Ordinanza n. 323/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento emesso dal Ministero dell’Interno il 23.09.2025 e notificato alla ricorrente il 14.10.2025, di rigetto dell’stanza di riconoscimento della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 91/1992 (prot. n. K10/-OMISSIS-);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento del Ministero dell’Interno del 23 settembre 2025, notificato il 14 ottobre 2025, con cui è stata respinta l’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. A sostegno della domanda cautelare ha prospettato un pregiudizio derivante dalla mancata acquisizione tempestiva dello status civitatis e dalla conseguente lesione di diritti civili e politici. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio. In sede cautelare, il TAR ha valutato sia il periculum in mora sia il fumus boni iuris, rilevando che il diniego risultava fondato sulla recente notizia di reato del 20 febbraio 2024 a carico del marito convivente della ricorrente, relativa alla dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Ha escluso il periculum in mora, ritenendo che il pregiudizio allegato non presentasse i caratteri della gravità e irreparabilità richiesti dall’art. 55 c.p.a. I diritti inviolabili della persona, ove ricompresi nella generica nozione di diritti civili, sono comunque tutelati dalla Costituzione e dalla disciplina sull’immigrazione; la mancata acquisizione della cittadinanza non determina inoltre un pregiudizio grave e irreparabile quanto ai diritti politici, il cui esercizio non presenta una frequenza tale da impedire l’esame della controversia nel merito. Il diniego non impedisce alla ricorrente di lavorare, di esercitare la libertà economica in condizioni di parità con il cittadino né di permanere in Italia sulla base di altro idoneo titolo di soggiorno, del quale ella risulta titolare. Il Collegio ha ravvisato anche un difetto di fumus boni iuris, poiché dagli elementi acquisiti non emergeva una ragionevole previsione di accoglimento del ricorso e il diniego appariva correttamente fondato sulla recente notizia di reato riguardante il marito convivente. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 1.000,00.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti del periculum in mora e del fumus boni iuris; la loro assenza comporta il rigetto dell’istanza di sospensione.
art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992
Costituisce la base normativa dell’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente.
art. 2 Cost.
È richiamato quale fondamento della tutela dei diritti inviolabili dell’uomo, ritenuta non compromessa dal diniego di cittadinanza.
art. 32 Cost.
È richiamato, insieme all’art. 2 Cost., per evidenziare la tutela costituzionale dei diritti civili fondamentali.
art. 2 d.lgs. n. 286/1998
È richiamato quale disposizione che assicura allo straniero la tutela dei diritti fondamentali della persona.
art. 2 d.lgs. n. 74/2000
Individua la fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, oggetto della notizia di reato posta a fondamento del diniego.
Massime di principio
- La mancata acquisizione della cittadinanza italiana, considerata di per sé e in relazione alla possibilità di esercitare i diritti civili e politici, non integra normalmente un pregiudizio grave e irreparabile idoneo a fondare il periculum in mora cautelare, quando il richiedente conservi la tutela dei diritti fondamentali e possa soggiornare regolarmente in Italia in forza di altro titolo.
- Il diniego di cittadinanza non preclude allo straniero la possibilità di lavorare, esercitare la libertà economica in condizioni di parità con il cittadino e permanere sul territorio nazionale sulla base di un diverso titolo di soggiorno idoneo; tali circostanze incidono sulla valutazione della gravità e irreparabilità del danno cautelare.
- La presenza di una recente notizia di reato a carico del coniuge convivente può integrare, nella valutazione cautelare, un elemento idoneo a escludere il fumus boni iuris del ricorso contro il diniego di cittadinanza, qualora il provvedimento impugnato risulti fondato su tale elemento e non emergano profili tali da far prevedere ragionevolmente l’accoglimento della domanda.
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