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Sentenza

Sentenza del 22/02/2018 n. 1087 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione e misure cautelari - Soggetto contribuente - Debiti erariali - Ente impositore - Ruolo esecutivo - Concessionario riscossione - Notifica cartella pagamento - Atti interruttivi - Omessa notifica - Termine quinquennale - Compiuto decorso - Concessionario riscossione - Notifica intimazione pagamento - Intervenuta prescrizione - Sussiste - Illegittimità pretesa - Consegue

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato due intimazioni di pagamento, relative a contributo SSN, IVA e IRAP per gli anni 1997 e 1999, sostenendo che il credito fosse prescritto. Le cartelle di pagamento erano state notificate il 25 giugno 2003 e il 2 ottobre 2003, mentre le intimazioni erano state notificate il 4 novembre 2013, oltre cinque anni dopo, senza che risultassero notificati ulteriori atti interruttivi della prescrizione.

La decisione

La Commissione Provinciale aveva rigettato il ricorso ritenendo l'Agenzia delle Entrate priva di legittimazione passiva, poiché la contestazione riguardava la fase successiva alla notifica delle cartelle. In appello, la decisione è stata riformata: l'Agenzia era legittimata a contraddire sulla prescrizione del credito erariale e, non essendo intervenuti atti interruttivi entro il termine previsto, i crediti dovevano ritenersi prescritti. Le intimazioni di pagamento sono state quindi annullate. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 23397/2016

    le pretese della Pubblica Amministrazione ... si prescrivono nel termine "breve" di cinque anni, eccetto nei casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo

    La notifica della cartella di pagamento non trasforma automaticamente il termine di prescrizione del credito in quello ordinario decennale. In assenza di una sentenza definitiva o di un decreto ingiuntivo, il credito erariale resta soggetto al termine quinquennale, che deve essere interrotto da atti validamente notificati.

Massime di principio

  • Dopo la notifica di una cartella di pagamento, il credito tributario può prescriversi nel termine quinquennale se non viene notificato, entro tale periodo, un valido atto interruttivo.
  • La prescrizione può essere fatta valere impugnando un'intimazione di pagamento notificata oltre il termine, purché il contribuente dimostri l'assenza di ulteriori atti interruttivi.
  • Quando si contesta l'estinzione per prescrizione del credito erariale, l'ente impositore può essere legittimamente chiamato in giudizio, anche se gli atti successivi alla cartella sono stati formati o notificati dal concessionario della riscossione.
  • Il termine decennale non si applica automaticamente solo perché il credito è stato iscritto a ruolo o è stata notificata una cartella; occorre, di regola, un titolo giudiziale definitivo, come una sentenza passata in giudicato o un decreto ingiuntivo.
  • La verifica della prescrizione richiede l'esame completo della sequenza degli atti notificati, delle relative date e della loro idoneità a interrompere il decorso del termine.

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