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Sentenza

Sentenza del 25/02/2015 n. 1825 - Comm. Trib. Prov. Milano

ACCERTAMENTO - Lista Falciani - Utilizzabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che le informazioni provenienti dalla Lista Falciani, consegnate dall'Autorità fiscale francese alla Guardia di Finanza, fossero inutilizzabili perché acquisite in modo irregolare o comunque in violazione delle garanzie applicabili alla raccolta della prova. La contestazione si fondava, in particolare, sul principio di inutilizzabilità previsto dall'art. 191 c.p.p. per le prove acquisite nel processo penale in violazione dei divieti stabiliti dalla legge.

La decisione

La tesi del contribuente è stata respinta. La sentenza ha affermato che, in ambito tributario, gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento possono essere utilizzati anche quando siano stati acquisiti in maniera irregolare, non esistendo una generale regola tributaria di inutilizzabilità analoga a quella prevista dall'art. 191 c.p.p. nel processo penale. Pertanto, i dati della Lista Falciani, trasmessi dall'Autorità fiscale francese alla Guardia di Finanza, sono stati ritenuti utilizzabili ai fini dell'accertamento fiscale.

Norme richiamate

  • Art. 191 del codice di procedura penale

    Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate

    La disposizione stabilisce una regola di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite nel processo penale. Secondo la sentenza, tale regola non si applica automaticamente al procedimento tributario.

Massime di principio

  • Nel procedimento tributario non opera, in via generale, una regola equivalente all'art. 191 c.p.p. che renda inutilizzabili tutti gli elementi acquisiti in modo irregolare.
  • L'eventuale irregolarità nell'acquisizione di dati non comporta automaticamente la loro inutilizzabilità ai fini dell'accertamento fiscale; occorre verificare l'esistenza di una specifica norma tributaria che preveda tale sanzione.
  • Informazioni trasmesse da autorità fiscali estere possono essere utilizzate dall'Amministrazione finanziaria, purché siano rilevanti per l'accertamento e non sussista uno specifico divieto normativo.
  • La distinzione tra processo penale e procedimento tributario è essenziale: le garanzie probatorie penali non si estendono automaticamente all'accertamento fiscale.
  • L'utilizzabilità dell'informazione non esonera comunque l'Amministrazione dall'obbligo di motivare l'accertamento e dal rispetto delle regole sull'onere della prova e sul contraddittorio eventualmente applicabili.

Testo integrale

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