Cassazione Penale, Sentenza n. 4357/2024 del 01/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava il decreto con cui il Tribunale di Firenze aveva dichiarato inammissibile l'istanza diretta a far dichiarare l'illegittimità del decreto del medesimo Tribunale che aveva revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale aveva motivato l'inammissibilità sostenendo che l'unico rimedio esperibile fosse il ricorso per cassazione ai sensi dell'art.113 d.P.R. n.115/2002. Cica deduceva violazione di legge e carenza/illogicità della motivazione (art.606 c.1 lett. b) ed e) c.p.p.), osservando che la revoca era basata su informazioni dell'amministrazione finanziaria riguardanti i redditi percepiti dal padre convivente e che tali redditi, per conflittualità, non dovevano essere computati ai fini del beneficio ai sensi dell'art.76 d.P.R. n.115/2002. Sosteneva inoltre che il provvedimento di revoca è impugnabile alternativamente con l'opposizione ai sensi dell'art.99 d.P.R. n.115/2002 o con il ricorso per cassazione, richiamando la giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha affermato il principio secondo cui il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è impugnabile nei medesimi termini e con i medesimi rimedi previsti per l'ammissione (ovvero con l'opposizione ex art.99) e che l'art.113 d.P.R. n.115/2002 riconosce la facoltà, non l'obbligo, di proporre ricorso per cassazione. Di conseguenza il decreto impugnato del Tribunale di Firenze è stato annullato senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Firenze per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
d.P.R. 30/05/2002 n.115, art.113
contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca proveniente dall'ufficio finanziario, l'interessato «può» proporre ricorso per cassazione
l'art.113 riconosce la possibilità di ricorrere per cassazione avverso il decreto di revoca, ma non esclude né soppianta l'opzione dell'opposizione davanti al tribunale prevista dall'art.99; è dunque una facoltà alternativa
d.P.R. 30/05/2002 n.115, art.99
regola l'opposizione avverso i provvedimenti relativi all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la revoca è impugnabile mediante questo rimedio (opposizione) come alternativa al ricorso per cassazione
d.P.R. 30/05/2002 n.115, art.112
dispone la revoca dell'ammissione al patrocinio; la revoca è soggetta agli stessi termini e rimedi dell'istanza di ammissione
d.P.R. 30/05/2002 n.115, art.76
disciplina la computabilità dei redditi di familiari conviventi ai fini del calcolo del requisito reddituale per il patrocinio a spese dello Stato; in presenza di conflittualità la normativa può escludere la computabilità del reddito del convivente
L. 30/07/1990 n.217, art.6 comma 4 e art.10 comma 1
Entro venti giorni da quello in cui ha ricevuto l'avviso di deposito ... l'interessato può proporre ricorso davanti al tribunale ... Avverso i provvedimenti emessi ... il ricorso è proposto al tribunale ...
norma previgente citata a sostegno del diritto di proporre opposizione al tribunale entro un termine per impugnare provvedimenti di rigetto o revoca; il d.P.R. n.115/2002 ha mantenuto tali garanzie
art.281decies c.p.c.
richiamato nel contesto dell'opposizione al provvedimento di revoca; si colloca nel quadro delle norme procedurali applicabili all'opposizione
Giurisprudenza (Sez. U n.36168/2004 Pangallo; Sez.4 n.11771/2016 Doratiotto)
la giurisprudenza di legittimità ha già affermato che il regime del patrocinio a spese dello Stato mantiene le garanzie difensive previgenti e che la revoca può essere impugnata alternativamente con opposizione o ricorso per cassazione
Massime di principio
- Il provvedimento di revoca del patrocinio a spese dello Stato è impugnabile alternativamente: con opposizione ex art.99 d.P.R. n.115/2002 davanti al tribunale competente oppure mediante ricorso per cassazione ex art.113 d.P.R. n.115/2002; uno dei rimedi non esclude l'altro
- Un tribunale non può dichiarare l'inammissibilità di un'istanza sostenendo che il ricorso per cassazione sia l'unico rimedio, perché la normativa e la giurisprudenza riconoscono carattere alternativo dei rimedi
- Se la revoca si fonda su redditi di terzi conviventi, va valutata attentamente l'applicabilità dell'art.76 d.P.R. n.115/2002: in presenza di conflittualità i redditi del convivente possono essere non computabili
- È opportuno valutare tempestivamente entrambi i profili (fatto e diritto): contestare sia la valutazione documentale dei redditi sia la corretta applicazione delle norme sul patrocinio; verificare le scadenze procedurali per l'opposizione (richiamato il termine di 20 giorni nella previgente L.217/1990)
- In caso di erronea declaratoria di inammissibilità basata sulla scelta del rimedio, il ricorso per cassazione può essere efficace per ottenere l'annullamento e la trasmissione degli atti al giudice competente per la valutazione di merito
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