Ordinanza n. 14811/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento a) della scheda valutativa n. d’ordine 66 del documento caratteristico, Modello «B» (art. 698 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66), emessa dal Comando del 4° Reparto di Sanità «Bolzano» relativa al periodo di servizio dal 07.01.2024 al 06.01.2025, redatta per «compimento del periodo massimo di un anno non documentato (anno calendariale)», compilata in data 22.01.2025 dal Mar. Ord. tramat Giulia Moretti nella qualità di Comandante di Plotone e concordata in pari data dal 1° revisore Cap. g. (gua) RS Americo D’Onofrio nella qualità di Comandante di Compagnia, portata a integrale conoscenza e visione del ricorrente in data 28.05.2026, nella parte in cui attribuisce al ricorrente la qualifica complessiva finale di «SUPERIORE ALLA MEDIA» anziché quella di «ECCELLENTE», nella parte relativa alla motivazione narrativa della Parte IV del compilatore e del 1° revisore, nonché nella parte in cui risulta omessa la compilazione della casella di concordanza/non concordanza del 1° revisore sulle qualità della Parte II; b) del Foglio di comunicazione annesso alla predetta scheda valutativa, nella parte in cui il 1° revisore, quale ultimo revisore intervenuto nel procedimento valutativo, ha determinato la qualifica complessiva finale di «SUPERIORE ALLA MEDIA»; d) nonché di ogni altro atto preordinato, preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo della posizione del ricorrente, ancorché allo stesso non noto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: scheda valutativa del documento caratteristico, con attribuzione della qualifica finale «SUPERIORE ALLA MEDIA» anziché «ECCELLENTE», e relativo foglio di comunicazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la scheda valutativa relativa al periodo di servizio dal 7 gennaio 2024 al 6 gennaio 2025, contestando l'attribuzione della qualifica complessiva finale «SUPERIORE ALLA MEDIA» anziché «ECCELLENTE», la motivazione narrativa contenuta nella Parte IV, l'omessa compilazione della casella di concordanza o non concordanza del primo revisore sulle qualità della Parte II e il conseguente foglio di comunicazione. Il TAR Lazio ha rilevato d'ufficio la questione della competenza territoriale, poiché la controversia riguarda un pubblico dipendente che presta servizio presso il 4° Reparto di Sanità «Bolzano».
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro la scheda valutativa. Applicando gli artt. 13 e 15 c.p.a., ha ritenuto inderogabilmente competente il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione Trentino-Alto Adige, sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, in quanto giudice nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio del dipendente. La causa può essere riassunta davanti al giudice indicato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Nulla sulle spese.
Norme richiamate
art. 13 c.p.a.
per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio
La competenza territoriale per le controversie relative a pubblici dipendenti è inderogabile e si radica presso il tribunale competente per il territorio in cui si trova la sede di servizio.
art. 15 c.p.a.
il difetto di competenza è rilevato d'ufficio finché la causa non è decisa in primo grado; in ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare
Il giudice deve rilevare d'ufficio la propria incompetenza territoriale e decidere la questione prima di esaminare l'eventuale domanda cautelare; quando dichiara l'incompetenza deve indicare il giudice competente e il termine per la riassunzione.
Massime di principio
- Nelle controversie riguardanti pubblici dipendenti, la competenza territoriale inderogabile si determina in base alla sede di servizio del dipendente, anche quando l'impugnazione riguarda un atto caratteristico o valutativo adottato da un'amministrazione statale.
- Il giudice amministrativo deve esaminare d'ufficio la propria competenza prima di pronunciarsi sulla domanda cautelare; se si dichiara incompetente, deve indicare il giudice competente e la parte può riassumere il giudizio entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, nei termini previsti dall'art. 15, comma 3, c.p.a.
Come è indicizzato
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