Sentenza n. 11758/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero e segnatamente in Spagna, iniziato con istanza presentata dalla ricorrente in data 22 agosto 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, presentata il 22 agosto 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito, che, nonostante la presentazione della domanda di riconoscimento del titolo estero e il decorso dei termini applicabili, non aveva concluso il procedimento con un provvedimento espresso. L'inerzia le impediva, secondo quanto allegato, l'inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati all'insegnamento scolastico. Il Ministero si è costituito senza che risultasse adottato alcun provvedimento conclusivo né formulata una richiesta di integrazione documentale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di un'istanza formale e scadenza del termine per provvedere senza pronuncia dell'amministrazione. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia dei termini specifici dell'art. 16 d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, con eventuale richiesta di integrazioni, e tre mesi per adottare il provvedimento di riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa. In assenza di richieste di integrazione, il termine massimo è stato individuato in quattro mesi. Il Ministero è stato condannato a provvedere con un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere entro i successivi 90 giorni e senza compenso. L'amministrazione e il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nn. 18-22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro, oltre oneri e accessori, per le spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Il decorso del termine generale di conclusione del procedimento, in assenza di un provvedimento espresso, contribuisce a integrare l'obbligo dell'amministrazione di provvedere e l'illegittimità del silenzio-inadempimento.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l'autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l'Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L'autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e, ove necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l'autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Il provvedimento sul riconoscimento della qualifica professionale deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica della completezza, il termine complessivo massimo è stato individuato in quattro mesi.
art. 29, comma 2, d.lgs. 104/2010
La tutela avverso il silenzio consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento è sufficiente accertare la presentazione di un'istanza formale, la scadenza del termine applicabile e l'assenza di un provvedimento espresso per dichiarare illegittima l'inerzia dell'amministrazione.
- Nel procedimento di riconoscimento di qualifiche professionali, l'autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e adottare il provvedimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; in assenza di richieste di integrazione, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi.
- La decisione sul riconoscimento di un titolo professionale estero deve essere adottata nel rispetto dei principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.
- Nel giudizio sul silenzio, il giudice può fissare all'amministrazione un termine per provvedere e nominare anticipatamente un commissario ad acta destinato a intervenire, entro un ulteriore termine, in caso di persistente inadempienza.
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