativo è ammesso solo in presenza di casi eccezionali e di gravi ragioni incidenti sul diritto di difesa; la mera allegazione dell’esistenza di documenti non prodotti dalla controparte non giustifica il rinvio né impone al giudice l’acquisizione officiosa.
  • L’azione risarcitoria nei confronti della pubblica amministrazione è soggetta alle ordinarie regole sull’onere della prova: il ricorrente deve dimostrare l’illegittimità della condotta, il danno-conseguenza, il nesso causale e l’imputabilità almeno colposa all’amministrazione.
  • Non è risarcibile il danno patrimoniale imputato a un atto amministrativo quando non sia dimostrato che tale atto abbia prodotto un effetto lesivo concreto e immediato e quando l’interruzione dell’attività economica risulti invece causalmente riconducibile ad altri e precedenti provvedimenti amministrativi.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioTermini e notificazione del ricorsoDanno da provvedimento illegittimo
RamiEdiliziaProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivoRisarcimento del danno da attività amministrativa

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