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Sentenza

Sentenza n. 712/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento: quanto al ricorso introduttivo, a) della determinazione del Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva – Urbanistica – Vigilanza del Comune di -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, recante l’approvazione dei verbali della commissione esaminatrice, l’approvazione della graduatoria finale di merito e la proclamazione dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti, a tempo parziale e indeterminato, di agente di Polizia Locale, cat. C1; b) della graduatoria finale di merito stilata all’esito delle prove concorsuali dalla commissione esaminatrice nel verbale n. -OMISSIS-, richiamata nella succitata determinazione del -OMISSIS- c) del giudizio negativo di 12,5/30 espresso dalla Commissione esaminatrice in relazione alla seconda prova scritta sostenuta dal ricorrente, con conseguente non ammissione dello stesso alla prova orale; d) dei giudizi espressi dalla Commissione esaminatrice in relazione alla seconda prova scritta sostenuta da tutti i candidati ammessi alla prova orale; e) dei verbali redatti dalla Commissione esaminatrice, n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, n.-OMISSIS-, n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-; f) del verbale della Commissione esaminatrice n.-OMISSIS-, recante i criteri per la valutazione e correzione delle prove, scritte e orali, sostenute dai candidati; g) delle determinazioni del responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva – Urbanistica – Vigilanza del Comune di Roccadaspide, nn. -OMISSIS- e -OMISSIS-, recanti la nomina dei componenti della Commissione esaminatrice del concorso; h) per quanto di ragione e ove lesivo per il ricorrente, del bando di concorso suddetto; i) di qualsiasi altro atto anteriore, connesso o conseguente; quanto ai motivi aggiunti depositati in data-OMISSIS-, j) del verbale del giorno -OMISSIS- della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per la copertura di n. 4 posti, a tempo parziale e indeterminato, di agente di Polizia Locale del Comune di Roccadaspide, cat. C1 (recante la rivalutazione in sede di riesame degli elaborati del ricorrente relativi alla seconda prova scritta del concorso e la conferma della valutazione negativa espressa su di essi con verbale n. -OMISSIS- in occasione della prima correzione), del nuovo giudizio negativo espresso dalla Commissione esaminatrice in data -OMISSIS- in relazione agli elaborati della seconda prova scritta sostenuta dal ricorrente, nonché di ogni considerazione e/o valutazione espresse dalla Commissione esaminatrice nel verbale del -OMISSIS- circa i giudizi, i criteri e le modalità di correzione della seconda prova scritta sostenuta da tutti i candidati ammessi alla prova orale; k) della determinazione del responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva – Urbanistica – Vigilanza del Comune di Roccadaspide, n.-OMISSIS-, che dispone, con decorrenza -OMISSIS-, l’assunzione in servizio di ruolo, alle dipendenze del Comune, dei quattro candidati dichiarati vincitori del concorso de quo; l) di qualsiasi altro atto anteriore, connesso o conseguente.

Giustizia amministrativa202400019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di un concorso pubblico per quattro posti di agente di Polizia Locale, inclusi la nomina della commissione, i criteri di valutazione, il giudizio di 12,5/30 riportato nella seconda prova scritta, la graduatoria, la proclamazione dei vincitori, il riesame dell’elaborato e le successive assunzioni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, che aveva conseguito 27,60/30 nella prima prova scritta e 12,50/30 nella seconda, ha impugnato gli atti della procedura concorsuale e, con motivi aggiunti, il verbale di riesame del proprio elaborato e la determinazione di assunzione dei vincitori. Ha dedotto: incompetenza del Responsabile dell’Area comunale nella nomina della commissione, sostenendo che tale competenza spettasse alla Giunta; violazione dell’art. 12 del d.P.R. 487/1994 e dell’art. 3 l. 241/1990 per mancata predeterminazione di criteri sufficientemente specifici di valutazione e attribuzione dei punteggi; illegittimità, arbitrarietà, illogicità, travisamento, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento nella valutazione della seconda prova, ritenuta qualitativamente superiore a quella di altri candidati ammessi all’orale; illegittimità derivata della graduatoria e degli atti conclusivi; illegittimità autonoma dell’approvazione degli atti da parte del Responsabile; quanto ai motivi aggiunti, carattere fittizio, punitivo e sviato del riesame disposto in autotutela, violazione degli artt. 21-quinquies, 21-octies e 21-nonies l. 241/1990, illegittimità della rivalutazione affidata alla medesima commissione, disparità di trattamento e illegittimità derivata delle assunzioni. I controinteressati hanno eccepito irricevibilità, carenza di interesse e infondatezza dei ricorsi. Il Comune non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, ritenendo infondate le censure e prescindendo dall’esame delle eccezioni in rito in applicazione della ragione più liquida. Ha escluso l’incompetenza nella nomina della commissione perché la deliberazione di Giunta n. 221/2018 aveva modificato l’art. 108 del regolamento comunale, attribuendo espressamente la nomina al Responsabile del Settore interessato. Ha ritenuto legittimi i criteri predisposti dalla commissione: la griglia relativa a contenuto, linguaggio tecnico e organizzazione dei contenuti, insieme alla proporzione matematica per la conversione del punteggio, costituiva sia criterio di valutazione sia criterio di attribuzione dei punteggi e non risultava irragionevole, irrazionale o arbitraria. Ha ribadito che la commissione dispone di ampia discrezionalità tecnica e che il giudice può sindacarne le valutazioni soltanto in presenza di errori palesi, travisamento, manifesta illogicità, irrazionalità o arbitrarietà, senza sostituire la propria valutazione a quella della commissione. Nel caso concreto, il punteggio di 12,50/30 era giustificato da errori ortografici, indicazioni errate di dati contenuti nella traccia, confusione nell’elaborato e inesattezze tecnico-giuridiche, tra cui l’errata indicazione della targa del veicolo e l’inclusione del Comune tra gli organi comunali. Il punteggio era inoltre molto distante dalla soglia di 21/30, sicché anche un lieve incremento non avrebbe consentito l’ammissione all’orale. Le critiche comparative agli elaborati degli altri candidati non dimostravano palesi errori o manifesta illogicità e miravano in sostanza a sostituire la valutazione del giudice a quella della commissione. Sono state respinte anche le censure contro il riesame: non trattandosi di rivalutazione conseguente a una sentenza di annullamento, la commissione poteva procedere autonomamente al riesame su impulso del dirigente; il verbale conteneva motivazioni analitiche, non risultavano punteggi peggiorativi né intenti punitivi e il ricorrente non aveva contestato puntualmente la veridicità degli errori rilevati. Escluse le illegittimità degli atti presupposti, sono state respinte anche le censure derivate contro graduatoria e assunzioni. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 108 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Roccadaspide

    La Commissione esaminatrice viene nominata con determinazione del Responsabile del Settore interessato

    La disposizione, come modificata dalla deliberazione di Giunta n. 221/2018, attribuisce al Responsabile del Settore interessato la competenza a nominare la commissione esaminatrice.

  • art. 12 d.P.R. 487/1994

    Impone la predeterminazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove; nel caso concreto la griglia predisposta dalla commissione è stata ritenuta idonea a soddisfare tale esigenza.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il motivo fondato sul difetto di motivazione è stato respinto, poiché i criteri e le valutazioni della commissione consentivano di ricostruire le ragioni del giudizio negativo.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    Richiamato nei motivi aggiunti in relazione al riesame disposto dall’amministrazione; la censura è stata respinta.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Richiamato nei motivi aggiunti in relazione alla legittimità degli atti di riesame; la censura è stata respinta.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Richiamato nei motivi aggiunti in relazione all’autotutela e al riesame della valutazione; il TAR ha ritenuto legittimo il riesame disposto su impulso del dirigente.

Massime di principio

  • La competenza a nominare una commissione di concorso spetta all’organo individuato dalla disciplina regolamentare vigente al momento della nomina; una precedente disposizione regolamentare non può essere invocata se è stata validamente sostituita da una disciplina successiva che attribuisce il potere a un diverso organo.
  • La commissione esaminatrice dispone di ampia discrezionalità tecnica nella predeterminazione dei criteri di valutazione e nella correzione delle prove concorsuali. Il sindacato giurisdizionale è limitato ai casi di manifesta irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà, travisamento, errore palese o manifesta illogicità e non può risolversi nella sostituzione della valutazione del giudice a quella della commissione.
  • Una griglia che consideri, con livelli graduati e punteggi correlati, il contenuto dell’elaborato, l’uso del linguaggio tecnico e l’organizzazione dei contenuti può integrare sia i criteri di valutazione sia le modalità di attribuzione dei punteggi richieste dalla disciplina dei concorsi, purché non risulti irragionevole o arbitraria.
  • La comparazione tra il proprio elaborato e quelli di altri candidati non è sufficiente a dimostrare l’illegittimità della valutazione concorsuale se non emergono errori palesi, travisamenti o manifesta illogicità nell’operato della commissione; il giudice non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella dell’organo esaminatore.
  • L’amministrazione può disporre, prima della definizione del giudizio e in assenza di una precedente sentenza di annullamento, il riesame della valutazione di una prova concorsuale su impulso dell’organo competente. Il riesame non è illegittimo per il solo fatto di essere affidato alla medesima commissione, quando sia motivato, non peggiori il punteggio e non emergano elementi concreti di intento punitivo o sviamento.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAutotutelaMotivazione del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniCommissione esaminatrice
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereAutotutela decisoriaDifetto di motivazione

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