Ordinanza n. 223/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esiti del Lotto 9 (Palermo Tre) della gara per l'affidamento quadriennale di servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori per gli enti del Servizio sanitario regionale, oltre ai verbali di gara e agli eventuali atti contrattuali
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto dirigenziale n. 13 del 29 gennaio 2026, limitatamente agli esiti del Lotto 9, nonché i verbali delle sedute pubbliche e riservate e ogni atto connesso, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare. Ha inoltre chiesto la dichiarazione di inefficacia della convenzione e dell'eventuale contratto attuativo stipulato con l'aggiudicataria, nonché l'accertamento del diritto all'ostensione integrale delle offerte tecniche dei concorrenti e l'annullamento del diniego tacito di accesso. In sede cautelare ha contestato, in particolare, la pretesa mancata attribuzione o verbalizzazione dei punteggi relativi alle offerte tecniche, articolate in numerosi criteri e sottocriteri.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto, allo stato, di adeguato fumus boni iuris, senza definire nel merito il ricorso né la domanda di accesso. Ha rilevato che nel verbale n. 77 la commissione aveva dichiarato di attribuire i punteggi sulla base delle valutazioni effettuate durante l'esame delle offerte tecniche e in conformità ai criteri della documentazione di gara; che nei verbali successivi erano state riportate le tabelle relative all'attribuzione dei punteggi tecnici per i dieci lotti; e che le controparti avevano prodotto le griglie di valutazione. Ha fissato la discussione del ricorso all'udienza pubblica del 1 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti delle parti non costituite.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto il giudice ha respinto la domanda cautelare per mancanza di adeguato fumus boni iuris allo stato degli atti.
art. 64 c.p.a.
Richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 116 c.p.a. per la domanda di accertamento del diritto di accesso; la relativa questione non è stata decisa nell'ordinanza cautelare.
art. 116 c.p.a.
Richiamato dalla ricorrente per l'accertamento del diritto all'ostensione integrale delle offerte tecniche e per l'annullamento del diniego tacito; la relativa domanda non è stata definita in sede cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando, allo stato degli atti, le censure non risultano assistite da un adeguato fumus boni iuris.
- La verbalizzazione dell'attribuzione dei punteggi tecnici può risultare supportata, ai fini della valutazione cautelare, dal richiamo ai criteri della lex specialis, dalle tabelle riepilogative dei punteggi riportate nei verbali successivi e dalle griglie di valutazione prodotte in giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 830/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 147/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 148/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 149/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 895/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 167/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →