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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37458/2022 del 21/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionario riscossione)

La controversia

La società contribuente impugnava la sentenza della CTR che aveva ritenuto valida la notifica di una cartella di pagamento, poi posta a base di un avviso di intimazione. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso ritenendo irregolare la notifica della cartella, benché risultasse consegnata presso la sede sociale a una persona qualificatasi come delegato al ritiro. In appello, invece, la CTR ha accolto il gravame dell’agente della riscossione, affermando la regolarità della notifica e la sufficienza della motivazione dell’intimazione per relationem. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) l’inammissibilità della costituzione in primo grado dell’originario concessionario, asseritamente già incorporato in altra società, con conseguente inutilizzabilità dei documenti sulla notifica della cartella; 2) la violazione delle regole sulla notificazione agli enti e ai soggetti collettivi, sostenendo che la consegna era avvenuta presso una sede non più attuale e quindi a soggetto e in luogo diversi dal destinatario; 3) l’omessa motivazione della CTR sul trasferimento della sede legale risultante da visure aggiornate; 4) la nullità o inesistenza della notifica per l’erronea indicazione della precedente ragione sociale; 5) l’irrilevanza della coincidenza della partita IVA, poiché sarebbe mutato anche il socio accomandatario con conseguente incertezza sull’identità dell’ente. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di prova e comunque infondato, e ha respinto tutti gli altri motivi, affermando che la notifica presso la precedente sede legale, con consegna a soggetto che si dichiarava incaricato della ricezione, era idonea a produrre effetti verso la società; ha inoltre escluso che l’erronea indicazione della precedente denominazione sociale determinasse incertezza sul destinatario, essendo il medesimo soggetto identificabile anche dalla partita IVA.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso l’invalidità della costituzione del concessionario in primo grado per carenza di prova sul momento della costituzione rispetto alla fusione per incorporazione. Ha poi ritenuto validamente eseguita la notifica della cartella presso la precedente sede legale della società, in mano a persona dichiaratasi addetta alla ricezione per lo studio ove la società aveva sede, valorizzando il collegamento fattuale con il luogo e l’assenza di prova contraria. Ha infine negato che l’erronea indicazione della precedente ragione sociale o il richiamo al diverso socio accomandatario potessero rendere incerta l’identità dell’ente destinatario, anche per la coincidenza della partita IVA. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione dell’intimato. È stato inoltre dato atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 11, 12, 23, 24, 53 e 54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamati dalla ricorrente per contestare la regolare costituzione della controparte nel processo tributario e la produzione documentale; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile e non ha ravvisato la dedotta invalidità.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.

    Usato come parametro dei diversi motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame/motivazione; i motivi sono stati respinti o dichiarati inammissibili.

  • artt. 139, 140, 145 e 148 cod. proc. civ.

    Richiamati per contestare la validità della notifica; la Corte ha ritenuto valida la consegna presso la sede sociale a soggetto che si è dichiarato incaricato della ricezione.

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La notifica degli atti tributari è valida presso il domicilio fiscale risultante o presso la sede indicata, se la variazione non è stata comunicata secondo legge; la Corte ha richiamato questo principio per confermare la notifica.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Invocato per lamentare un vizio di pronuncia/motivazione; la Corte non ha ravvisato omissioni decisive.

  • art. 156 cod. proc. civ.

    Richiamato per sostenere la nullità della notifica; la Corte ha escluso che ricorresse una nullità invalidante.

  • art. 160 cod. proc. civ.

    Invocato in relazione alla dedotta inesistenza/nullità della notificazione; la Corte ha escluso vizi idonei a travolgere la notifica.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La notificazione di un atto tributario a una persona giuridica può considerarsi valida se eseguita presso la sede dell’ente, anche se in precedenza trasferita altrove, quando il luogo presenti un collegamento fattuale con l’attività dell’impresa e il consegnatario si dichiari incaricato della ricezione degli atti.
  • Per contestare la validità della notificazione non basta allegare in astratto l’avvenuto trasferimento della sede o la diversa denominazione sociale: occorre fornire prova concreta dell’estraneità del luogo o del consegnatario rispetto all’ente destinatario.
  • L’erronea indicazione della precedente ragione sociale non determina nullità della notifica se non genera incertezza sull’identità del destinatario, specie quando altri elementi identificativi, come la partita IVA, consentono di riconoscere con certezza il medesimo soggetto.
  • La contestazione della relata di notifica non impone necessariamente querela di falso quando si discute non della falsità dell’attestazione del pubblico ufficiale, ma della portata giuridica delle dichiarazioni rese dal consegnatario e del loro idoneo collegamento con il destinatario.
  • In sede di legittimità, la censura che presuppone una diversa sequenza processuale o un dato documentale non verificabile dagli atti indicati nel ricorso è inammissibile per difetto di specifica dimostrazione del fatto processuale dedotto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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