Cassazione Civile, Ordinanza n. 30436/2025 del 18/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo, dichiarando assorbiti il terzo e il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando il corretto criterio sull’onere probatorio nelle operazioni soggettivamente inesistenti e provveda anche sulle spese.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento per imposte dirette, IVA, IRPEG e IRAP relativo all’anno d’imposta 2003, fondato su un processo verbale di constatazione che contestava operazioni soggettivamente inesistenti nella compravendita di prodotti di telefonia. Le riprese riguardavano, tra l’altro, indebita detrazione IVA, mancata regolarizzazione di acquisti comunitari, omessa presentazione di modelli INTRASTAT, indebito utilizzo del plafond per acquisti in sospensione d’imposta, infedele dichiarazione IVA e indebita deduzione di costi. I giudici di merito avevano annullato l’atto ritenendo non dimostrata la partecipazione consapevole della società alla frode carosello. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria/apparente e motivazione per relationem; (2) violazione delle norme sull’IVA e dei principi in tema di onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti, sostenendo che la CTR aveva errato nel richiedere la prova di una piena e consapevole partecipazione alla frode, invece della mera conoscibilità con l’ordinaria diligenza; (3) travisamento della prova; (4) omesso esame di fatti decisivi.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La censura di nullità per motivazione apparente è infondata quando la motivazione, pur sintetica o per relationem, consente comunque di comprendere il percorso decisionale del giudice.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: rilevano solo anomalie motivazionali radicali, non il semplice difetto di sufficienza.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
La motivazione della sentenza tributaria deve consentire di individuare le ragioni della decisione; la mera motivazione per relationem non determina nullità se il ragionamento del giudice è chiaramente ricostruibile.
art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato nel quadro delle regole IVA invocate dall’Agenzia per le contestazioni su operazioni soggettivamente inesistenti.
art. 54 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato nel quadro dei poteri di accertamento IVA in relazione alle riprese contestate.
art. 2697 c.c.
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare gli elementi costitutivi della pretesa; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare di avere usato la massima diligenza esigibile per non essere coinvolto nella frode.
art. 2727 c.c.
Le presunzioni semplici sono ammissibili per dimostrare la consapevolezza o conoscibilità della frode, purché fondate su elementi oggettivi e specifici.
art. 2729 c.c.
Gli indizi devono essere valutati complessivamente e non in modo atomistico, richiedendo gravità, precisione e concordanza apprezzate nel loro insieme.
Massime di principio
- Nelle contestazioni di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria deve provare sia la fittizietà soggettiva del fornitore sia, anche tramite presunzioni, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in una frode fiscale.
- Non è necessario dimostrare una partecipazione consapevole e fattiva del contribuente alla frode; è sufficiente la prova della sua conoscibilità della sostanziale inesistenza del contraente o del coinvolgimento nell’evasione.
- Una volta fornita dall’Amministrazione una prova presuntiva adeguata, il contribuente può vincere la pretesa solo dimostrando di avere adottato la massima diligenza esigibile secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità.
- La valutazione degli indizi deve essere complessiva e contestuale: i singoli elementi possono anche non essere decisivi isolatamente, ma devono essere considerati nel loro reciproco rafforzarsi per stabilire se siano sufficienti a fondare la presunzione semplice.
- La motivazione per relationem non è di per sé nulla; è legittima se le ragioni della decisione risultano comunque attribuibili al giudice e percepibili in modo chiaro, univoco ed esaustivo.
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