Sentenza del 21/05/2018 n. 2107 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Rimborso - Termine decadenziale - Retroattività sentenza Corte di Giustizia Europea - Sussiste - Applicabilità a posizioni definitive - Non Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, avendo accertato il carattere discriminatorio della normativa nazionale, dovesse operare retroattivamente e consentire il rimborso delle somme versate in applicazione di tale normativa. La questione riguardava, in particolare, la decorrenza del termine decadenziale per chiedere il rimborso e l’eventuale possibilità di farlo decorrere dalla pronuncia europea anziché dalla data del versamento.
La decisione
La richiesta è stata ritenuta tardiva. Le pronunce della Corte di Giustizia, pur potendo retroagire e travolgere la normativa nazionale incompatibile con il diritto europeo, non riaprono i rapporti ormai definiti né incidono sui termini di decadenza già maturati. Per le richieste di rimborso, il termine previsto dall’art. 38 del D.P.R. 602/1973 decorre dalla data del versamento; decorso il termine di 48 mesi, il contribuente decade dal diritto al rimborso. Il principio è conforme alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13676 del 16 giugno 2014.
Norme richiamate
Art. 38 del D.P.R. 602/1973
Termine decadenziale di 48 mesi per la richiesta di rimborso delle imposte dirette.
Il termine decorre dal momento del versamento dell’imposta e non dalla successiva pronuncia della Corte di Giustizia che abbia dichiarato incompatibile la normativa nazionale. Una volta decorso, il rapporto deve considerarsi definito.
Art. 48 del D.P.R. 600/1973
È richiamato come riferimento normativo, ma il principio decisivo sulla decadenza dal rimborso è ricondotto nel testo all’art. 38 del D.P.R. 602/1973.
Massime di principio
- Una pronuncia della Corte di Giustizia può avere effetti retroattivi sul piano sostanziale, eliminando l’applicazione di una normativa nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione.
- La retroattività non riapre automaticamente rapporti tributari già definiti e non consente di superare termini di decadenza già maturati.
- Per chiedere il rimborso di un’imposta, occorre verificare il termine previsto dalla legge e calcolarlo, di regola, dalla data del versamento, non dalla data della successiva sentenza europea o costituzionale.
- Se il termine decadenziale di 48 mesi è già scaduto, la domanda di rimborso è normalmente irricevibile anche quando il tributo sia stato successivamente riconosciuto incompatibile con il diritto europeo.
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