Cassazione Penale, Sentenza n. 34423/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma, in appello, della condanna per porto ingiustificato di un coltello (marca Opinai, lama 23 cm) commesso il 26/07/2019 ad Arona. Il ricorrente deduceva: (1) mancato riconoscimento dell'attenuante di lieve entità ai sensi dell'art. 4, comma terzo, legge 18/04/1975 n.110; (2) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; (3) errore/materiale contraddizione tra motivazione e dispositivo del Tribunale con riguardo alla concessione dei "benefici di legge" e conseguente mancata concessione della sospensione condizionale; (4) diniego delle sanzioni sostitutive per cui erano stati illustrati presupposti di applicabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello che ha escluso l'attenuante di lieve entità valorizzando le caratteristiche del coltello, le modalità del fatto (minacce esplicite alla moglie e immotivata esibizione dell'arma), il comportamento prima del controllo e la personalità dell'imputato (precedenti, sorveglianza speciale e condanna per reati in materia di stupefacenti). Perciò ha escluso anche l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. Ha dichiarato infondato il motivo relativo alla presunta discrepanza tra motivazione e dispositivo del Tribunale: l'errore materiale non era così evidente o ricostruibile da giustificare la rettifica in sede di legittimità. Ha inoltre confermato il legittimo diniego delle sanzioni sostitutive in ragione dei precedenti e della prognosi negativa sul rispetto delle prescrizioni. Il ricorso è quindi rigettato e la condanna di merito confermata.
Norme richiamate
legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, comma terzo
L'attenuante della lieve entità in materia di porto di armi improprie va valutata globalmente, tenendo conto non solo delle dimensioni dell'oggetto ma anche delle modalità del fatto e della personalità dell'imputato; la Corte ha ritenuto che gli elementi oggettivi e soggettivi ostativi (minacce, esibizione dell'arma, precedenti) impedivano il riconoscimento della diminuente.
codice penale, art. 131-bis
L'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 4(ter) impedisce la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità ai sensi dell'art.131-bis: se il fatto è ritenuto non lieve dal giudice di merito non può essere considerato "particolarmente tenue" per ottenere l'esclusione della punibilità.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Richiamato quale motivo di pregresse condanne rilevanti ai fini della valutazione della personalità e della pericolosità sociale dell'imputato (non usata come titolo di reato relativo al fatto qui giudicato, ma come precedente utile alla prognosi).
codice di procedura penale, art. 619
Prevista la possibilità di rettifica per errori materiali; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, la discrasia tra motivazione e dispositivo non fosse di tale chiarezza e ricostruibilità da permettere la correzione d'ufficio in Cassazione.
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 58 (modificata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150)
Normativa sulle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi: la Corte ha condiviso il principio secondo cui, quando il giudice ritiene che la pena sostitutiva non sia idonea alla rieducazione a causa dei precedenti, non è tenuto ad approfondire le condizioni economiche e patrimoniali previste dall'art. 545-bis c.p.p.
codice di procedura penale, art. 545-bis
Richiamato relativamente agli accertamenti economico-patrimoniali che, secondo la giurisprudenza citata, non sono necessari se il giudice esclude la pena sostitutiva per ragioni legate alla personalità o ai precedenti dell'imputato.
Massime di principio
- Per reati relativi al porto di armi improprie la valutazione dell'attenuante di lieve entità richiede un giudizio complessivo che consideri caratteristiche dell'arma, modalità dell'uso/esibizione e personalità del reo: minacce esplicite e precedenti ostano spesso alla concessione della diminuente.
- Se il giudice di merito ritiene il fatto "non lieve", difficilmente potrà essere riconosciuta la non punibilità per particolare tenuità ex art.131-bis; le due valutazioni sono strettamente collegate.
- Per ottenere la sospensione condizionale della pena o sanzioni sostitutive occorre dimostrare una prognosi favorevole e l'assenza di elementi ostativi (gravi precedenti, pericolosità sociale, mancata resipiscenza); il giudice può legittimamente negare i benefici sulla base di tali elementi senza effettuare ulteriori accertamenti economico-patrimoniali.
- Una contraddizione tra motivazione e dispositivo della sentenza può essere rettificata solo se l'errore materiale è chiaro e la ricostruzione del percorso motivazionale è univoca; altrimenti l'appellante doveva proporre i rimedi ordinari.
- Il giudice di merito non è tenuto a motivare su ogni singolo elemento possibile; può concentrare la motivazione sugli elementi decisivi che portano al rigetto di una istanza attenuante.
- Nelle impugnazioni in cassazione la Corte verifica la correttezza del percorso logico-giuridico seguito dai giudici di merito: valutazioni di fatto fondate su elementi concreti e precedenti dell'imputato sono difficili da rivedere se adeguatamente motivate.
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