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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42242/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione basata sulla estinzione per prescrizione dei reati: il ricorrente ha sostenuto che la data di accertamento del fatto fosse il 13/07/2017 (sopralluogo indicato nella informativa), non il 09/08/2017 (data della trasmissione della notizia di reato). Poiché la legge n.103/2017 (che ha modificato l'art.159 c.p. circa la sospensione della prescrizione) è entrata in vigore il 03/08/2017, non dovrebbe applicarsi ai fatti accertati il 13/07/2017; ciò avrebbe determinato l'estinzione dei reati per prescrizione entro il 13/07/2022.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha accertato che l'accertamento materiale del reato risale al 13/07/2017 e ha distinto gli effetti sui singoli reati: ha dichiarato estinto per prescrizione il reato previsto dall'art.44, lett. b) d.P.R. n.380/2001 (opera risultava "definita e rifinita in ogni parte" al sopralluogo), annullando senza rinvio la pronuncia impugnata limitatamente a tale reato. Ha invece ritenuto non estinto il reato di cui all'art.95 d.P.R. n.380/2001 in quanto, secondo la giurisprudenza consolidata richiamata, tale fattispecie ha natura permanente e la consumazione prosegue finché non intervengano la denuncia con progetto, la fine dell'intervento o il rilascio dell'autorizzazione; quindi la consumazione era ancora in corso al momento del sopralluogo. Per il residuo capo (artt.93, 94 e 95 d.P.R. 380/2001) ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Messina per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio; ha dichiarato irrevocabile la responsabilità penale sugli altri capi. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.

Norme richiamate

  • D.P.R. n.380/2001, art.44, lett. b)

    "ultimazione dei lavori per completamento dell'opera"

    Il reato previsto dall'art.44 è qualificato come reato permanente la cui cessazione si verifica con l'ultimazione dell'opera (comprese le finiture), con la sospensione dei lavori o con sentenza di primo grado se i lavori proseguono; nel caso specifico l'informativa indicava un'opera "definita e rifinita", per cui la permanenza era cessata già il 13/07/2017 e il reato si è estinto per prescrizione.

  • D.P.R. n.380/2001, art.95

    Secondo la giurisprudenza prevalente l'art.95 configura un reato permanente la cui consumazione perdura fino alla presentazione della denuncia con progetto, al termine dell'intervento o all'ottenimento dell'autorizzazione; pertanto al momento del sopralluogo la consumazione era ancora in corso e il reato non era prescritto.

  • Legge n.103/2017

    La legge ha modificato il regime di sospensione della prescrizione (art.159 c.p.) disponendo la sospensione tra la pronuncia del dispositivo e il deposito della sentenza; è tuttavia entrata in vigore il 03/08/2017 (pubblicata il 04/07/2017 con vacatio di 30 giorni), quindi non si applica a fatti il cui accertamento è anteriore a tale data (qui 13/07/2017).

  • Codice Penale, art.159

    L'art.159 c.p. disciplina la sospensione del corso della prescrizione in dipendenza del procedimento: la modifica introdotta dalla legge n.103/2017 (entrata in vigore il 03/08/2017) non opera per i fatti già accertati anteriormente, con conseguente impatto sul calcolo dei termini di prescrizione nel caso concreto.

Massime di principio

  • Per la valutazione della prescrizione è determinante la data di accertamento del fatto (es. data del sopralluogo) e non la data di trasmissione della notizia di reato; occorre sempre verificare quale data corrisponda all'effettivo momento in cui la fattispecie è stata constatata.
  • Occorre distinguere la natura del reato (istantaneo vs permanente): per i reati permanenti la consumazione può durare fino alla cessazione dell'attività illecita (es. ultimazione dei lavori, ottenimento dell'autorizzazione, presentazione della denuncia con progetto). La prescrizione decorre dunque dalla cessazione della permanenza.
  • Le modifiche legislative che incidono sul decorso o sospensione della prescrizione operano solo se il fatto è accertato dopo l'entrata in vigore della nuova norma; in caso contrario non si applicano e il calcolo resta regolato dalla disciplina previgente.
  • Se in un procedimento sono contestati più reati in continuazione e uno risulta estinto per prescrizione, resta possibile la prosecuzione processuale e la ricalcolazione della pena per i residui reati, compresa la riformulazione del giudizio sul cumulo/continuazione tra le fattispecie rimaste.
  • In sede di impugnazione per prescrizione è utile allegare e valorizzare documenti (informative, verbali di sopralluogo) che attestino la data certa dell'accertamento materiale del fatto, poiché tale data può ribaltare l'applicabilità di norme sopravvenute.

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