Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1868/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento: • dell’atto titolato come “Verbale di ritiro cautelativo di armi, munizioni ed esplosivi, ai sensi dell''art. 39 T.U.L.P.S., del 6 febbraio 2023, ore 11.00, della Questura di Catanzaro, Commissariato di Pubblica Sicurezza, Ufficio di Polizia Amministrativa, Sociale e dell''Immigrazione, con sede in -OMISSIS- (…) mediante il quale gli Ufficiali di P.G. appartenenti al predetto Ufficio hanno dato atto di avere prelevato a scopo cautelativo, su disposizione della Divisione P.A.S.I. della Questura di Catanzaro, armi, munizioni ed esplosivi (-OMISSIS-; n. -OMISSIS- caricatore di scorta Fiocchi; n. 200 Cartucce), nonché, la denuncia armi relativa al citato armamento e munizionamento, registrata, col n. -OMISSIS- in data 20.04.2009, presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza con sede in -OMISSIS-”; • della “Disposizione della Divisione P.A.S.I. (Polizia Amministrativa, Sociale e dell''Immigrazione) della Questura di Catanzaro, sulla base della quale, descrivendola quale fonte legittimante la pretesa autoritativa e dispositiva attuata, due Ufficiali di P.G. del Commissariato di Pubblica Sicurezza di -OMISSIS-, redigendo verbale di ritiro cautelativo di armi, munizioni ed esplosivi, ai sensi dell''art. 39 T.U.L.P.S., del 6 febbraio 2023, del 6 febbraio 2023, ore 11.00, hanno eseguito il ritiro di una pistola marca GLOCK, di n. 1 caricatore di scorta Fiocchi, di n. 200 Cartucce, nonché, della denuncia armi (All. 05) relativa al citato armamento e munizionamento, registrata, col n. -OMISSIS-, presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza con sede in -OMISSIS-”; • dei provvedimenti ad essi presupposti e conseguenti; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 10/9/2023, per l’annullamento: - degli atti gravati da ricorso principale; - del decreto, emesso dalla Prefettura di Catanzaro, Ufficio Territoriale del Governo, Area 1 Ordine e Sicurezza Pubblica e tutela della legalità territoriale, Fasc. -OMISSIS-, prot. N. -OMISSIS- del 16.05.2023, notificato a mezzo p.e.c. in data 05.07.2023, di divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi, a carico di -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202300483

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato improcedibili sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che il ricorrente aveva espressamente dichiarato di non avere più interesse alla decisione e che l'amministrazione non si era opposta. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate, anche in ragione della mancata opposizione dell'amministrazione alla relativa richiesta.

TAR Calabria, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ritiro cautelativo di armi, munizioni ed esplosivi eseguito il 6 febbraio 2023 e, con motivi aggiunti, decreto prefettizio del 16 maggio 2023 di divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione statale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il verbale con cui, il 6 febbraio 2023, la Questura aveva ritirato cautelativamente una pistola, un caricatore, 200 cartucce e la relativa denuncia, nonché la disposizione della Divisione P.A.S.I. posta a fondamento dell'intervento e gli atti presupposti e conseguenti. Con motivi aggiunti aveva esteso l'impugnazione al decreto della Prefettura di Catanzaro del 16 maggio 2023, notificato il 5 luglio 2023, recante divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi. Il testo non espone i motivi di illegittimità originariamente dedotti: nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato, con memoria del 4 giugno 2026, il sopravvenuto difetto di interesse e ha chiesto che il ricorso fosse dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

    La norma è richiamata nel testo, ma non è applicata né interpretata nella motivazione sull'improcedibilità o sulle spese.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta perdita dell'interesse alla decisione, non contrastata dall'amministrazione resistente, giustifica la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.