Cassazione Penale, Ordinanza n. 32326/2025 del 30/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna per il reato contestato e ponendo a carico del ricorrente le spese processuali nonché il pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per evasione. I motivi dedotti riguardavano: 1) l'asserita eccessività della pena, ritenuta sproporzionata rispetto al fatto; 2) la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) la mancata applicazione di una sanzione sostitutiva. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico e manifestamente infondato, osservando che la pena era stata determinata dai giudici di merito in misura leggermente superiore al minimo edittale in ragione della gravità della condotta e dell'intensità del dolo. Gli altri due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché nuovi, non essendo stati dedotti in precedenza; quanto alla sanzione sostitutiva, la Corte ha rilevato anche che non era mai stata richiesta dall'imputato.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna per evasione oggetto del ricorso.
La causa di non punibilità non può essere dedotta per la prima volta in cassazione; in difetto di previa deduzione nei gradi di merito il motivo è inammissibile.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione il motivo che introduce per la prima volta una questione non devoluta ai giudici di merito, come la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. o di una sanzione sostitutiva non previamente sollecitata.
- La censura sulla dosimetria della pena è manifestamente infondata quando la motivazione di merito dia conto, sia pure sinteticamente, della gravità della condotta e dell'intensità del dolo, e la pena sia stata contenuta in misura prossima al minimo edittale.
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi generici o non specificamente confrontati con la motivazione della sentenza impugnata.
- La mancata richiesta in precedenza di una sanzione sostitutiva preclude la deduzione della relativa doglianza per la prima volta in cassazione.
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