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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45558/2022 del 01/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Parma che aveva disposto il dissequestro di crediti d'imposta per complessivi € 6.990.694,00 acquisiti da Poste Italiane tramite cessioni ritenute fittizie. Il motivo centrale del ricorso era la violazione di legge e la carenza di motivazione: secondo il PM i crediti derivavano da operazioni fraudolente e dovevano essere qualificati come "inesistenti" (non semplicemente "non spettanti"), potendo pertanto essere assoggettati a sequestro e confisca penale; inoltre il Tribunale del riesame avrebbe equivocato l'effetto giuridico della cessione (sostenendo che il credito sorga a titolo originario a favore del cessionario) e avrebbe fatto eccessivo affidamento su atti di prassi (circolari) dell'Agenzia delle Entrate senza motivare la confutazione delle argomentazioni dell'accusa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha confermato l'orientamento secondo cui il credito ceduto deriva dall'originario diritto alla detrazione e non si trasforma in un nuovo credito "impregiudicabile" rispetto a vizi radicali dell'operazione a monte; quando il diritto alla detrazione non sussiste per fatti fraudolenti il credito è qualificabile come "inesistente" e può essere oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca. La Corte ha inoltre precisato che le circolari amministrative non vincolano il giudice penale e che i commi 4-6 dell'art. 121 d.l. 34/2020 non derogano alla disciplina penale sul sequestro. In esito il provvedimento impugnato è stato annullato e rinviato per nuovo esame; la pronuncia valorizza la distinzione tra credito "non spettante" e credito "inesistente", delimita la protezione del cessionario alla condizione di buona fede e diligenza e ricorda gli obblighi antiriciclaggio del cessionario.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Disciplina il sequestro preventivo; la Corte distingue tra sequestro "impeditivo" (comma 1) e sequestro finalizzato alla confisca (comma 2) e afferma che nulla nelle disposizioni fiscali esclude la possibilità di sequestro penale dei crediti d'imposta inesistenti ai fini della confisca

  • art. 121 d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio)

    commi 1, 3, 4, 5, 6 e comma 1-quater

    La norma disciplina opzioni per detrazione, sconto in fattura e cessione del credito; la Corte interpreta il credito come derivato dall'originario diritto alla detrazione (nexus derivativo) e non come nuova titolarità originaria immune dai vizi del diritto a monte; i commi 5-6 regolano il recupero tributario e la responsabilità in solido ma non sottraggono la materia alla disciplina penale del sequestro e della confisca

  • art. 28-ter d.l. 27 gennaio 2022, n. 4 (conv. L. 28 marzo 2022, n. 25)

    Prevede termini di utilizzo dei crediti d'imposta una volta cessati gli effetti del sequestro; la Corte ritiene che la norma regoli le conseguenze operative dell'eventuale sequestro ma non nega la liceità del sequestro penale nei confronti dei crediti inesistenti

  • art. 10-quater D.Lgs. 74/2000

    Norma penale sull'indebita compensazione: comma 1 riguarda crediti non spettanti, comma 2 crediti inesistenti; la Corte conferma l'applicabilità dell'art. 10-quater, comma 2, quando il credito è risultato inesistente e il cessionario lo utilizzi consapevolmente

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    art. 9, comma 1 richiamato

    Riferimento alle sanzioni tributarie in caso di concorso nella violazione, rilevante per responsabilità solidale di fornitori e cessionari in caso di concorso

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    Definisce ambito sanzionatorio per crediti inesistenti; la Corte richiama la distinzione normativa tra credito 'non spettante' (sanzioni ridotte) e 'inesistente' (sanzioni maggiori e regime specifico)

  • D.Lgs. 231/2007 (decreto antiriciclaggio)

    art. 3 e art. 10 (obblighi di comunicazione all'UIF)

    Impone obblighi antiriciclaggio ai soggetti obbligati (tra cui enti pubblici e società come Poste) e presidi di adeguata verifica; la Corte sottolinea che tali obblighi costituiscono un elemento da valutare nella verifica della buona fede del cessionario

  • Circolare Agenzia delle Entrate

    Circolare n. 23/E del 23.06.2022 (e altre circolari richiamate: 8/8/2020, 24/E 22/12/2020)

    Gli atti di prassi dell'Agenzia (circolari) forniscono orientamenti ma non sono vincolanti per il giudice penale; la Corte precisa che non possono sostituire la valutazione giuridica sul carattere derivativo o inesistente del credito

  • Comunicazioni UIF

    Comunicazione UIF 16/04/2020 e Comunicazione UIF 11/02/2021

    I documenti UIF segnalano fattori di rischio e indicatori di anomalie nelle cessioni di crediti; la Corte li considera rilevanti per il quadro fattuale e per la valutazione degli obblighi di vigilanza del cessionario

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    sent. Sez. 3 n. 40867/2022; Sez. U. n. 9/1999 (Bacherotti) e altri precedenti richiamati

    La Corte conferma ed estende l'orientamento già espresso nella sentenza 40867/2022: la cessione non crea un credito "originario" immune dai vizi della fonte; inoltre richiama i principi su 'estraneità' e buona fede per la confisca (Bacherotti) e la distinzione tra sequestro impeditivo e finalizzato alla confisca

Massime di principio

  • Crediti d'imposta derivanti da opzioni esercitate su detrazioni sono, in via ordinaria, derivati dall'originario diritto alla detrazione: non si trasformano automaticamente in crediti "nuovi" e immuni da eventuali vizi a monte.
  • Se il diritto alla detrazione non sussiste per frode o attestazioni false, il credito ceduto può essere qualificato come "inesistente" e assoggettato a sequestro preventivo finalizzato alla confisca e, se utilizzato consapevolmente, integra il reato di indebita compensazione (art. 10-quater, comma 2).
  • Le circolari e gli atti di prassi dell'Amministrazione finanziaria non vincolano il giudice penale: non possono di per sé impedire l'assoggettabilità a misure penali di crediti fittizi.
  • Il cessionario può essere tutelato solo dimostrando buona fede e l'adempimento degli obblighi di diligenza/controllo (incluse le verifiche antiriciclaggio): il mero acquisto a titolo oneroso non garantisce automaticamente l'estraneità al reato se il cessionario ha tratto vantaggio o non ha svolto adeguati controlli.
  • Distinguere sempre tra credito "non spettante" (recupero tributario ordinario e sanzioni amministrative meno gravi) e credito "inesistente" (conseguenze sanzionatorie e penali più gravi); questa distinzione condiziona tempi, sanzioni e responsabilità.
  • In caso di contestazione penale la remediazione dell'operatività del sequestro (modalità di esecuzione) va proposta con l'istituto dell'incidente di esecuzione; le questioni sul merito del sequestro possono essere oggetto di impugnazione nei gradi previsti, compresa Cassazione.
  • Per operatori e potenziali cessionari: implementare procedure di due diligence documentale e antiriciclaggio preventive (KYC, verifica asseverazioni/visti di conformità, anomalie di prezzo o struttura dei cedenti) prima di monetizzare crediti d'imposta.

Testo integrale

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