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Sentenza

Sentenza n. 1220/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota comunale di sospensione dell'attività del 15.7.2025, comunicata il 16.7.2025; - ove occorra, della nota comunale prot. REP_PROV_LE/LE-SUPRO 0141510/01-07-2025 dell’1.7.2025; - di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 16.3.2026: - della nota comunale del 28.1.2026, successivamente conosciuta, con cui è stata dichiarata la decadenza della concessione demaniale e ordinato lo sgombero dell’area; - della nota comunale di conclusione del procedimento di divieto di prosecuzione dell’attività dell’11.2.2026, successivamente conosciuta; - ove occorra, della nota comunale prot. n. 13866 del 17.7.2025, recante comunicazione di avvio del procedimento di decadenza; della nota comunale prot. n. 0020077 del 14.10.2024; della relazione istruttoria interna del 3.7.2025; - ove occorra e nei limiti dell’interesse, del Piano Comunale delle Coste (PCC) del Comune di Tricase, approvato con delibera C.C. n. 36 del 5.6.2017, segnatamente della Tav. 02_b e della Tav. 03.1_b. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 30.6.2026: - dell’ordinanza di ingiunzione alla demolizione e ripristino dello stato dei luoghi del 13.5.2026; - ove occorra, della diffida n. 51 del 30.3.2026.

Giustizia amministrativa202501071

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto di prosecuzione dell'attività del 15 luglio 2025; declaratoria di decadenza della concessione e ordine di sgombero del 28 gennaio 2026; divieto di prosecuzione dell'attività dell'11 febbraio 2026; ordinanza di demolizione e ripristino del 13 maggio 2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, subentrata nella concessione demaniale marittima relativa a un'area di 248 mq destinata a bar-pizzeria e terrazza, ha impugnato il divieto di prosecuzione dell'attività del 15 luglio 2025, motivato con la realizzazione in assenza di titolo di una tettoia, la mancanza del certificato di agibilità e l'assenza dell'autorizzazione allo scarico. Ha dedotto, tra l'altro, che la tettoia era preesistente al subentro e autorizzata come struttura stagionale, che la CILA del 2019 per lavori di sistemazione non era stata dichiarata inefficace, che l'immobile disponeva di agibilità e che la fossa Imhoff era preesistente; ha inoltre sostenuto che la tettoia rientrava nell'edilizia libera, che il divieto era tardivo ai sensi dell'art. 19, comma 3, l. 241/1990, atipico e viziato da carenza di istruttoria, motivazione, contraddittorietà, travisamento, irragionevolezza, sproporzione e incompetenza. Con motivi aggiunti ha contestato la decadenza della concessione, lo sgombero e il divieto dell'11 febbraio 2026, denunciando l'erroneità dei presupposti, l'irretroattività e sproporzione della decadenza, la violazione dell'affidamento, la non concedibilità dell'area secondo il Piano comunale delle coste, la mancata proroga della concessione al 30 settembre 2027 e vizi procedimentali. Quanto al divieto dell'11 febbraio 2026, ha dedotto anche l'incompetenza del dirigente, l'omesso invito alla conformazione e l'illegittimità dell'inibizione della SCIA per mancanza di documenti e titolo di disponibilità. Con ulteriori motivi aggiunti ha impugnato l'ordinanza di demolizione, ribadendo la preesistenza e la stagionalità della tettoia, la rilevanza della CILA e l'applicabilità dell'edilizia libera, nonché denunciando carenze istruttorie e violazione del giudicato cautelare.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e tutti i motivi aggiunti. Ha ritenuto che la proroga eccezionale al 30 settembre 2027 prevista dal d.l. 131/2024 non operasse, perché il Comune non aveva adottato atti gestionali o di indirizzo diretti ad avviare la gara per la nuova concessione; inoltre, il Piano comunale delle coste classificava l'area come soggetta a divieto assoluto di concessione, rendendone impossibile una nuova assegnazione. La scadenza della concessione era quindi sufficiente a giustificare lo sgombero e la cessazione dell'attività per mancanza di un titolo legittimante l'uso del demanio. La decadenza era comunque assorbita dalla scadenza del titolo. In relazione alla tettoia, il permesso di costruire del 2008 ne imponeva lo smontaggio entro il 30 settembre 2008 e non riconosceva un diritto al montaggio stagionale negli anni successivi; la CILA del 2019 non poteva supplire al necessario titolo edilizio. Le dimensioni della struttura, pari a 8 per 21 metri, e il suo impatto sul territorio escludevano l'edilizia libera: una tettoia di tale consistenza costituisce nuova costruzione e richiede un titolo abilitativo. Le ulteriori censure non hanno condotto all'annullamento degli atti. Spese compensate per la particolarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), d.l. 131/2024, conv. in l. 166/2024

    il termine del 30 settembre 2027 fissato per la proroga delle concessioni in essere … rileva solo ed esclusivamente come limite massimo di estensione delle suddette concessioni in essere

    La proroga al 30 settembre 2027 costituisce soltanto un limite temporale massimo e non opera automaticamente: per avvalersene, l'amministrazione deve avere avviato o concretamente promosso la procedura selettiva per la nuova concessione.

  • art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001

    La realizzazione di una tettoia, non integrante l’edificazione di una struttura leggera facilmente smontabile e demolibile, comporta la trasformazione edilizia del territorio ex art. 3 comma 1 lett. e) del D.P.R. n. 380 del 2001 e si caratterizza quindi in termini di “nuova costruzione”, per la quale è necessario il previo rilascio del titolo abilitativo.

    Una tettoia che non sia una struttura leggera facilmente smontabile e demolibile e che trasformi il territorio costituisce nuova costruzione e richiede il previo titolo edilizio; la consistenza e le dimensioni della struttura impediscono di ricondurla all'edilizia libera.

Massime di principio

  • La proroga eccezionale delle concessioni demaniali marittime sino al 30 settembre 2027 non è automatica: opera quale proroga tecnica e presuppone che l'amministrazione competente abbia già indetto la procedura selettiva o abbia deliberato di indirla in tempi brevi, avviando gli atti funzionali alla gara.
  • La proroga di una concessione demaniale non può operare quando la pianificazione comunale sottrae l'area alla possibilità stessa di concessione; in tale situazione manca il presupposto di una nuova assegnazione mediante gara e non sussiste la correlata esigenza di prorogare il titolo nelle more della procedura.
  • La scadenza della concessione demaniale, in assenza di un titolo che legittimi ulteriormente l'uso dell'area, può giustificare lo sgombero e la cessazione dell'attività svolta sul demanio, indipendentemente dalla distinta declaratoria di decadenza, che resta assorbita dalla scadenza del titolo.
  • Un titolo edilizio che autorizzi una struttura soltanto fino a una data determinata non attribuisce, senza un'espressa previsione, il diritto di rimontarla stagionalmente negli anni successivi; una CILA relativa a lavori di sistemazione non sostituisce il titolo necessario per la realizzazione o il montaggio della struttura.
  • Una tettoia di dimensioni considerevoli, che non sia una struttura leggera facilmente smontabile e demolibile e produca una significativa trasformazione del territorio, integra una nuova costruzione e richiede un titolo edilizio, non potendo essere qualificata come intervento di edilizia libera.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi edilizi
RamiDemanio e patrimonio pubblicoEdilizia
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiLegittimo affidamentoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

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