Cassazione Penale, Sentenza n. 2661/2023 del 23/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione in ordine alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e ha rinviato al Tribunale di Padova per nuovo giudizio esclusivamente su quel punto. La condanna sostanziale risultante dalla decisione impugnata non è stata cassata oltre tale omissione
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza resa ex art. 444 c.p.p. in relazione al reato di cui all'art. 186, lett. b), cod. strada. Il Procuratore Generale deduceva la violazione di legge per omissione dell'applicazione dell'effetto amministrativo accessorio obbligatorio, ossia la sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno, previsto dall'art. 186, lett. b), cod. strada
Norme richiamate
art. 186, lett. b), codice della strada
Prevede come obbligatoria l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; la sua omissione nella motivazione o nel dispositivo comporta l'annullamento parziale della sentenza e la necessità di un nuovo giudizio sul punto
art. 444 cod. proc. pen.
La sentenza era stata pronunciata a seguito di accordo ex art. 444 c.p.p. (patteggiamento); anche nelle sentenze di cui a tale articolo il giudice è tenuto ad applicare e indicare le sanzioni amministrative accessorie di carattere obbligatorio
Massime di principio
- Le sanzioni amministrative accessorie previste come obbligatorie dalla legge devono essere espressamente applicate e indicate nella sentenza; la mancata indicazione è vizio sanabile con annullamento limitato
- L'omissione di un effetto accessorio obbligatorio non comporta automaticamente l'annullamento dell'intera decisione: la Cassazione può annullare limitatamente alla parte omessa e rinviare per il solo accertamento e pronuncia su quell'effetto
- Anche nelle procedure di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. il giudice non può omettere sanzioni di carattere obbligatorio; l'accordo sulle conseguenze penali non esonera dall'obbligo di applicare prescrizioni di legge
- In fase di rinvio il giudice di merito deve pronunciarsi sulla sanzione accessoria senza riesaminare i fatti già definiti salvo che la pronuncia sulla sanzione richieda accertamenti relativi a elementi non già definiti
- Per chi redige sentenze o accordi abbreviati, è buona prassi inserire esplicitamente l'elenco delle sanzioni accessorie previste dalla norma incriminatrice per evitare annullamenti parziali
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