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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15174/2023 del 11/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il detenuto Giannelli, sottoposto al regime 41-bis, aveva impugnato il diniego dell'Amministrazione penitenziaria a consentirgli la visione di canali televisivi diversi da quelli indicati nella Circolare dipartimentale del 2 ottobre 2017; il Tribunale di sorveglianza aveva accolto il reclamo rilevando violazione della parità di trattamento rispetto ai detenuti comuni, del diritto costituzionale all'informazione e un pregiudizio all'offerta trattamentale rieducativa. Il Ministero della Giustizia ha impugnato per cassazione sostenendo, in primo luogo, che il rimedio ex art. 35-bis Ord. pen. non poteva attivarsi perché la questione riguardava solo le modalita' di esercizio del diritto (prerogativa discrezionale dell'Amministrazione) e non l'esistenza di un diritto soggettivo; in secondo luogo ha denunciato la falsa applicazione della giurisprudenza costituzionale sulla parita' di trattamento, essendo ragionevole una deroga in regime 41-bis per esigenze di controllo dei flussi informativi esterni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: il rimedio previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. tutela solo posizioni giuridiche qualificabili come diritto soggettivo attuale e leso da condotte amministrative, non le sole modalita' organizzative o di esercizio del diritto. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui molte restrizioni tecniche/organizzative (tra cui la fruizione di specifici canali televisivi) incidono sulle modalita' di esercizio del diritto e rientrano nella discrezionalita' dell'Amministrazione, salvo illegittimita' manifesta o compressione sostanziale del nucleo del diritto. Poiche' il Tribunale e il Magistrato di sorveglianza avevano pronunciato oltre i limiti della giurisdizione qualificando come diritto cio' che la giurisprudenza considera modalita', la Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, Ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)

    Il rimedio ex art. 35-bis è volto a tutelare posizioni giuridiche configurabili come diritti soggettivi effettivi e lesi da condotte dell'Amministrazione; non copre le mere modalità organizzative o tecniche di esercizio dei diritti, che rientrano nella discrezionalità amministrativa salvo evidente irragionevolezza o compressione del nucleo del diritto.

  • art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen.

    Indica la competenza della magistratura di sorveglianza a valutare reclami che riguardano posizioni giuridiche soggettive qualificate come diritto; la Corte sottolinea che occorre preliminarmente qualificare la pretesa come diritto soggettivo per poter esercitare la giurisdizione.

  • art. 35, comma 1, n. 5, Ord. pen.

    Consente di qualificare come 'reclamo generico' le istanze che non rientrano nelle previsioni di tutela giurisdizionale, ossia quelle che attengono a modalità di esercizio dei diritti e non a diritti soggettivi effettivi.

  • art. 41-bis, Ord. pen.

    Prevede un regime penitenziario differenziato con limitazioni e misure specifiche per ragioni di sicurezza; la Corte riconosce che il regime 41-bis può legittimamente comportare deroghe e limitazioni alle modalità di esercizio di diritti, purché rispettino ragionevolezza e proporzionalità.

Massime di principio

  • Il reclamo davanti alla magistratura di sorveglianza è ammissibile solo se riguarda la violazione di una posizione giuridica configurabile come diritto soggettivo attuale; contestazioni sulle sole modalita' organizzative rientrano nella discrezionalita' amministrativa e sono in genere inammissibili.
  • Le restrizioni alle modalita' di fruizione di servizi detentivi (es. scelta dei canali televisivi) sono normalmente considerate questioni tecniche/organizzative: per ottenere tutela occorre dimostrare che la misura comporta una compressione significativa o ingiustificata del nucleo del diritto.
  • In regime 41-bis gli interventi amministrativi possono derogare alla parita' di trattamento rispetto ai detenuti comuni per motivate esigenze di sicurezza e controllo dei flussi informativi; tali deroghe sono valutate con deferenza giudiziaria se sono ragionevoli e proporzionate.
  • La magistratura di sorveglianza deve preliminarmente qualificare l'oggetto del reclamo: se lo qualifica erroneamente come diritto soggettivo quando riguarda modalita', il provvedimento è suscettibile di annullamento in Cassazione.
  • Per successo giurisdizionale, il detenuto deve documentare l'esistenza di un effettivo e grave pregiudizio derivante dalla condotta amministrativa, non limitarsi a contestare scelte organizzative o tecniche.
  • Le decisioni amministrative sull'ordine e la disciplina interna degli istituti (se rispettose di ragionevolezza e proporzionalità) sono sindacabili solo in presenza di eccesso evidente o di illegittima compressione del diritto.

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