Sentenza n. 14/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento prot. n. 345007 del 30.9.2021, avente ad oggetto “comunicazione di mancato rinnovo della concessione di occupazione suolo pubblico in Corso Italia (altezza chiesa Boccadasse) N. 00017000 del 4 luglio 2018”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale; e per la condanna del Comune di Genova al risarcimento del danno e/o al pagamento dell’indennizzo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione di mancato rinnovo della concessione di occupazione di suolo pubblico relativa a un'area in Corso Italia, presso Boccadasse
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la comunicazione comunale con cui era stato reso noto il mancato rinnovo della concessione di occupazione di suolo pubblico precedentemente rilasciata, chiedendone l'annullamento e formulando anche domanda di risarcimento del danno e/o di pagamento dell'indennizzo. Le amministrazioni resistenti si sono costituite chiedendo il rigetto del ricorso. Nel corso del giudizio la società ha dichiarato di essersi posta in liquidazione e di non avere più interesse alla prosecuzione dell'attività sociale né alla decisione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione della società ricorrente di essersi posta in liquidazione e di non avere interesse alla prosecuzione dell'attività sociale né alla decisione del gravame. Non è stata quindi esaminata la legittimità della comunicazione di mancato rinnovo né sono state decise nel merito le domande risarcitoria e indennitaria. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, anche in considerazione dell'adesione delle amministrazioni alla compensazione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla celebrazione da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non attribuisce a tale disposizione un ruolo nella decisione di merito processuale.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e alla decisione della controversia, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse impedisce l'esame nel merito dei vizi dedotti contro il provvedimento impugnato e delle connesse pretese risarcitorie o indennitarie, salvo che il giudice rilevi uno specifico interesse residuo alla decisione.
Come è indicizzato
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