Sentenza n. 714/2026 - Latina, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento del Comune di Gaeta, Dipartimento Sviluppo Economico, Edilizia, Attività Pianificatoria, prot. n. 0059574 del 25 novembre 2025 con cui è stata rigettata l’istanza di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 bis D.P.R. 380/2001, prot. n. 53290 del 16 ottobre 2025; ove occorra: - dell’ordinanza n. 407 del 4 settembre 2023; - del verbale prot. 69175 del 20 dicembre 2024; - della comunicazione di avvio del procedimento prot.n. 42874 del 19 agosto 2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale rispetto agli atti impugnati, ancorché non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di SCIA in sanatoria presentata ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. 380/2001 per cambio di destinazione d'uso da deposito ad abitazione, fusione di unità immobiliari, modifiche a murature portanti, prospetti e distribuzione interna
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava il diniego comunale della regolarizzazione di opere realizzate senza titolo edilizio, deducendo: violazione degli artt. 19, comma 3, l. 241/1990, 36-bis e 36-ter d.P.R. 380/2001, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, illogicità e sproporzione, poiché il Comune avrebbe dovuto esercitare il potere conformativo e consentire l'integrazione documentale in relazione ai profili sismici, agli standard urbanistici e alla compatibilità paesaggistica; in via subordinata, violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 e delle garanzie partecipative, per omessa comunicazione dei motivi ostativi; infine, erronea applicazione dell'art. 36-bis d.P.R. 380/2001, difetto di motivazione e travisamento, sostenendo la sanabilità delle opere e la genericità del diniego. L'interveniente ad opponendum, qualificandosi controinteressata e comproprietaria dell'immobile, aveva eccepito anche l'inammissibilità del ricorso per omessa notificazione ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a.; tale questione non è stata esaminata.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato unitariamente gli interventi come opere soggette a permesso di costruire, in particolare perché il passaggio da deposito ad abitazione costituisce mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante tra categorie funzionali non omogenee, incidente sul carico urbanistico e sugli standard. Ha ritenuto corretta la motivazione comunale secondo cui tale intervento richiedeva il permesso di costruire. La SCIA in sanatoria ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001 non era lo strumento utilizzabile, poiché tale disciplina riguarda le parziali difformità dal permesso di costruire o dalla SCIA, mentre per opere realizzate in assenza di permesso di costruire occorre l'accertamento di conformità ex art. 36, con il requisito della doppia conformità. Il Comune non avrebbe potuto riqualificare d'ufficio l'istanza ex art. 36-bis come istanza ex art. 36, avendo la richiedente scelto espressamente uno specifico modello procedimentale. Poiché il diniego era plurimotivato e la ragione relativa all'inidoneità dello strumento di sanatoria era autonomamente sufficiente, le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese sono state poste a carico della ricorrente nei rapporti con il Comune, liquidate in euro 3.000, mentre sono state compensate nei rapporti con l'interveniente.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 380/2001
La sanatoria con opere ex art. 36-bis del D.P.R. n. 380 del 2001 riguarda esclusivamente interventi in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività, o realizzati in assenza di quest'ultima.
La disciplina semplificata non si applica alle opere realizzate in assenza di permesso di costruire o in totale difformità; tali interventi devono essere trattati mediante l'accertamento di conformità ex art. 36.
art. 36 d.P.R. 380/2001
In presenza di opere realizzate in assenza di permesso di costruire, la legge ne consente la sanatoria mediante lo strumento di cui all’art. 36 tued, che contempla limiti più stringenti ai fini della regolarizzazione delle opere esigendo, tra l’altro, il requisito della cd. “doppia conformità”.
L'accertamento di conformità ex art. 36 è lo strumento previsto per sanare opere realizzate senza permesso di costruire e richiede la doppia conformità.
art. 23-ter d.P.R. 380/2001
Cambio di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, con o senza opere, che comporti il passaggio ad una diversa categoria funzionale.
Il cambio da deposito ad abitazione è mutamento tra categorie funzionali non omogenee, urbanisticamente rilevante e soggetto a permesso di costruire.
art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001
La modifica della destinazione d’uso da deposito o simile ad abitativo integra un mutamento di destinazione d’uso che interviene tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico, sicché detto intervento è subordinato al rilascio del permesso di costruire.
Il mutamento d'uso tra categorie funzionalmente autonome, quale quello da deposito ad abitazione, richiede il permesso di costruire.
art. 19, comma 3, l. 241/1990
La questione è stata dedotta dalla ricorrente, ma non esaminata nel merito perché assorbita dalla sufficienza della ragione ostativa relativa all'inidoneità della procedura ex art. 36-bis.
art. 10-bis l. 241/1990
La dedotta violazione del preavviso di rigetto è stata assorbita e non decisa nel merito.
art. 41, comma 2, c.p.a.
L'eccezione di inammissibilità per omessa notificazione alla comproprietaria qualificata controinteressata non è stata esaminata.
Massime di principio
- Il cambio di destinazione d'uso da deposito ad abitazione integra un mutamento urbanisticamente rilevante tra categorie funzionali non omogenee, incide sul carico urbanistico e richiede il permesso di costruire, anche quando sia accompagnato da opere edilizie ulteriori.
- La sanatoria ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001 è limitata alle ipotesi di parziale difformità dal permesso di costruire o dalla SCIA e non si applica agli interventi realizzati in assenza di permesso di costruire; per questi ultimi lo strumento di regolarizzazione è l'accertamento di conformità ex art. 36, soggetto alla doppia conformità.
- Quando il privato presenta espressamente un'istanza secondo uno specifico modello procedimentale di sanatoria, l'amministrazione non è tenuta né autorizzata a riqualificarla d'ufficio come domanda fondata su una diversa disciplina, pronunciandosi su un'istanza non proposta.
- In presenza di un provvedimento plurimotivato, la resistenza di una sola ragione autonoma e sufficiente a sostenerne il dispositivo rende superfluo l'esame delle ulteriori censure rivolte contro le altre motivazioni.
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