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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19601/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non sussistente assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del GIP che aveva applicato la pena su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. In sostanza, il ricorso contestava la qualificazione giuridica del fatto contenuta nella sentenza di patteggiamento, sostenendo che l'aggravante non fosse configurabile. La Corte ha ritenuto che la doglianza fosse inammissibile perché, nel perimetro dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., il ricorso contro il patteggiamento per erronea qualificazione del fatto è ammesso solo quando tale qualificazione sia palesemente ed immediatamente eccentrica rispetto al capo di imputazione; nel caso concreto, la contestazione riguardava la detenzione di oltre dieci chilogrammi di cocaina, sicché la censura implicava valutazioni giuridiche non immediatamente evincibili dalla contestazione.

Norme richiamate

  • art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990

    Richiamato come aggravante oggetto di censura nel ricorso, rispetto alla quale la Corte non entra nel merito perché la doglianza è ritenuta inammissibile.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Indica la sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti oggetto di ricorso.

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Consente il ricorso per cassazione contro il patteggiamento per erronea qualificazione del fatto solo quando l'errore sia palesemente e immediatamente percepibile rispetto al capo di imputazione.

  • legge 23 giugno 2017 n. 103, art. 1, comma 50

    Norma istitutiva dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso.

  • sentenza Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, così da giustificare la sanzione pecuniaria.

  • Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, dep. 25/11/2020, P.G. in c. Cari, Rv. 279842

    Precedente richiamato sul limite del ricorso per erronea qualificazione del fatto nel patteggiamento, ammissibile solo se la qualificazione sia palesemente eccentrica rispetto all'imputazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso sentenza di patteggiamento, il motivo relativo all'erronea qualificazione del fatto è ammissibile solo se l'errore risulta con immediata evidenza dal raffronto tra sentenza e capo di imputazione; non è consentito un sindacato che richieda valutazioni giuridiche non emergenti ictu oculi dalla contestazione.
  • La deduzione di un vizio sulla sussistenza di un'aggravante, quando non si traduca in una palese eccentricità della qualificazione rispetto all'imputazione, non integra il vizio deducibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. contro il patteggiamento.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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