Cassazione Penale, Sentenza n. 22900/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva due motivi principali. Primo: violazione di legge e vizi di motivazione per presunto travisamento della prova, lamentando che la Corte territoriale avrebbe introdotto nella motivazione elementi non desumibili dalle deposizioni (in particolare la presunta indicazione della targa della Fiat 600 blu dal teste Salvatore Piazza), avrebbe fatto affidamento su rilevazioni frammentarie di telecamere e banca dati targhe e avrebbe impropriamente richiamato la condanna di altro soggetto (Costantin Marian Tanasa) senza prove di concorso. Inoltre si contestava la valenza probatoria dei codici dei prodotti sequestrati (argomentando che indicano solo una macro categoria e non la corrispondenza con i singoli articoli) e si richiamava l'affermazione dell'imputato che i beni erano stati acquistati in un mercato. Secondo: violazione di legge in ordine al riconoscimento del reato autonomo di sequestro di persona e alla responsabilità per concorso ex art. 116 cod. pen., sostenendo che la privazione della libertà sarebbe stata limitata al tempo strettamente necessario per consumare la rapina e che non sarebbe stato chiarito il contributo concreto dell'imputato alla pianificazione del sequestro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile e privo di specificità: la Corte ha richiamato il rigoroso onere richiesto per la deduzione del travisamento della prova (identificare l'atto processuale, l'elemento fattuale incompatibile, provare la verità dell'elemento e spiegare il decisivo effetto sulla motivazione), onere che il ricorrente non ha assolto, limitandosi a una rivisitazione del materiale probatorio. In ordine al secondo motivo la Corte ha ritenuto parimenti priva di specificità e ha confermato la correttezza della ricostruzione della Corte d'appello, che aveva qualificato la condotta anche come sequestro di persona in quanto la privazione della libertà si era protratta oltre il tempo strettamente necessario alla consumazione della rapina e con minacce di uso di armi, e aveva applicato correttamente i principi relativi alla responsabilità del compartecipe ex art. 116 cod. pen. La Corte ha quindi respinto il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ha irrogato la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 116 cod. pen.
La responsabilità del compartecipe può essere riconosciuta quando il reato diverso e piu grave non costituisce un evento atipico, imprevedibile o meramente occasionale; nel caso di specie la Corte ha ritenuto che il sequestro di persona rientrasse nel programma criminoso prevedibile e quindi la responsabilità ex art. 116 poteva essere attribuita al ricorrente.
art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e può comportare l'applicazione di una sanzione pecuniaria: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
D.lgs. n. 150/2022
Riferimento normativo relativo alla procedibilità a querela per il reato di sequestro di persona; la Corte ha precisato che, essendo il ricorso inammissibile, non si pone il problema dell'applicazione della nuova disciplina sulla procedibilità.
Massime di principio
- Per dedurre un travisamento della prova in Cassazione occorre rispettare l'onere composito: identificare l'atto processuale, indicare l'esatto elemento fattuale incompatibile con la motivazione, fornire prova della verità di quell'elemento e spiegare perché sia decisivo rispetto all'impianto motivazionale.
- La Corte di Cassazione non ammette ricorsi che in realtà chiedono una rivalutazione del compendio probatorio: le censure che mirano a una diversa valutazione delle prove sono inammissibili se non accompagnate dalla specificità richiesta per il travisamento.
- Il reato di sequestro di persona può concorrere con la rapina quando la privazione della libertà si protrae oltre il tempo strettamente necessario alla consumazione del furto o della rapina o ha finalità autonome rispetto all'impossessamento della res; la durata e le modalità (minacce, rinchiudere le vittime ecc.) sono elementi decisivi.
- Per escludere la responsabilità del compartecipe ai sensi dell'art. 116 cod. pen. è necessario dimostrare che l'evento piu grave sia stato un fatto atipico, imprevedibile o del tutto estraneo alla comune programmazione criminale, oppure frutto di mera occasionalità.
- Elementi probatori anche frammentari e isolati (p. es. transiti, filmati limitati, corrispondenze parziali di targhe) se valutati congiuntamente ad altri indizi (intercettazioni, contraddizioni dell'alibi, ritrovamento di refurtiva) possono costituire base sufficiente per la condanna, soprattutto se la motivazione mostra coerenza e pluralitࠠdi riscontri.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare oltre alla conferma della statuizione impugnata anche l'addebito delle spese processuali e l'applicazione di sanzioni pecuniarie se la Corte riscontra profili di colpa nella presentazione del gravame.
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