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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14176/2025 del 10/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (Corte di cassazione)

La controversia

Il ricorrente, imputato in due procedimenti pendenti davanti al Tribunale di Trento per diffamazione aggravata in danno di due magistrati, aveva già visto dichiarata inammissibile dalla Sezione Quinta della Cassazione l’istanza di rimessione del processo ad altro giudice. Con successiva istanza redatta personalmente, formalmente richiamando anche la disciplina della correzione dell’errore materiale e quella della rimessione, ha chiesto in sostanza la revoca della condanna al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende contenuta nelle precedenti sentenze, prospettando errori che, nella sua impostazione, richiamavano l’art. 625-bis c.p.p. Il motivo decisivo vagliato dalla Corte non riguarda il merito della richiesta, ma la sua inammissibilità perché proposta personalmente dall’imputato, senza difensore iscritto nell’albo speciale della Cassazione, dopo la modifica dell’art. 613 c.p.p. operata dalla legge n. 103 del 2017.

La decisione

La Corte ha riunito il procedimento sopravvenuto a quello più antico, ma ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, dopo la riforma dell’art. 613 c.p.p., il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte e deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale; ha richiamato in proposito il principio delle Sezioni Unite Aiello sulla manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della nuova disciplina. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    richiamato come base della continuazione nei capi di imputazione originari, senza specifica trattazione interpretativa nel provvedimento

  • art. 595 c.p.

    richiamato come norma incriminatrice della diffamazione contestata nei procedimenti presupposti

  • art. 45 c.p.p.

    richiamato dalla parte istante in tema di rimessione del processo ad altro giudice

  • art. 130 c.p.p.

    richiamato dalla parte istante per chiedere la correzione di errore materiale

  • art. 625-bis c.p.p.

    richiamato dalla parte istante come istituto evocato dai denunciati errori, ma non ritenuto applicabile per effetto dell’inammissibilità del ricorso

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    come modificato dalla legge n. 103 del 2017, impone che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Cassazione; esclude la proposizione personale

  • art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103

    ha modificato l’art. 613 c.p.p. sopprimendo l’inciso che consentiva la proposizione personale del ricorso

  • art. 111, comma 7, Cost.

    richiamato nel precedente delle Sezioni Unite come parametro rispetto al quale è stata esclusa l’illegittimità della nuova disciplina

  • art. 6 CEDU

    richiamato nel precedente delle Sezioni Unite come parametro convenzionale rispetto al quale è stata esclusa l’illegittimità della nuova disciplina

  • art. 613 cod. proc. pen.

    norma centrale sulla forma del ricorso per cassazione, da proporre a mezzo difensore abilitato

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    riforma che ha rafforzato l’obbligo di assistenza tecnica nel giudizio di legittimità

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di impugnazione irrituale

  • Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello

    richiamata per affermare che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 613 c.p.p. come modificato, quanto al divieto di ricorso personale

Massime di principio

  • Dopo la riforma dell’art. 613 c.p.p., il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale determina l’inammissibilità del ricorso.
  • La qualificazione formale dell’atto non è निर्णisiva se, nella sostanza, esso mira a ottenere la revoca o la rimozione degli effetti di una precedente decisione di legittimità: ciò che conta è il regime processuale applicabile all’impugnazione proposta.
  • La previsione dell’assistenza tecnica obbligatoria nel giudizio di legittimità rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola, di per sé, il diritto di difesa né il parametro dell’art. 111, comma 7, Cost. o dell’art. 6 CEDU.
  • L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e può giustificare, in presenza di colpa nell’irritualità dell’impugnazione, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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