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Ordinanza

Ordinanza n. 82/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della Sentenza n° 3351/2025, resa nel giudizio iscritto al n° 123/2025 R.G., emessa dal T.A.R. Sicilia – Sezione Staccata di Catania, Sezione Quinta, pubblicata il 25/11/2025, notificata, ad opera della ricorrente Costa Maria Catena, in data 03/12/2025, con la quale è stato accolto il ricorso principale da quest’ultima proposto, per l’annullamento del permesso di costruire n° 5 del 29/10/2024, rilasciato dalla Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Savoca alle appellanti Casablanca Naomi e Casablanca Rossella, avente ad oggetto un progetto “per la ristrutturazione, previa demolizione e ricostruzione dell’unità immobiliare sita in contrada Rina, e riportato in catasto al fg. 15 part. 449 e 990 del Comune di Savoca”; - nonché di ogni altro atto, prodromico, connesso o consequenziale, comunque connesso con quello impugnato e ha dichiarato improcedibile il ricorso per motivi aggiunti proposto dalla predetta Costa Maria Catena in data 28/06/2025 per l’annullamento del provvedimento prot. n. 1326 del 25 febbraio 2025, trasmesso con nota prot. n. 2202 del 1° aprile 2025, con il quale la Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Savoca ha comunicato a Naomi Casablanca, all’esito dell’esame della perizia giurata depositata, la conclusione del termine di sospensione, ai sensi dell’art. 21 quater comma 2 della legge 241/90, del provvedimento amministrativo n° 5/2024;

Giustizia amministrativa202600146

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia – Sezione staccata di Catania, Sezione Quinta, che aveva annullato il permesso di costruire relativo alla ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione di un’unità immobiliare e dichiarato improcedibili i motivi aggiunti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietaria confinante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le proprietarie del fabbricato hanno proposto appello contro la sentenza di primo grado e hanno chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia. Il giudizio di primo grado aveva riguardato il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Savoca per un intervento di ristrutturazione, previa demolizione e ricostruzione, nonché il successivo provvedimento comunale relativo alla conclusione del periodo di sospensione dell’efficacia del titolo ai sensi dell’art. 21-quater, comma 2, l. 241/1990. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi d’appello, limitandosi a rilevare che le censure richiedono un apprezzamento più compiuto, anche per la presenza di profili fattuali e tecnici non immediatamente definibili nella fase cautelare.

La decisione

Il CGARS ha respinto la domanda cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata. In sede di sommaria delibazione, le censure d’appello non sono state ritenute assistite da un fumus boni iuris sufficientemente idoneo a giustificare la misura, poiché le questioni prospettate necessitano di un esame più approfondito, riservato al giudizio di merito. È stato inoltre escluso, allo stato degli atti, un periculum in mora sufficientemente evidente: le allegazioni non consentivano di ravvisare i presupposti cautelari e occorreva evitare che la tutela interinale anticipasse gli esiti del merito in una controversia con profili fattuali e tecnici non immediatamente definibili. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. L’ordinanza non definisce l’appello nel merito.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base processuale per la domanda cautelare in appello.

  • art. 55 c.p.a.

    Il giudice ha richiamato i presupposti richiesti per l’intervento cautelare, ravvisando l’assenza di un periculum in mora sufficientemente evidente.

  • art. 21-quater, comma 2, l. 241/1990

    Richiamato in relazione al provvedimento comunale sulla conclusione del periodo di sospensione dell’efficacia del permesso di costruire; non è oggetto di specifica interpretazione nell’ordinanza.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, la sospensione della sentenza può essere negata quando le censure richiedano un apprezzamento più compiuto, riservato al giudizio di merito, e non evidenzino un fumus boni iuris sufficientemente qualificato nella sommaria delibazione.
  • Il periculum in mora deve emergere con sufficiente evidenza dalle allegazioni della parte; la tutela cautelare non può essere concessa quando si risolva in un’anticipazione degli esiti del merito, soprattutto se la controversia presenta profili fattuali e tecnici non immediatamente definibili allo stato degli atti.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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