Sentenza n. 4027/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: A) della deliberazione del direttore generale dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento n. 545 del 17 giugno 2024, a oggetto “concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato. Ammissione candidati” e dei relativi allegati, nella parte in cui si dispone la non ammissione della ricorrente alle ulteriori fasi della procedura; B) della deliberazione del direttore generale dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento n. 722 del 1° agosto 2024 e dei relativi allegati, a oggetto “rettifica delibera n. 545 del 17/06/2024 avente ad oggetto «concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato» e contestuale rettifica degli allegati B e C”, nella parte in cui si conferma la non ammissione della ricorrente alle ulteriori fasi della procedura; C) della nota prot. 15117 del 4 luglio 2024 a oggetto “istanza accesso agli atti prot. n. 13929 del 20/06/2024”, nella parte in cui il direttore dell’UOC Risorse Umane ha confermato la non ammissione della ricorrente alle ulteriori fasi della procedura; C) del bando di concorso “per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato” nella parte in cui, alla lettera c), si consente l’ammissione ai candidati in possesso di attività documentate presso studi professionali privati laddove tale previsione dovesse intendersi nel senso di prevedere una comminatoria di esclusione per l’ipotesi in cui il candidato non alleghi all’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti ulteriore documentazione a comprova; E) del bando di concorso “per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato” nella parte in cui, alla lettera d), si richiede quale requisito specifico di partecipazione alla selezione l’“iscrizione all’Ordine Professionale attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando”; F) di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale lesivo degli interessi della ricorrente e per la disapplicazione se del caso, del d.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, richiamato dal bando di concorso, sia nella parte in cui richiede, quale requisito specifico di ammissione al concorso di avvocato dirigente, l’iscrizione all’ordine professionale, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando (art. 58 n. 1 lett. d), sia nella parte relativa ai requisiti generali di ammissione, ove si stabilisce che possono partecipare al concorso coloro che possiedono l’iscrizione all’Albo Professionale, ove richiesta, per l’esercizio professionale (art. 1 n. 1 lett. d). Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SQUADRA TIZIANA il 29\10\2025 : A) della deliberazione del direttore generale dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento n. 605 del 4 luglio 2025, a oggetto “presa d’atto esito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato e contestale approvazione della Graduatoria di merito”; B) della deliberazione del direttore generale dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento n. 648 del 30 luglio 2025 a oggetto “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato” – Immissione in servizio; C) di tutti i verbali della commissione esaminatrice; D) di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale lesivo degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalle ulteriori fasi del concorso pubblico per titoli ed esami per due posti di dirigente avvocato, successiva conferma dell’esclusione, approvazione della graduatoria e immissione in servizio dei vincitori
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato la deliberazione di ammissione dei candidati nella parte in cui disponeva la sua esclusione, la successiva deliberazione di rettifica e conferma dell’esclusione, il diniego dell’istanza di autotutela e le clausole del bando relative alla documentazione delle esperienze professionali e all’iscrizione all’Ordine degli avvocati. Deduceva: violazione e falsa applicazione del bando, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo di avere maturato oltre cinque anni di esperienza professionale come avvocato e di avere prestato attività presso una pubblica amministrazione; violazione dell’art. 18 l. 241/1990 e del d.P.R. 445/2000, poiché l’amministrazione avrebbe preteso, oltre all’autodichiarazione, la produzione dei documenti comprovanti l’esperienza dichiarata; illegittima integrazione postuma della motivazione, per avere l’amministrazione richiamato anche il mancato possesso dell’iscrizione all’albo; errata interpretazione della clausola del bando che dispensava dall’iscrizione i dipendenti pubblici. Con memoria di replica la ricorrente deduceva inoltre applicazione non uniforme del requisito delle attività documentate, in violazione di trasparenza, imparzialità e par condicio. Con motivi aggiunti impugnava per illegittimità derivata l’approvazione della graduatoria, l’immissione in servizio e gli atti della commissione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che la ricorrente non possedesse il requisito di cui alla lettera c) del bando nella modalità relativa al servizio presso pubbliche amministrazioni, poiché alla data della domanda risultava dipendente pubblico da circa due anni, anziché da almeno cinque. Ha inoltre escluso che potesse dimostrare il requisito mediante l’attività libero-professionale, poiché il bando richiedeva esperienze lavorative presso studi professionali, società o istituti di ricerca aventi contenuto analogo a quello del profilo di avvocato per cinque anni, espressamente documentate e non soltanto dichiarate; la mancata produzione della documentazione impediva quindi di valutare il requisito come posseduto. È stata respinta anche la censura fondata sull’autocertificazione: secondo il TAR, la disciplina delle dichiarazioni sostitutive non esonerava dal rispetto della specifica prescrizione della lex specialis, che imponeva la documentazione delle esperienze professionali. Il terzo motivo è stato respinto perché il richiamo, nella risposta all’istanza di autotutela, al mancato possesso dell’iscrizione all’albo non costituiva motivazione postuma, ma chiariva la ragione per cui l’esperienza professionale allegata non poteva essere utilmente valorizzata. La clausola del bando è stata interpretata nel senso che la dispensa dall’iscrizione all’albo riguardava i dipendenti pubblici ammessi in quanto in possesso degli ulteriori requisiti di cui alla lettera c), inclusa l’anzianità quinquennale. La censura sull’applicazione non uniforme del requisito è stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta con memoria non notificata e non riconducibile a uno sviluppo coerente dei motivi originari. I motivi aggiunti, fondati sull’illegittimità derivata degli atti successivi della procedura, sono stati conseguentemente respinti. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 26, comma 1, d.lgs. 165/2001
Il bando poteva ammettere anche esperienze lavorative libero-professionali o attività documentate presso studi professionali, società o istituti di ricerca aventi contenuto analogo a quello del profilo di avvocato, per la durata di cinque anni.
art. 18 l. 241/1990
La norma non è stata ritenuta idonea a esonerare la candidata dall’obbligo, previsto dalla lex specialis, di documentare le specifiche esperienze professionali richieste come requisito di partecipazione.
artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000
Le dichiarazioni sostitutive non sono state ritenute sufficienti quando il bando richiedeva espressamente la documentazione delle esperienze professionali, trattandosi di un requisito specifico di ammissione.
artt. 1362 e 1363 c.c.
Le clausole della lex specialis devono essere interpretate secondo il criterio letterale e sistematico, senza attribuire loro significati impliciti o integrativi non ricavabili dal testo e dalla connessione tra le clausole.
art. 58, n. 1, lett. d), d.P.R. 483/1997
La previsione regolamentare relativa all’iscrizione all’Ordine professionale è richiamata nel bando quale requisito specifico per il concorso da dirigente avvocato.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, quando la lex specialis richiede che determinate esperienze professionali siano documentate, la mera dichiarazione sostitutiva del loro svolgimento non è sufficiente ai fini dell’ammissione, se la documentazione è funzionale a verificare anche il contenuto concreto e la pertinenza delle esperienze rispetto al profilo professionale.
- Il candidato dipendente pubblico può beneficiare della dispensa dall’iscrizione all’albo professionale prevista dal bando soltanto se rientra nella categoria dei dipendenti pubblici ammessi secondo gli ulteriori requisiti specifici stabiliti dalla stessa lex specialis, compreso il requisito di anzianità eventualmente richiesto.
- La risposta dell’amministrazione a un’istanza di autotutela non integra una motivazione postuma quando si limita a chiarire, alla luce delle deduzioni dell’interessato, il significato e l’applicazione della medesima clausola del bando posta a fondamento dell’esclusione.
- Le clausole della lex specialis di una procedura concorsuale devono essere interpretate secondo il loro tenore letterale e in modo sistematico, senza ricavarne significati estensivi o derogatori non espressi.
- Una censura nuova, proposta per la prima volta con memoria non notificata e non riconducibile a uno sviluppo coerente dei motivi originari, è inammissibile perché impedisce la piena instaurazione del contraddittorio sul nuovo capo di domanda.
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