Sentenza n. 10109/2026 - Roma, Sezione 4
per l’annullamento - del decreto del Ministro della Salute del 6 luglio 2022, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze; - del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, di “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 novembre 2019, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”; - della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall’articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - della determina dirigenziale n. 24300 del 12 dicembre 2022 della Regione Emilia-Romagna, avente ad oggetto “Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell’art. 9-ter del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125” e del relativo allegato 1;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti ministeriali, accordo intergovernativo, circolare ministeriale e determina regionale concernenti il payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato gli atti statali e regionali con cui sono stati certificati il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici, individuati i criteri di ripiano e determinati gli importi posti a carico delle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Dal testo della sentenza non risultano specificamente esposti i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nelle more del giudizio è intervenuto l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto, per tali annualità, l’estinzione dell’obbligazione mediante il versamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali. La società ha dichiarato di avere effettuato il pagamento e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che la cessazione della materia del contendere prevista dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 presupponga la comunicazione al Tribunale, da parte della Regione, del provvedimento di accertamento dell’avvenuto pagamento, comunicazione che nel caso concreto non risultava intervenuta. Tuttavia, la dichiarazione della ricorrente di avere versato il 25% degli importi richiesti è stata ritenuta sufficiente a far desumere la sopravvenuta carenza di interesse a una decisione sul merito degli atti impugnati. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità delle questioni giuridiche sostanziali e processuali.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...]
La disposizione consente di estinguere gli obblighi di ripiano relativi agli anni 2015-2018 mediante il pagamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali o provinciali; la cessazione della materia del contendere sui ricorsi contro tali provvedimenti presuppone l’accertamento del pagamento da parte della Regione e la relativa comunicazione al TAR.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015
Costituisce la base normativa dei provvedimenti regionali di individuazione delle aziende fornitrici e degli importi dovuti a titolo di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Ha consentito la trattazione da remoto della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Quando una disciplina sopravvenuta prevede la cessazione della materia del contendere subordinandola all’accertamento amministrativo di un determinato adempimento e alla sua comunicazione al giudice, in assenza di tale comunicazione non può essere formalmente dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La dichiarazione della parte ricorrente di avere adempiuto all’obbligazione oggetto della controversia può comunque determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, anche quando non sia ancora intervenuto l’accertamento amministrativo richiesto dalla disciplina sopravvenuta per la cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta carenza di interesse comporta l’improcedibilità del ricorso e non una pronuncia di merito sulla legittimità degli atti impugnati; le spese possono essere compensate quando le questioni sostanziali e processuali affrontate presentano particolare complessità.
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