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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17876/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato Irpef per l’anno d’imposta 2012, determinando sinteticamente il reddito ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 in euro 560.774,00 a fronte di euro 21.336,00 dichiarati. Il ricorso del contribuente era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale; l’appello era stato poi respinto dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva anche dichiarato l’estinzione del giudizio e posto le spese a carico della contribuente. In Cassazione il contribuente ha proposto ricorso, ma non ha depositato il ricorso nei termini di legge; l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Il motivo decisivo della decisione di legittimità non riguarda il merito tributario, ma la mancata osservanza dell’onere di deposito del ricorso ex art. 369 c.p.c., rilevata dalla Corte sulla base dell’attestazione di cancelleria.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione perché, pur essendo stato notificato all’Agenzia delle Entrate, non è stato depositato in cancelleria entro il termine previsto dall’art. 369 c.p.c. La definizione è avvenuta in rito, d’ufficio. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.100,00 per compensi, oltre rimborso delle spese prenotate a debito. È stato anche precisato che, non essendo stato depositato il ricorso, non sussistono i presupposti per applicare il contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973

    "determinava sinteticamente il reddito"

    richiamato come base normativa dell’accertamento sintetico del reddito oggetto della lite tributaria.

  • art. 369 c.p.c.

    "non ha provveduto al deposito dello stesso presso la cancelleria di questa Corte nei termini"

    la mancata tempestiva produzione del ricorso per cassazione determina l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte esclude la sua applicazione quando il ricorso non sia stato depositato.

  • Cass. n. 8957 del 2022

    richiamata a sostegno del principio per cui, in caso di mancato deposito del ricorso, non opera il contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la mancata produzione del ricorso notificato entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c. comporta l’improcedibilità dell’impugnazione, rilevabile anche d’ufficio.
  • Quando il giudizio di legittimità si chiude in rito per improcedibilità, le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate in favore del controricorrente.
  • Se il ricorso per cassazione non è stato depositato, non ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
  • L’accertamento tributario richiamato nel caso era fondato sul redditometro/accertamento sintetico ex art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, ma la Corte non si pronuncia sul merito dell’imposizione quando l’impugnazione è improcedibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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