Cassazione Penale, Sentenza n. 15174/2023 del 11/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il detenuto Giannelli, sottoposto al regime 41-bis, aveva impugnato il diniego dell'Amministrazione penitenziaria a consentirgli la visione di canali televisivi diversi da quelli indicati nella Circolare dipartimentale del 2 ottobre 2017; il Tribunale di sorveglianza aveva accolto il reclamo rilevando violazione della parità di trattamento rispetto ai detenuti comuni, del diritto costituzionale all'informazione e un pregiudizio all'offerta trattamentale rieducativa. Il Ministero della Giustizia ha impugnato per cassazione sostenendo, in primo luogo, che il rimedio ex art. 35-bis Ord. pen. non poteva attivarsi perché la questione riguardava solo le modalita' di esercizio del diritto (prerogativa discrezionale dell'Amministrazione) e non l'esistenza di un diritto soggettivo; in secondo luogo ha denunciato la falsa applicazione della giurisprudenza costituzionale sulla parita' di trattamento, essendo ragionevole una deroga in regime 41-bis per esigenze di controllo dei flussi informativi esterni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: il rimedio previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. tutela solo posizioni giuridiche qualificabili come diritto soggettivo attuale e leso da condotte amministrative, non le sole modalita' organizzative o di esercizio del diritto. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui molte restrizioni tecniche/organizzative (tra cui la fruizione di specifici canali televisivi) incidono sulle modalita' di esercizio del diritto e rientrano nella discrezionalita' dell'Amministrazione, salvo illegittimita' manifesta o compressione sostanziale del nucleo del diritto. Poiche' il Tribunale e il Magistrato di sorveglianza avevano pronunciato oltre i limiti della giurisdizione qualificando come diritto cio' che la giurisprudenza considera modalita', la Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella di primo grado.
Norme richiamate
art. 35-bis, Ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)
Il rimedio ex art. 35-bis è volto a tutelare posizioni giuridiche configurabili come diritti soggettivi effettivi e lesi da condotte dell'Amministrazione; non copre le mere modalità organizzative o tecniche di esercizio dei diritti, che rientrano nella discrezionalità amministrativa salvo evidente irragionevolezza o compressione del nucleo del diritto.
art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen.
Indica la competenza della magistratura di sorveglianza a valutare reclami che riguardano posizioni giuridiche soggettive qualificate come diritto; la Corte sottolinea che occorre preliminarmente qualificare la pretesa come diritto soggettivo per poter esercitare la giurisdizione.
art. 35, comma 1, n. 5, Ord. pen.
Consente di qualificare come 'reclamo generico' le istanze che non rientrano nelle previsioni di tutela giurisdizionale, ossia quelle che attengono a modalità di esercizio dei diritti e non a diritti soggettivi effettivi.
art. 41-bis, Ord. pen.
Prevede un regime penitenziario differenziato con limitazioni e misure specifiche per ragioni di sicurezza; la Corte riconosce che il regime 41-bis può legittimamente comportare deroghe e limitazioni alle modalità di esercizio di diritti, purché rispettino ragionevolezza e proporzionalità.
Massime di principio
- Il reclamo davanti alla magistratura di sorveglianza è ammissibile solo se riguarda la violazione di una posizione giuridica configurabile come diritto soggettivo attuale; contestazioni sulle sole modalita' organizzative rientrano nella discrezionalita' amministrativa e sono in genere inammissibili.
- Le restrizioni alle modalita' di fruizione di servizi detentivi (es. scelta dei canali televisivi) sono normalmente considerate questioni tecniche/organizzative: per ottenere tutela occorre dimostrare che la misura comporta una compressione significativa o ingiustificata del nucleo del diritto.
- In regime 41-bis gli interventi amministrativi possono derogare alla parita' di trattamento rispetto ai detenuti comuni per motivate esigenze di sicurezza e controllo dei flussi informativi; tali deroghe sono valutate con deferenza giudiziaria se sono ragionevoli e proporzionate.
- La magistratura di sorveglianza deve preliminarmente qualificare l'oggetto del reclamo: se lo qualifica erroneamente come diritto soggettivo quando riguarda modalita', il provvedimento è suscettibile di annullamento in Cassazione.
- Per successo giurisdizionale, il detenuto deve documentare l'esistenza di un effettivo e grave pregiudizio derivante dalla condotta amministrativa, non limitarsi a contestare scelte organizzative o tecniche.
- Le decisioni amministrative sull'ordine e la disciplina interna degli istituti (se rispettose di ragionevolezza e proporzionalità) sono sindacabili solo in presenza di eccesso evidente o di illegittima compressione del diritto.
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