Ordinanza n. 2477/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura concorsuale relativi alla valutazione della prova scritta-pratica, allo scioglimento dell'anonimato e alla mancata ammissione alla seconda prova, nonché, con motivi aggiunti, gli atti relativi alla valutazione del controinteressato e alla graduatoria provvisoria
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il verbale della commissione giudicatrice contenente la valutazione degli elaborati della prima prova, lo scioglimento dell'anonimato e l'elenco degli ammessi e non ammessi alla seconda prova, l'avviso di conferma del calendario e il verbale recante i criteri di svolgimento e valutazione delle prove. Ha inoltre proposto motivi aggiunti contro la valutazione della prova orale e dei titoli del controinteressato, la graduatoria provvisoria e le schede individuali di valutazione della prova scritta-pratica. Dal testo emerge che la questione istruttoria centrale riguarda l'idoneità della procedura informatica utilizzata, basata su QR e ID associati ai candidati, a garantire l'effettivo anonimato degli elaborati e l'impossibilità per la commissione di risalire all'autore dell'elaborato prima dello scioglimento dell'anonimato. Il giudice ha ritenuto necessario verificare anche se la richiesta di scioglimento dell'anonimato del 26 settembre 2025 alle ore 16:51 fosse stata la prima e unica richiesta, nonché le modalità concrete di abbinamento tra elaborato corretto e candidato e le eventuali criticità della procedura.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso, ma ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 65 e 66 c.p.a., affidandola al responsabile della Polizia postale di Catania, Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Sicilia Orientale, senza facoltà di delega. Il verificatore dovrà esaminare il funzionamento della procedura descritta dalla società incaricata, verificare, ove possibile, la prima e unica richiesta di scioglimento dell'anonimato, chiarire le modalità di abbinamento dell'elaborato al candidato e individuare eventuali criticità incidenti sulla garanzia dell'anonimato. Sono stati prescritti obblighi di collaborazione a carico dell'amministrazione, della ricorrente e della controinteressata; è stata prevista la possibilità per le parti di nominare consulenti tecnici; la relazione dovrà essere depositata entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con previo contraddittorio tecnico. È stato disposto il versamento da parte della ricorrente di euro 1.000,00 quale acconto sul compenso e rimborso forfettario delle spese di verificazione, salva la refusione all'esito eventualmente favorevole del giudizio. L'udienza di discussione del merito è stata fissata al 27 gennaio 2027.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale fondamento degli incombenti istruttori disposti dal giudice.
art. 66 c.p.a.
Utilizzato per disporre la verificazione, disciplinare l'incarico e prevedere la liquidazione del compenso del verificatore.
art. 20, comma 1, c.p.a.
Il verificatore e il consulente, se scelto tra i dipendenti pubblici o tra gli iscritti negli albi di cui all’articolo 13 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, hanno l’obbligo di prestare il loro ufficio, tranne che il giudice riconosca l’esistenza di un giustificato motivo
Il giudice richiama l'obbligo del verificatore pubblico di prestare il proprio ufficio, salvo giustificato motivo riconosciuto dal giudice.
art. 71, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il termine di decadenza di cento giorni entro il quale il verificatore deve presentare la domanda di liquidazione delle proprie spettanze.
Massime di principio
- Quando la legittimità di una procedura concorsuale dipende dall'effettiva garanzia dell'anonimato degli elaborati mediante strumenti informatici, il giudice può disporre una verificazione tecnica volta ad accertare il funzionamento concreto del sistema, le modalità di abbinamento tra elaborato e candidato e l'eventuale possibilità di identificazione anticipata dell'autore.
- La verificazione può comprendere l'assunzione di informazioni presso soggetti terzi, l'acquisizione di documenti e lo svolgimento di ogni indagine necessaria a ricostruire le modalità tecniche della procedura, purché le eventuali attività con impegno finanziario siano previamente autorizzate.
- Nel disporre una verificazione, il giudice può imporre all'amministrazione e alle parti l'obbligo di cooperare mettendo a disposizione la documentazione e le informazioni necessarie agli accertamenti.
- La relazione del verificatore deve essere formata nel contraddittorio tecnico con i consulenti delle parti, ai quali deve essere consentito di esaminare previamente la relazione e formulare osservazioni entro il termine assegnato dal giudice.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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