Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19304/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

Un soggetto, quale erede della donante, aveva ottenuto in un precedente giudizio la declaratoria di nullità di alcune donazioni eseguite dalla de cuius in favore della convenuta, ma la domanda di restituzione delle somme era stata respinta per prescrizione; tale statuizione era stata appellata ed era ancora pendente. Sulla base del giudicato interno sulla nullità, il medesimo soggetto aveva poi chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per la restituzione delle somme nei confronti degli eredi della donataria. Questi ultimi avevano proposto opposizione al decreto. Il Tribunale, ritenendo che il giudizio di opposizione e quello d’appello avessero ad oggetto la stessa pretesa sostanziale, aveva dichiarato d’ufficio la litispendenza, revocato il decreto ingiuntivo e condannato l’opposto alle spese. Nel ricorso per cassazione si è sostenuto che il giudizio di opposizione riguardasse una petitio hereditatis, distinta dall’azione personale di ripetizione proposta in appello, e che, in ogni caso, la pendenza del diverso giudizio avrebbe al più giustificato una sospensione e non una declaratoria di litispendenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura e ha confermato la decisione del Tribunale. Ha affermato che entrambe le iniziative giudiziarie erano, in sostanza, azioni personali di restituzione fondate sulla nullità del titolo delle attribuzioni patrimoniali, differenziandosi solo per il fatto che nel primo giudizio la nullità era stata accertata nello stesso processo, mentre nel secondo essa risultava coperta da giudicato interno. Ha escluso che la domanda monitoria integrasse una petitio hereditatis, osservando che tale azione presuppone la richiesta di beni compresi nell’asse ereditario al momento dell’apertura della successione e non è esperibile per recuperare somme già attribuite al futuro erede in forza di un titolo giuridico autonomo. Accertata l’identità delle domande, la Corte ha ritenuto correttamente dichiarata la litispendenza, con impossibilità di disporre una mera sospensione per pregiudizialità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 42 c.p.c.

    La Corte richiama il proprio potere di qualificare autonomamente, come giudice del fatto processuale, le azioni oggetto dei giudizi ai fini della verifica della litispendenza.

  • art. 645 c.p.c.

    È la norma che disciplina l’opposizione a decreto ingiuntivo, nel cui ambito è stata proposta la domanda poi dichiarata litispendente.

  • art. 2033 c.c.

    È richiamato come base dell’azione di ripetizione di indebito/restituzione delle attribuzioni patrimoniali prive di causa.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/02

    È richiamato quale parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto, se dovuto.

Massime di principio

  • Ai fini della litispendenza rileva la sostanziale identità della domanda, da accertarsi in base al petitum e alla causa petendi, anche quando le azioni siano formalmente incardinate in procedimenti diversi o abbiano diversa qualificazione prospettata dalle parti.
  • L’azione di petizione ereditaria ha natura recuperatoria ma non coincide con ogni domanda di restituzione proposta da un erede: essa presuppone che si chiedano beni già compresi nell’asse ereditario al momento dell’apertura della successione e che l’accertamento della qualità di erede sia strumentale, non oggetto della domanda.
  • Quando due giudizi pendenti hanno la medesima pretesa sostanziale, non è configurabile una mera sospensione per pregiudizialità: la conseguenza processuale è la litispendenza.
  • La restituzione di somme o beni attribuiti in forza di un titolo nullo resta azione personale di ripetizione, anche se il creditore agisce quale erede del soggetto che aveva effettuato l’attribuzione.
  • In sede di controllo sulla litispendenza, la Corte può procedere direttamente alla qualificazione delle azioni come giudice del fatto processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.