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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6535/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma in appello della condanna per furto in abitazione, aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, nn. 2 e 5, cod. pen. - Gianni Scialino: censura violazione di legge e vizio di motivazione per insufficienza del quadro indiziario; contesta l'identificazione tramite riprese video, la valenza probatoria di indumenti comuni rinvenuti e l'assenza del costume da "rider". Sottolinea che la frequentazione con Milkovic costituisce spiegazione alternativa degli elementi raccolti (presenza, aggancio della stessa cella telefonica). - Mauro Milkovic: deduce vizio di qualificazione dell'azione secondo l'art. 110 cod. pen., chiedendo che il suo ruolo venga equiparato a mera connivenza non punibile; sostiene che l'azione era semplice, la refurtiva facilmente trasportabile e la presenza in auto irrilevante. - Loretta Jakus: deduce violazione dell'art. 192 c.p.p. e travisamento di prova; contesta la ricostruzione secondo cui avrebbe fornito le chiavi e informato i complici tramite messaggio vocale (sostenendo che il messaggio fu inviato per errore ad altra collaboratrice), contesta la plausibilità dello scambio di chiavi in presenza della persona offesa e mette in rilievo incongruenze temporali tra l'uscita del "rider" (15:16) e la presenza della collaboratrice Cergol in zona (15:18), tali da rendere inverosimile il costrutto accusatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi di Scialino e Milkovic, confermando le rispettive condanne: ha ritenuto che i giudici di merito abbiano effettuato una valutazione unitaria e razionale degli indizi (riprese, tabulati telefonici, movimenti dell'autovettura) e che la difesa non abbia prospettato versioni alternative concrete e solide; ha altresì escluso che la mera semplicità dell'azione o la trasportabilità della refurtiva bastino a escludere il concorso e ha richiamato il principio della "vicinanza della prova" per sottolineare l'onere difensivo di allegare elementi contrari. Per Milkovic la Corte ha ritenuto provato un contributo apprezzabile, idoneo ad agevolare il furto. Quanto a Jakus, la Cassazione ha ritenuto fondati alcuni profili di vizio di motivazione e travisamento della prova relativi alla scansione temporale e alla compatibilità degli orari degli eventi (uscita del "rider" vs riconsegna chiavi), ritenendo insufficiente la motivazione della Corte d'appello su questi punti; per tale motivo ha annullato la sentenza nei suoi confronti e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste per nuovo giudizio. Infine, ha condannato Scialino e Milkovic, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 625 cod. pen. (furto in abitazione, aggravato)

    La norma è stata applicata per qualificare il reato contestato (furto in abitazione con aggravanti). La Corte ha ritenuto sussistenti, per Scialino e Milkovic, gli elementi che configurano il reato aggravato.

  • art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)

    Richiamata dalla difesa di Milkovic per sostenere una mera connivenza non punibile; la Corte ha ricordato che il concorso richiede un comportamento esteriore idoneo a dare un contributo apprezzabile all'esecuzione del reato (rafforzamento del proposito criminoso o agevolazione materiale).

  • art. 192 cod. proc. pen. (valutazione della prova)

    Richiamata dalla difesa di Jakus in relazione a presunto travisamento di prove e carenze motivazionali; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello non fosse sufficientemente chiara e dettagliata in ordine alla compatibilità temporale degli eventi, giustificando annullamento e rinvio.

  • art. 616 cod. proc. pen. (condanna alle spese)

    Usata dalla Cassazione per condannare Scialino e Milkovic al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto dei rispettivi ricorsi.

Massime di principio

  • La valutazione degli indizi deve essere unitaria e razionale: elementi singoli, anche di per sé non decisivi, possono concorrere a formare prova sufficiente se fra loro convergenti e compatibili con la ricostruzione complessiva.
  • L'assenza di un oggetto probatorio diretto (es. il costume da "rider") non invalida automaticamente la condanna se esistono indizi oggettivi convergenti (riprese, tabulati telefonici, movimenti di veicoli).
  • Il principio della "vicinanza della prova" non comporta inversione dell'onere della prova, ma richiede che l'imputato, data la sua posizione, allegi elementi concreti e fattuali per sostenere versioni alternative credibili e dimostrabili.
  • Per configurare il concorso di persone è necessario un contributo esterno apprezzabile: la mera conoscenza o vicinanza non esclude responsabilità se risulta che la condotta abbia agevolato materialmente l'esecuzione del reato.
  • In presenza di incongruenze temporali non chiarite nella motivazione, la Corte di legittimità può annullare la sentenza e disporre il rinvio per nuovo giudizio: una motivazione lacunosa rispetto alla scansione cronologica degli eventi è causa di vizio rilevante.

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