Cassazione Penale, Sentenza n. 32107/2026 del 27/08/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato dichiarato colpevole dal Tribunale di Pordenone, con sentenza del 26 novembre 2013, del reato di truffa in concorso e condannato alle pene di legge. La condanna era stata pronunciata in contumacia. Secondo quanto accertato dalla Corte d'appello di Trieste, la sentenza era stata notificata il 3 maggio 2016, ai sensi dell'art. 159 c.p.p., mediante consegna di copia al difensore d'ufficio dell'imputato, divenendo irrevabile il 4 giugno 2016. L'appello proposto nel febbraio 2023 era stato quindi dichiarato inammissibile per tardività. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, la violazione degli artt. 548 e 585 c.p.p. Ha sostenuto che il 16 febbraio 2023 gli era stato notificato l'estratto contumaciale della sentenza e che il difensore aveva presentato appello il 27 febbraio 2023, entro il termine decorrente da tale notificazione. Ha inoltre invocato l'art. 15-bis della legge n. 67 del 2014, sostenendo che, poiché il procedimento era stato definito prima del 22 agosto 2014, avrebbe dovuto applicarsi la disciplina previgente, secondo la quale il termine per impugnare sarebbe decorso dalla notifica dell'estratto contumaciale all'imputato, senza necessità di rimessione in termini. Infine, ha dedotto che il reato sarebbe prescritto per il decorso di quindici anni dal fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l'unico motivo era manifestamente infondato. Ha ritenuto applicabile la disciplina previgente alla legge n. 118 del 2014, poiché la sentenza di primo grado era stata pronunciata il 26 novembre 2013, prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina sull'assenza. Ha confermato che la notificazione della sentenza al difensore d'ufficio il 3 maggio 2016, ai sensi dell'art. 159 c.p.p., aveva fatto decorrere il termine di trenta giorni per impugnare, inutilmente scaduto nel giugno 2016. La successiva notificazione dell'estratto contumaciale all'imputato è stata ritenuta priva di effetti, essendo la sentenza già divenuta definitiva. La definitività del titolo ha reso irrilevante anche la deduzione relativa alla prescrizione. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 159 c.p.p.
mediante consegna di copia al difensore d'ufficio
La notificazione della sentenza al contumace presso il difensore d'ufficio è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione.
art. 548 c.p.p.
La disposizione è richiamata in relazione alla notificazione della sentenza e alla decorrenza del termine per impugnare.
art. 585 c.p.p.
Il termine di trenta giorni per proporre l'impugnazione decorre dalla notificazione del titolo validamente effettuata e, una volta inutilmente decorso, determina la definitività della sentenza.
art. 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67
La nuova disciplina dell'assenza si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge soltanto se non era stato ancora pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado.
legge 11 agosto 2014, n. 118
La normativa ha introdotto la disciplina dell'assenza e soppresso l'istituto della contumacia, senza applicazione ai procedimenti nei quali il dispositivo della sentenza di primo grado era già stato pronunciato.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”
La condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende è esclusa soltanto quando il ricorrente dimostri di non avere colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Quando il dispositivo della sentenza di primo grado è stato pronunciato prima dell'entrata in vigore della disciplina sull'assenza introdotta dalla legge n. 67 del 2014, resta applicabile la disciplina previgente sulla contumacia.
- La notificazione della sentenza pronunciata in contumacia al difensore d'ufficio, effettuata ai sensi dell'art. 159 c.p.p., fa decorrere il termine per proporre impugnazione; il successivo decorso del termine determina la definitività della sentenza.
- La successiva notificazione dell'estratto contumaciale all'imputato non riapre il termine per impugnare quando la sentenza è già divenuta irrevocabile a seguito della precedente notificazione validamente eseguita presso il difensore d'ufficio.
- Una volta accertata la definitività della sentenza per tardività dell'impugnazione, le deduzioni relative alla prescrizione del reato non possono incidere sull'esito del giudizio.
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