Cassazione Penale, Sentenza n. 36558/2022 del 27/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti deducevano, con diverse articolazioni: vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla configurazione del reato associativo ex art. 416 c.p. (contestando l'esistenza di una struttura organizzata, la ripartizione di ruoli e la programmazione indefinita di delitti), vizi nella valutazione delle intercettazioni e nella identificazione dei parlanti, erronea applicazione e motivazione sulle aggravanti (in particolare la transnazionalità ai sensi della L. 146/2006 e le aggravanti di cui al D.Lgs. 286/98), censure sulla recidiva e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 99 e art. 62-bis c.p.), doglianze sulla qualificazione del fatto di asportazione dell'apparato GPS come furto (capo F) e questioni sulla dosimetria della continuazione ex art. 81 c.p.; Galantino inoltre contestava la sussistenza del concorso nel reato e l'elemento soggettivo/di profitto relativo alla sua condotta
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, tranne in parte quello di Cosimo Massaro. In particolare: - Ha ritenuto infondate, in larga parte, le censure relative alla motivazione della Corte d'appello e alla valutazione delle prove, confermando la consistenza dell'impianto probatorio (intercettazioni, servizi di osservazione, arresti, dichiarazioni dei migranti) e la qualificazione dell'associazione finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina nonché l'applicazione delle aggravanti e della recidiva nei termini motivati dai giudici di merito; - Ha dichiarato manifestamente fondato il motivo relativo al capo F) (asportazione dell'apparato GPS) proposto da Cosimo Massaro, ritenendo che quella condotta non integri il reato di furto (il fatto non sussiste) e quindi assolvendo Cosimo Massaro per il capo F); tuttavia, poiché la determinazione dell'aumento di pena per la continuazione era stata fissata in modo cumulativo dal GUP senza quantificare la parte riferibile a ciascun reato, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di Cosimo Massaro con rinvio al giudice d'appello limitatamente alla determinazione dell'aumento di pena per la continuazione relativo ai rimanenti reati satellite; - Per gli altri ricorrenti (Antonio Massaro, Giuseppe Galantino e Cosimo Calò) i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e, per tali profili, sono confermate le condanne o la parziale riforma già operata dalla Corte d'appello; ai ricorrenti le cui impugnazioni sono state dichiarate inammissibili è stata inoltre irrogata la condanna al pagamento delle spese processuali e, per responsabilità connessa all'impugnazione, l'obbligo di versare una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
La Corte conferma che per la configurazione dell'associazione per delinquere è richiesto un minimo di organizzazione, ripartizione di ruoli e programmazione indefinita di delitti; il giudice di merito ha adeguatamente valutato elementi oggettivi e soggettivi a sostegno della sussistenza della societas sceleris
L. 16 marzo 2006, n. 146 (art. 3, art. 4) / art. 61-bis cod. pen. (richiamo)
L'aggravante della transnazionalità può trovare applicazione anche in presenza di reati associativi nazionali quando vi sia apporto o agevolazione da parte di gruppi criminali operanti in più Stati, purché non vi sia completa coincidenza o immedesimazione fra le strutture criminali; la Corte di merito ha motivato la sussistenza della fattispecie aggravata con riferimento a contatti minimi ma significativi con gruppi esteri
D.Lgs. 286/1998 (art. 12, commi 3 e 3-ter)
Le aggravanti relative al fine di lucro e all'entità del favoreggiamento sono state ritenute provate dalla Corte di merito attraverso intercettazioni e altri elementi che dimostrano la messa a disposizione di mezzi e la percezione di corrispettivi
art. 99 cod. pen.
Sulla recidiva la Corte ricorda il principio secondo cui il giudice deve valutare concretamente la reiterazione criminosa e i parametri della pericolosità, non limitandosi al mero riscontro formale dei precedenti; la motivazione dei giudici di merito è ritenuta adeguata
art. 62-bis cod. pen.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è un giudizio di fatto; la Corte ritiene che i giudici di merito abbiano motivato adeguatamente l'esclusione sulla base di indici oggettivi e soggettivi
art. 81, comma 2 cod. pen.
In tema di continuazione la quantificazione degli aumenti di pena per ciascun reato unificato è elemento di merito: l'omessa quantificazione è causa di annullamento con rinvio per la determinazione della porzione di pena
art. 620, comma 1, lett. i) cod. proc. pen. (modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103)
La Corte evidenzia i limiti di applicazione dell'art. 620 lett. i) quando la rettifica richieda una nuova valutazione discrezionale di merito sulla dosimetria della pena in presenza di continuazione
art. 616 cod. proc. pen.
La dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi ha comportato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, per taluni profili di colpa, al versamento in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- La 'doppia conforme' (giudice di primo grado e Corte d'appello concordi) può essere esaminata congiuntamente: la motivazione per relationem è legittima se il giudice del gravame compie un vaglio critico e mostra di aver tenuto conto delle ragioni dell'atto richiamato
- Le censure generiche sulla motivazione o sulla rivalutazione dei fatti sono, di norma, inammissibili in Cassazione: è necessaria specificità e indicazione di evidenti incongruenze logico-giuridiche
- Per configurare l'associazione per delinquere ex art. 416 c.p. occorrono elementi oggettivi e soggettivi che dimostrino una minima struttura organizzativa, ripartizione di ruoli e un programma illecito non episodico; intercettazioni corroborate da osservazioni e arresti possono soddisfare tale esigenza
- L'aggravante della transnazionalità può essere applicata anche quando vi sia apporto di gruppi esteri alla realizzazione del reato nazionale, purché non si configuri una totale coincidenza tra le strutture criminali; la prova può risultare anche da contatti sporadici significativi
- La valutazione della recidiva e delle circostanze attenuanti è essenzialmente di merito e richiede una motivazione che consideri la natura, la genesi e la temporalità dei precedenti; la Cassazione sindaca solo vizi logico-giuridici evidenti
- In tema di furto, la nozione di 'profitto' e il requisito del possesso/materialità possono richiedere un'interpretazione restrittiva: alcuni beni (es. dispositivi GPS installati all'insaputa) possono non integrare il reato di furto se manca l'elemento materiale e la possibilità di controllo/uso economico
- Quando la quantificazione dell'aumento di pena per continuazione è omessa o non ripartita tra i reati, la Cassazione può annullare con rinvio perché si tratta di valutazione discrezionale di merito che il giudice di rinvio deve effettuare ex art. 81 c.p.
- In caso di impugnazioni manifestamente generiche o volte solo a ottenere una diversa valutazione delle prove, la Cassazione le dichiara inammissibili e può irrogare sanzioni pecuniarie a titolo di responsabilità per lite temeraria
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