Sentenza del 25/01/2022 n. 2035 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di classamento che aveva attribuito undici unita immobiliari alla categoria A/2 con una certa rendita, mentre la ricorrente, mediante procedura DOCFA, aveva richiesto l'attribuzione in categoria A/3 con rendita inferiore. La ricorrente ha proposto cinque motivi di cassazione: carenze e contraddittorieta della motivazione della decisione di merito; omissione di pronuncia su specifica eccezione di carenza di motivazione dell'avviso; violazioni di norme sul classamento e sull'onere della prova; mancato contraddittorio endoprocedimentale e difetto di motivazione dell'atto amministrativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i profili di nullita motivazionale, richiamando il principio secondo cui e sindacabile in Cassazione solo la motivazione completamente assente, apparente, contraddittoria o incomprensibile. La CTR aveva adeguatamente motivato la scelta valorizzando gli elementi ritenuti decisivi dell'Ufficio: la comparazione con unita analoghe nella stessa zona e la natura degli immobili (realizzati da ristrutturazione/ampliamento di ex uffici) incompatibile con la categoria A/3. Quanto all'eccezione di carenza di motivazione dell'avviso, la Corte ha ritenuto che la CTR, dichiarando la conformita e correttezza dell'operato dell'Ufficio e valutando nel merito, abbia implicitamente escluso il vizio. Sul mancato contraddittorio endoprocedimentale la Corte ha ricordato il principio delle Sezioni Unite: in materie non armonizzate non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale e, in ogni caso, la ricorrente non ha specificato cosa avrebbe fatto valere nel contraddittorio. Infine la Corte ha richiamato che, quando il classamento deriva da DOCFA, l'avviso e motivato con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita se gli elementi di fatto del contribuente non sono disattesi. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e del contributo unificato.
Norme richiamate
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis
Richiamato solo in relazione alla celebrazione dell'udienza in camera di consiglio (regole procedurali per udienze in pandemia).
D.L. 23 luglio 2021, n. 105, art. 7
Richiamato in relazione alla celebrazione dell'udienza in camera di consiglio (regole procedurali).
D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2 (conv. L. n. 75/1993)
Richiamato dalla ricorrente nel quinto motivo in relazione a disciplina catastale/classamento; la Corte non ha ritenuto che la norma imponga diversamente l'obbligo motivazionale dell'avviso nel caso DOCFA.
D.M. 19 aprile 1994, n. 701
Norma tecnica di riferimento per la ricorrente sul classamento; la Corte ha comunque confermato che l'avviso DOCFA e motivato mediante indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando non siano disattesi i fatti dichiarati.
D.L. n. 70 del 1988, art. 11, comma 1 (conv. L. n. 154/1988)
Citato dalla ricorrente tra le fonti normative in materia catastale; la Corte non ha ritenuto che imponga, nel caso concreto, diversa valutazione procedimentale.
D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 54
Riferimento normativo richiamato dalla ricorrente; la Corte non ha ritenuto che tali norme abbiano comportato vizio formale dell'avviso nel caso di specie.
Artt. 2697 ss. c.p.c.
Richiamati in relazione all'onere della prova: la Corte conferma che e al contribuente dimostrare in che modo l'Ufficio abbia disatteso gli elementi fattuali indicati nel DOCFA.
L. n. 212 del 2000, artt. 6, 7 e 12 (Statuto del contribuente)
Richiamate dalla ricorrente in tema di doveri dell'Amministrazione. La Corte ha rilevato che non sussiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale in materia tributaria non armonizzata, salvo specifica previsione.
Cass. Sez. Un. 8053/2014
Principio richiamato: la Corte di legittimita sindaca in cassazione solo anomalie motivazionali costituenti violazioni di legge rilevanti (mancanza assoluta, apparente, contraddittoria o incomprensibile motivazione).
Cass. Sez. 5, n. 10330/2003
Richiamata per il principio che la valutazione delle prove e delle fonti di convincimento spetta al giudice di merito e non e sindacabile in cassazione se la motivazione e adeguata e logica.
Cass. n. 31809/2018; Cass. n. 12777/2018
Giurisprudenza utilizzata per affermare che, nel classamento derivante da DOCFA, l'obbligo motivazionale dell'avviso e soddisfatto dall'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando non siano contestati i fatti dichiarati dal contribuente.
Cass. Sez. Un. 24823/2015
Principio sul contraddittorio endoprocedimentale: il diritto nazionale non prevede un obbligo generalizzato di contraddittorio per l'Amministrazione fiscale in assenza di specifica prescrizione; diversamente per i tributi armonizzati applicabili direttamente dal diritto UE.
Massime di principio
- In materia di classamento catastale effettuato a seguito di DOCFA, l'avviso e' motivato in modo sufficiente se indica i dati oggettivi degli immobili e la classe attribuita, salvo che l'Ufficio non abbia disatteso espressamente e documentalmente i fatti dichiarati dal contribuente.
- La mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione fiscale non comporta automaticamente l'invalidita dell'atto in materia nazionale (non armonizzata); il contribuente deve specificare cosa avrebbe prodotto nel contraddittorio e dimostrare che la mancanza ha effettivamente leso i suoi diritti.
- La Corte di Cassazione controlla in sede di legittimita solo i vizi motivazionali estremi (mancanza assoluta, apparente, contraddittoria o incomprensibile): difetti di sufficienza della motivazione sono di regola sindacati solo nei limiti in cui configurino tali anomalie.
- Spetta al giudice di merito valutare le prove tecniche e scegliere gli elementi probatori ritenuti decisivi; la Suprema Corte non sostituisce tale valutazione se la motivazione del giudice di merito e chiara e logica.
- Se il giudice di merito, pur revocando in esame un vizio formale, passa nel merito e afferma la conformita dell'atto alla normativa, tale pronuncia equivale a una valutazione implicita e sufficiente dell'assenza del vizio formale denunciato.
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