Cassazione Penale, Sentenza n. 13917/2022 del 11/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del GIP che, su richiesta di archiviazione per il reato ex art. 640, comma 2, n. 2-bis c.p., aveva accolto l'archiviazione per due indagati ma aveva respinto la richiesta nei confronti di Bonizzoni ordinando contestualmente l'iscrizione anche per il reato di cui all'art. 493-ter c.p. Il ricorrente denunciava l'abnormità del provvedimento sostenendo che il GIP, pur respingendo l'archiviazione per l'ipotesi ex art. 640, comma 2, n. 2-bis, non aveva indicato il passo successivo (formulazione dell'imputazione o ordine di nuove indagini), generando incertezza e paralisi dell'azione del P.M.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima l'ordinanza del GIP: il giudice, nel procedimento di archiviazione, può valutare l'intero materiale investigativo, dare diversa qualificazione giuridica ai fatti e ordinare l'iscrizione nel registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.) anche per un diverso titolo di reato, lasciando al pubblico ministero la competenza esclusiva a promuovere l'azione penale e a svolgere le eventuali nuove indagini. La Corte ha inoltre ribadito che l'ordine di iscrizione è distinto dall'ordine di formulazione dell'imputazione coatta e non costituisce atto abnorme nella fattispecie; il ricorrente è esonerato dalle spese processuali.
Norme richiamate
art. 640, comma 2, n. 2-bis, cod. pen.
Indica la fattispecie di frode contestata inizialmente; la Corte osserva che il GIP può rivedere la qualificazione giuridica del fatto nell'ambito del controllo sulla richiesta di archiviazione
art. 493-ter, cod. pen.
Reato per il quale il GIP ha ordinato l'iscrizione aggiuntiva; la Corte conferma la legittimità dell'ordine di iscrizione per diversa qualificazione lasciando al P.M. la gestione dell'azione penale
art. 335, cod. proc. pen.
Disciplina l'iscrizione delle notizie di reato: la Corte ricorda che l'ordine di iscrizione rientra nei poteri del GIP quando, non accogliendo l'archiviazione, ritenga necessarie ulteriori investigazioni o diversa qualificazione
art. 409, cod. proc. pen.
Norma sul procedimento di archiviazione: la sentenza chiarisce che il potere del GIP in tale sede è di impulso e controllo (anche ordinando nuove indagini o iscrizioni), mentre la concreta promozione dell'azione penale resta di competenza del P.M.
Massime di principio
- Quando il GIP non accoglie una richiesta di archiviazione può legittimamente ordinare l'iscrizione della notizia di reato (art. 335 c.p.p.) anche per diversa qualificazione del fatto; ciò non equivale a formulare l'imputazione, che resta competenza esclusiva del P.M.
- È atto abnorme che il GIP emetta un ordine di imputazione coatta nei confronti di una persona non indagata o per reati diversi da quelli per i quali il P.M. aveva chiesto l'archiviazione; tuttavia l'ordine di iscrizione è distinto e può essere disposto
- Se il GIP ordina l'iscrizione per un diverso titolo, il P.M. resta libero di svolgere nuove indagini, formulare l'imputazione o reiterare richiesta di archiviazione nei termini di legge: l'assenza di un'esplicita indicazione verbale del "passo successivo" non comporta necessariamente paralisi procedurale
- In situazioni analoghe, il P.M. deve verificare l'effetto dell'ordinanza di iscrizione (termini procedurali, obblighi formali) e procedere alle investigazioni o alle determinazioni di sua competenza senza ritenere automaticamente annullata la sua discrezionalità dall'intervento del GIP
- Il GIP, valutando l'integralità delle risultanze, può dare una diversa qualificazione giuridica ai fatti; ciò richiede però che il P.M. abbia la possibilità di conformarsi alle regole formali (iscrizione, nuovi atti) e di esercitare l'azione penale quando del caso
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