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Ordinanza

Ordinanza n. 359/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Prima, n. 2882/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600335

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro un provvedimento dell’Azienda Sanitaria Locale di Caserta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria e controinteressato)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR che aveva respinto la richiesta di sospensione dell’efficacia dell’atto contestato in primo grado. Il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario approfondire nel merito, eventualmente anche d’ufficio, la questione preliminare della giurisdizione, osservando che la controversia appare estranea alla giurisdizione amministrativa. In particolare, il conferimento da parte di un ente pubblico di un incarico a un professionista esterno alla struttura organica dell’ente è stato ricondotto all’autonomia privata e a un rapporto di lavoro autonomo, anche parasubordinato; la successiva revoca dell’incarico può quindi avere natura di recesso contrattuale e non di provvedimento autoritativo. In ogni caso, l’appellante non ha dimostrato un periculum in mora caratterizzato da conseguenze non meramente patrimoniali, gravi e irreparabili.

La decisione

L’appello cautelare è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha rimesso all’eventuale giudizio di merito l’approfondimento della giurisdizione, rilevando tuttavia che, già nella fase cautelare, la controversia sembra appartenere al giudice ordinario perché relativa a un rapporto contrattuale di lavoro autonomo tra un ente pubblico e un professionista esterno. La domanda cautelare è stata comunque respinta per difetto del periculum in mora: dall’esecuzione dell’atto impugnato non derivano conseguenze pregiudizievoli non patrimoniali dotate dei requisiti di gravità e irreparabilità. Nulla è stato disposto sulle spese del giudizio cautelare d’appello, in ragione della mancata costituzione delle parti appellate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • Il conferimento, da parte di un ente pubblico, di un incarico a un professionista esterno non inserito nella struttura organica dell’ente costituisce espressione di autonomia privata e dà luogo a un rapporto di lavoro autonomo, anche se la collaborazione è continuativa e il professionista riceve direttive o istruzioni.
  • La revoca di un incarico conferito da un ente pubblico a un professionista esterno, quando il rapporto ha natura contrattuale, costituisce recesso contrattuale e non esercizio di potestà amministrativa autoritativa; la relativa controversia appartiene pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario, che può disapplicare l’atto presupposto.
  • In sede cautelare, il periculum in mora richiede la prova di conseguenze pregiudizievoli non meramente patrimoniali, caratterizzate da gravità e irreparabilità; il mero pregiudizio economico non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieProfessioni sanitarieTutela cautelareGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareRiparto di giurisdizione

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