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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27902/2025 del 20/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un automobilista aveva proposto opposizione davanti al Giudice di pace avverso un verbale per violazione del codice della strada elevato da un Comune. Il Giudice di pace aveva accolto l'opposizione ritenendo violato l'art. 61 della L. 120/2010, perché l'accertamento strumentale sarebbe stato effettuato con strumento non rientrante tra quelli consentiti agli enti locali. In appello il Comune aveva depositato il contratto di noleggio a canone fisso dell'autovelox; l'opponente aveva eccepito l'inammissibilità della produzione documentale. Il Tribunale aveva rigettato l'appello ritenendo inammissibile la nuova produzione ai sensi dell'art. 345 c.p.c. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 345 e 437 c.p.c. e sostenendo che, trattandosi di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada soggetta al rito del lavoro ex art. 7 d.lgs. 150/2011, in appello doveva applicarsi l'art. 437 c.p.c., che consente anche d'ufficio l'ammissione di nuovi mezzi di prova se indispensabili, indipendentemente dalla mancata produzione in primo grado.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha affermato che le opposizioni a sanzione per violazioni del codice della strada sono soggette al rito del lavoro ex art. 7 d.lgs. 150/2011 e che, pertanto, la disciplina delle nuove prove in appello è quella dell'art. 437, comma 2, c.p.c., non quella dell'art. 345 c.p.c. Il Tribunale aveva dunque erroneamente dichiarato inammissibile la produzione del contratto di noleggio sulla base di un presupposto non pertinente, cioè l'esigenza di giustificare il ritardo nella produzione. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di Matera, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 61 L. 120/2010

    «agli enti locali è consentita l'attività di accertamento strumentale delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 soltanto mediante strumenti di loro proprietà o da essi acquisiti con contratto di locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso […]»

    La disposizione è richiamata come parametro della legittimità dell'accertamento strumentale; nella vicenda, la questione verteva sulla prova del contratto di noleggio dell'autovelox utilizzato dall'ente locale.

  • art. 345 c.p.c.

    Norma ritenuta dal Tribunale non applicabile alla controversia perché la produzione documentale in appello non andava valutata secondo i limiti del rito ordinario.

  • art. 437 c.p.c.

    Nel rito del lavoro applicabile alle opposizioni a sanzioni del codice della strada, consente al giudice di ammettere anche d'ufficio nuovi mezzi di prova se indispensabili ai fini della decisione, senza che rilevi la negligenza della parte nella mancata produzione in primo grado.

  • art. 7 d.lgs. 150/2011

    Attribuisce alle opposizioni a sanzione per violazioni del codice della strada il rito del lavoro.

  • Cass. SU 10790/2017

    Richiamata a sostegno del principio per cui, nel rito del lavoro, l'ammissione di nuove prove indispensabili non è preclusa dalla mancata produzione tempestiva in primo grado.

  • Cass. nn. 7364/2022 e 14304/2022

    Richiamate per ribadire che le opposizioni a sanzione per violazioni del codice della strada seguono il rito del lavoro.

Massime di principio

  • Nelle opposizioni avverso sanzioni per violazioni del codice della strada, la disciplina processuale applicabile è quella del rito del lavoro, con conseguente applicazione dell'art. 437 c.p.c. in appello per l'ammissione di nuove prove.
  • Nel rito del lavoro il giudice d'appello può ammettere, anche d'ufficio, mezzi di prova nuovi se li reputa indispensabili alla decisione, senza che la parte debba giustificare il mancato deposito in primo grado.
  • È erronea la declaratoria di inammissibilità di una produzione documentale in appello fondata sui limiti dell'art. 345 c.p.c. quando la controversia è soggetta al rito del lavoro.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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