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Ordinanza

Ordinanza n. 247/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione a Sicuritalia del «Servizio di Vigilanza armata presso i siti SOGIN ID C0231S25 – LOTTO 2 – CIG B7AD857F56 – Sito di Trino (VC)”, della nota SOGIN 27.3.2026 di “Comunicazione di aggiudicazione ai controinteressati”, della nota SOGIN 18.2.2026 di “Comunicazione della proposta di aggiudicazione” dei verbali di gara e dei loro allegati, degli elaborati SOGIN recanti “esito dati amministrativi”, “esito busta tecnica” e “graduatoria offerte”, nonché di tutti gli altri provvedimenti afferenti a ogni operazione di gara, presupposti, consequenziali o comunque connessi, inclusi, in quanto occorra e se reputati legittimare l’aggiudicazione, con tutti i rispettivi allegati, la “Decisione di contrarre”, il bando, il disciplinare di gara, la “Specifica Tecnica Elaborato TR PF 00015” del “LOTTO 2 – Trino”, “Computo metrico”, “Lista Lavorazioni”, “Duvri”, “Inquadramento GPG” e le “Informazioni e/o chiarimenti di gara», nonché per la caducazione del contratto eventualmente stipulato, con richiesta di subentro nello stesso, fatta salva ogni ulteriore domanda, anche risarcitoria per equivalente, entro il termine ex art. 30, comma 5, c.p.a., e per l’emanazione ex art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a. di ogni misura idonea ad assicurare l’immediata esecuzione dell’emananda sentenza, ivi inclusa la nomina di un commissario ad acta; peer quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 20 maggio 2026: per l’annullamento, previa tutela cautelare, dei provvedimenti oggetto del ricorso introduttivo, con approfondimento di ulteriori censure;

Giustizia amministrativa202600842

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione a Sicuritalia del servizio di vigilanza armata presso il sito SOGIN di Trino, nonché gli atti e verbali della relativa procedura di gara

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione e gli atti della procedura, chiedendone l'annullamento, la caducazione dell'eventuale contratto, il subentro e il risarcimento del danno. Ha contestato l'attribuzione dei punteggi relativi al sottocriterio P7, concernente l'esperienza operativa specifica in contratti analoghi svolti presso primari siti produttivi o industriali, nonché ai criteri P1.2, relativo alla gestione delle risorse per favorire la continuità del servizio, e P3, relativo al piano di formazione e aggiornamento professionale. Con i motivi aggiunti ha ulteriormente approfondito le censure e chiesto la tutela cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha sostenuto che due contratti indicati nella propria offerta fossero identici a quelli oggetto della gara e che uno riguardasse il medesimo sito, sicché avrebbe dovuto ricevere il punteggio massimo; ha inoltre rivendicato la particolare validità delle proprie proposte relative ai criteri P1.2 e P3. Quanto al periculum in mora, ha dedotto il rischio di perdere l'esecuzione di una commessa di rilevante entità, la relativa referenza e il pregiudizio reputazionale.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. In materia di valutazione delle offerte tecniche, il Collegio ha ribadito che l'attribuzione di giudizi e punteggi da parte della commissione costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità; nel caso concreto non ha ravvisato un esercizio arbitrario di tale discrezionalità. Quanto al criterio P7, l'identità o la particolare somiglianza dei contratti pregressi con l'oggetto della gara non imponeva automaticamente l'attribuzione del punteggio massimo, potendo la stazione appaltante perseguire un ulteriore perfezionamento del servizio; diversamente, il gestore uscente avrebbe beneficiato di una rendita di posizione nelle gare successive, in contrasto con i principi del risultato e dell'accesso al mercato. Quanto ai criteri P1.2 e P3, le doglianze si limitavano ad affermare la validità dell'offerta senza dimostrare vizi manifesta illogicità della valutazione e avrebbero comportato la sostituzione del giudizio del giudice a quello tecnico della stazione appaltante. Anche il periculum è stato escluso: la celerità del rito e la durata triennale della commessa rendono il danno eventualmente ristorabile in forma specifica, mediante subentro con decorrenza contrattuale modificata, e per equivalente per la parte residua. È stata fissata l'udienza pubblica per il merito al 27 gennaio 2027 e le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 5, c.p.a.

    Richiamato nella domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente, senza una specifica applicazione nella decisione cautelare.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    Richiamato per la richiesta di misure idonee ad assicurare l'esecuzione della futura sentenza, inclusa la nomina di un commissario ad acta; la misura non è stata disposta.

Massime di principio

  • La valutazione delle offerte tecniche e l'attribuzione dei relativi punteggi costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica della commissione di gara e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità o arbitrarietà.
  • La coincidenza o la forte analogia tra precedenti contratti dichiarati dal concorrente e l'oggetto della gara non comporta automaticamente l'attribuzione del punteggio massimo per l'esperienza specifica, poiché la stazione appaltante può legittimamente valorizzare anche un ulteriore perfezionamento del servizio; ciò evita il consolidamento di una rendita di posizione del gestore uscente e tutela l'accesso al mercato.
  • La mera affermazione della superiorità o validità dell'offerta tecnica non dimostra l'illegittimità della valutazione della commissione quando non evidenzia profili di manifesta illogicità, travisamento o arbitrarietà; il giudice non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella dell'amministrazione.
  • Nel giudizio cautelare, il periculum in mora può essere escluso quando, considerata la celerità del rito e la durata della commessa, il pregiudizio derivante dalla mancata aggiudicazione sia ristorabile mediante subentro con adeguamento della decorrenza contrattuale e, per la parte residua, mediante risarcimento per equivalente.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoReintegrazione in forma specifica
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblica

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