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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31041/2021 del 02/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L’amministrazione finanziaria ha notificato a una società estera operante nel settore delle scommesse un avviso di accertamento per il mancato versamento dell’imposta unica sulle scommesse relativa all’anno d’imposta 2011, ritenendola obbligata in solido, quale bookmaker privo di concessione, con il titolare di un centro trasmissione dati che raccoglieva le giocate in Italia per suo conto. La società ha impugnato l’atto e, dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: ha dedotto la nullità dell’avviso per mancata traduzione in inglese; ha contestato la sussistenza del presupposto soggettivo e territoriale dell’imposta in capo al CTD/bookmaker; ha invocato la disapplicazione della disciplina interna per contrasto con gli artt. 49 e 56 TFUE e con il principio di legittimo affidamento; ha sostenuto l’incompatibilità della normativa nazionale con l’art. 401 della direttiva IVA; infine ha dedotto omessa pronuncia sull’esimente dell’obiettiva incertezza normativa. Ha anche chiesto la sospensione del giudizio e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la mancata traduzione dell’atto impositivo non determina nullità quando il destinatario abbia comunque pienamente compreso la pretesa e abbia svolto difese nel merito. Ha respinto i motivi centrali sull’imposta unica sulle scommesse, richiamando il quadro normativo interno, la giurisprudenza costituzionale e quella unionale: per l’anno 2011 anche il bookmaker estero privo di concessione è soggetto passivo dell’imposta, e non sussiste discriminazione rispetto agli operatori nazionali né incompatibilità con il diritto UE. Ha escluso altresì l’esimente dell’obiettiva incertezza normativa, rilevando che essa poteva operare solo per il periodo anteriore alla disciplina interpretativa del 2010, non per l’annualità 2011. Ha infine negato la necessità di sospensione o rinvio pregiudiziale, perché la Corte di giustizia aveva già escluso profili di discriminazione. Le spese sono state compensate per la sopravvenuta definizione delle questioni da parte della Corte costituzionale e della Corte di giustizia; è stato inoltre dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 L. n. 212/2000

    La mancata traduzione dell’atto impositivo non comporta invalidità se il destinatario abbia comunque compreso la pretesa ed esercitato compiutamente il diritto di difesa.

  • art. 3 d.lgs. n. 504/1998

    I soggetti passivi dell’imposta unica sono anche coloro che gestiscono scommesse, pure se operano fuori dal sistema concessorio, secondo la lettura autentica del 2010.

  • art. 1, comma 66, lett. b), L. n. 220/2010

    La norma interpretativa chiarisce che soggetto passivo è chiunque gestisca scommesse, anche per conto di terzi e anche all’estero; se l’attività è esercitata per conto terzi, il terzo è obbligato in solido.

  • art. 1, comma 66, lett. a), L. n. 220/2010

    L’imposta è dovuta anche quando la raccolta del gioco avvenga in assenza o inefficacia della concessione.

  • art. 1, comma 2, lett. b), L. n. 288/1998

    È richiamato quale base del riordino dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, anche per eventi svolti all’estero.

  • art. 16 D.M. MEF 10 marzo 2006 n. 111

    Prevede che il concessionario effettui il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica.

  • art. 1, comma 644, lett. g), L. n. 190/2014

    Individua un imponibile forfetario ancorato alla media della raccolta nella provincia ove è ubicato l’esercizio o il punto di raccolta.

  • artt. 49 e 56 TFUE

    Non ostano alla normativa nazionale, poiché l’imposta si applica indistintamente agli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano.

  • art. 401 direttiva 2006/112/CE

    Non comporta la disapplicazione della disciplina sull’imposta unica sulle scommesse secondo la Corte, nel caso esaminato.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997

    Per il periodo antecedente alla norma interpretativa del 2010 sussisteva obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva; tale esimente non opera per il 2011.

  • art. 8 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato in relazione all’esimente e al trattamento delle questioni sanzionatorie, ma esclusa l’applicazione nel caso concreto per l’annualità 2011.

  • art. 5, comma 1, L. n. 472/1997

    Richiamato dalla ricorrente in tema di non punibilità, ma la Corte ritiene infondata la relativa censura.

  • art. 10 L. n. 212/2000

    Richiamato dalla ricorrente per l’obiettiva incertezza normativa, ma escluso nel caso di specie.

  • art. 267 TFUE

    Non è stato disposto rinvio pregiudiziale, perché la Corte di giustizia aveva già chiarito che non vi è discriminazione tra operatori nazionali ed esteri.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Regola il procedimento camerale in cui è stata decisa la causa.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    Richiamato per il potere della Corte di correggere la motivazione anche in presenza di error in procedendo.

  • art. 112 c.p.c.

    La denunciata omessa pronuncia non è stata accolta perché la decisione implicava il rigetto della doglianza sull’esimente.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Richiamato a supporto dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.

  • art. 53 Cost.

    È richiamato nel ragionamento della Corte costituzionale sulla capacità contributiva e sul limite temporale dell’illegittimità parziale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Comporta, in caso di rigetto, l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La mancata traduzione dell’atto impositivo rivolto a un soggetto estero non determina di per sé nullità se risulta che il destinatario abbia concretamente compreso la pretesa e abbia esercitato il diritto di difesa in modo pieno e tempestivo.
  • In materia di imposta unica sulle scommesse, il presupposto non è la singola giocata in sé, ma l’attività di organizzazione e gestione del servizio di gioco; perciò possono essere soggetti passivi anche gli operatori che agiscono al di fuori del sistema concessorio.
  • La disciplina interpretativa del 2010 ha chiarito che soggetto passivo dell’imposta è chiunque gestisca scommesse, anche per conto di terzi e anche se stabilito all’estero; se l’attività è svolta per conto di terzi, opera la solidarietà passiva tra gestore e bookmaker.
  • L’illegittimità costituzionale accertata per il periodo anteriore al 2011 non si estende all’annualità 2011, poiché il vizio è stato ricollegato alla impossibilità, per rapporti già cristallizzati, di traslare il carico tributario sulle commissioni pattuite.
  • L’esimente dell’obiettiva incertezza normativa può operare solo per il periodo in cui l’interpretazione della soggettività passiva non era ancora consolidata; essa non è invocabile per l’anno 2011, dopo la norma interpretativa e il consolidamento giurisprudenziale.
  • Non vi è contrasto con il diritto dell’Unione quando l’imposta colpisce indistintamente tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio nazionale, senza discriminazione fondata sul luogo di stabilimento.
  • Il rinvio pregiudiziale non è necessario quando la questione interpretativa unionale risulti già chiarita dalla Corte di giustizia in senso conforme alla soluzione adottata nel giudizio nazionale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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