Cassazione Penale, Sentenza n. 9277/2025 del 06/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna pronunciata in appello. Bellissima deduce nullità procedurale per celebrazione del giudizio di appello in sua assenza mentre era sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa, senza che fosse disposta la sua traduzione o che fosse acquisita una rinuncia inequivoca alla partecipazione; deduce inoltre vizio di motivazione e censura sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Giuliano censura la valutazione della prova in ordine al concorso nel reato di riciclaggio (affermando che la Corte avrebbe fatto valutazioni congetturali e non avrebbe provato il dolo di concorso) e chiede il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648-bis, comma 4, con contestuale esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n.7, vigente per il furto presupposto.
La decisione
Per Bellissima: il primo motivo (nullità per celebrazione in assenza dell'imputato detenuto per altra causa) è ritenuto fondato; la Corte di Cassazione ha dichiarato la nullità assoluta e insanabile del giudizio di appello celebrato in assenza e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania per nuovo corso. I motivi sostanziali di Bellissima sono stati assorbiti. Per Giuliano: i motivi relativi alla valutazione della prova sono dichiarati inammissibili; la Corte ha ritenuto congrua e analitica la motivazione della Corte territoriale circa il concorso nel riciclaggio e l'esistenza della documentazione a suo carico; il motivo relativo all'attenuante ex art. 648-bis, comma 4, è manifestamente infondato e aspecifico. Il ricorso di Giuliano è dichiarato inammissibile; è condannato al pagamento delle spese e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b, c, e, cod. proc. pen.
Riferito ai motivi di ricorso per cassazione: lett. c (nullità processuali) è stato applicato per censurare la celebrazione del giudizio d'appello in assenza dell'imputato detenuto; lett. b ed e (violazione di legge e vizio di motivazione) sono richiamati nei motivi sostanziali sugli errori di valutazione della prova.
art. 178, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai vizi processuali connessi alla celebrazione dell'udienza in assenza dell'imputato e alle nullità procedurali.
art. 179, cod. proc. pen.
Richiamato in tema di nullità e rimedi processuali derivanti dalla mancata osservanza delle norme procedurali a pena di nullità.
art. 420-ter, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Interpretato nel senso che, se il giudice viene a conoscenza della limitazione della libertà personale dell'imputato (es. arresti domiciliari), deve d'ufficio disporre il rinvio e la traduzione per assicurare la partecipazione, salvo espresso rifiuto dell'imputato; l'assenza non può essere considerata volontaria senza accertamento.
art. 22, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato quale disposizione formale relativa all'autorizzazione alla comparizione o alla traduzione dell'imputato; la Corte sottolinea che la mancata attivazione d'ufficio del giudice integra vizio invalidante.
art. 648-bis, comma 4, cod. pen.
Citato in relazione alla disciplina dell'attenuante specifica per il reato di riciclaggio: la Corte ricorda l'orientamento che la circostanza attenuante trova applicazione solo se, computate le aggravanti del reato presupposto, la pena edittale risulta inferiore a cinque anni.
art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen.
Richiamato come aggravante connessa al furto commesso su cosa esposta alla pubblica fede; la Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto applicabile l'aggravante anche quando il veicolo era lasciato sulla pubblica via (anche con porte aperte e chiavi all'interno).
art. 69, cod. pen.
Richiamato indirettamente nel quadro delle valutazioni sul computo della pena e sul possibile bilanciamento delle circostanze (riferimento alla giurisprudenza che valuta il limite dei cinque anni per l'attenuante).
Massime di principio
- La detenzione dell'imputato per altra causa, se nota al giudice, costituisce legittimo impedimento: il giudice deve d'ufficio rinviare e disporre la traduzione o accertare un'esplicita rinuncia; procedere al giudizio in assenza in tali condizioni determina nullità assoluta e insanabile anche se il difensore è presente.
- L'onere di comunicare lo stato detentivo non grava sull'imputato; la partecipazione personale è un diritto fondamentale di difesa che il giudice è tenuto a garantire senza far gravare sull'imputato l'iniziativa procedurale.
- Le impugnazioni che censurano la valutazione della prova in presenza di motivazione analitica e coerente delle decisioni di merito sono difficilmente accolte: la Cassazione non sostituisce il proprio giudizio alla valutazione logico-documentale dei fatti se la motivazione è congrua e dettagliata.
- In materia di riciclaggio, l'attenuante speciale di cui all'art. 648-bis, comma 4, si applica solo se la pena, comprensive delle aggravanti eventualmente ritenute sussistenti per il reato presupposto, resta sotto il limite di cinque anni; la contestazione e esclusione di aggravanti rilevanti deve essere affrontata in modo specifico e motivato.
- L'aggravante per il furto su cosa esposta alla pubblica fede (art. 625, n.7) può essere ritenuta sussistente anche quando il veicolo era parcheggiato sulla pubblica via, anche se con porte aperte o chiavi a bordo, secondo orientamento consolidato della giurisprudenza.
- Se un ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni sostanziali o formali, il ricorrente può essere condannato a rifondere spese e a versare somme alla Cassa delle ammende; occorre valutare l'eventuale responsabilità nella determinazione dell'inammissibilità.
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