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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34378/2024 del 24/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La società ricorrente aveva presentato domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182-bis l.f.; la Corte d'appello aveva respinto il reclamo avverso il diniego di omologazione. In cassazione la società ha dedotto quattro censure: (1) violazione dell'art. 182-bis l.f. per avere ritenuto inattendibile la relazione del professionista indipendente, lamentando che non fosse stato esaminato storicamente l'impianto contabile relativo agli anni 2015, 2016 e 2017; (2) violazione dell'art. 182-bis l.f. per omesso esame degli elementi posti a base del piano di ristrutturazione; (3) violazione dell'art. 182-bis l.f. per avere escluso il giudizio di convenienza dell'accordo in ragione di pregresse violazioni fiscali e della ritenuta inattendibilità dell'attestazione e delle scritture contabili; (4) violazione dell'art. 182-bis, comma 4, l.f. per il mancato omologo dell'accordo pur in presenza dei presupposti di legge. L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso eccependo, tra l'altro, la tardività del ricorso per cassazione, poiché il decreto della corte territoriale era stato comunicato dalla cancelleria il giorno stesso del deposito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto l'eccezione preliminare di tardività: ha affermato che, in materia di omologazione dell'accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l.f., il decreto della corte d'appello è ricorribile per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione/notificazione effettuata dalla cancelleria, che è equipollente alla notificazione. Poiché il decreto era stato comunicato il 1° settembre 2022 e il ricorso era stato notificato solo il 27 febbraio 2023, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 182-bis l.f.

    Il rinvio all'art. 183 l.f. va inteso in senso onnicomprensivo, con applicazione del termine breve per ricorrere per cassazione anche contro il decreto della corte d'appello che decide sull'omologazione dell'accordo di ristrutturazione.

  • art. 183 l.f.

    Costituisce il modello procedimentale di riferimento per il reclamo e per la successiva impugnazione in cassazione in materia concorsuale.

  • art. 18, comma 13, l.f.

    La comunicazione/notifica del testo integrale del provvedimento da parte della cancelleria tramite PEC è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.

  • art. 18, comma 14, l.f.

    Il termine breve per proporre ricorso per cassazione decorre dalla notificazione/comunicazione del provvedimento secondo il regime previsto per il reclamo fallimentare.

  • art. 133, comma 2, c.p.c.

    Non ostacola la decorrenza del termine breve quando la comunicazione della cancelleria contenga il testo integrale del provvedimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di accordi di ristrutturazione dei debiti, il decreto della corte d'appello che decide sul reclamo avverso il diniego di omologazione è soggetto al termine breve di trenta giorni per il ricorso per cassazione, decorrente dalla comunicazione/notificazione eseguita dalla cancelleria.
  • La comunicazione via PEC della cancelleria, ove accompagnata dal testo integrale del provvedimento, è equipollente alla notificazione e fa decorrere il termine breve d'impugnazione.
  • Il rinvio dell'art. 182-bis l.f. alla disciplina dell'art. 183 l.f. va letto in modo unitario, estendendo al ricorso per cassazione il regime processuale previsto per il reclamo in materia concorsuale.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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