Sentenza n. 2503/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina n. 1410/2024, passata in giudicato, relativa all'attribuzione della Carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112 c.p.a. deducendo l'inottemperanza del Ministero a una sentenza del giudice ordinario, notificata all'Amministrazione il 16 ottobre 2024 e divenuta irrevocabile. La sentenza aveva accertato il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero all'attribuzione di un valore complessivo di € 2.000,00, oltre interessi legali. Il ricorrente ha rappresentato che il Ministero non aveva adottato alcun atto esecutivo né corrisposto quanto dovuto e ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e, in caso di ulteriore ritardo, la fissazione di una penalità di mora. Il Ministero non si è costituito e non ha fornito prova di fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligo di esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha ritenuto rituale l'azione di ottemperanza, poiché il titolo esecutivo era stato notificato, era passato in giudicato ed era decorso il termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Applicando l'art. 2697 c.c., ha affermato che il ricorrente aveva provato il fatto costitutivo dell'obbligo, mentre spettava al Ministero provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi, rimasti indimostrati. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, includendo le spese e i diritti successivi al titolo necessari per il passaggio in giudicato e la registrazione, ma escludendo le eventuali spese di precetto, riferibili alla libera scelta di strumenti esecutivi diversi dall'ottemperanza. Ha nominato fin d'ora commissario ad acta il dirigente della DGOSV, con facoltà di delega, attribuendogli ulteriori novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero per eseguire il pagamento su istanza dell'interessato. Ha invece respinto la domanda di penalità di mora, ritenendo rilevanti la complessità del procedimento di attivazione della Carta docente, il coinvolgimento di più soggetti e l'eccezionale mole del contenzioso. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero e di attività ricompresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 500,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza anche per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario; il TAR ha ordinato l'esecuzione del giudicato e nominato un commissario ad acta.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e ha costituito la base processuale della decisione.
art. 2697 c.c.
Chi fa valere un diritto deve provare i fatti costitutivi; chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti deve provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Il ricorrente ha provato il giudicato, mentre il Ministero non ha provato circostanze ostative all'esecuzione.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il ricorso è stato ritenuto rituale anche per il superamento del termine previsto dalla disposizione prima dell'attivazione dell'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del diritto riconosciuto nel giudicato da eseguire.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per determinati giudizi di ottemperanza, è stata ritenuta applicabile analogicamente alle condanne al pagamento di somme di denaro; non spetta quindi un compenso al dirigente del Ministero nominato commissario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, il creditore deve provare il titolo giudiziale e la sua definitività; spetta invece all'Amministrazione che intenda sottrarsi all'obbligo di esecuzione provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
- Quando l'Amministrazione non dimostra di avere dato esecuzione a una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve affermare la persistenza dell'obbligo conformativo ed esecutivo e assegnare un termine per l'integrale adempimento.
- Nell'esecuzione di una condanna al pagamento o all'attribuzione di una prestazione amministrativa, l'obbligo di ottemperanza può comprendere le spese e i diritti successivi al titolo che siano necessari per il passaggio in giudicato e la registrazione della decisione, ma non le spese di precetto sostenute per la scelta del creditore di utilizzare strumenti esecutivi diversi dall'ottemperanza.
- La penalità di mora può essere negata quando l'esecuzione della condanna richieda un procedimento complesso con il coinvolgimento di più soggetti e il ritardo dell'Amministrazione risulti riconducibile, anche in relazione alla natura seriale della controversia, a un'eccezionale mole di procedimenti.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di compiere gli atti necessari all'esecuzione entro un termine decorrente dalla scadenza di quello assegnato all'Amministrazione obbligata.
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