Ordinanza n. 260/2026 - Bari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale comunale di ripristino dello stato dei luoghi per opere ritenute eseguite in violazione delle norme paesaggistiche e urbanistico-edilizie
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore agrituristico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’ordinanza comunale concernente opere realizzate presso una struttura di agricampeggio e ritenute abusive sotto il profilo paesaggistico e urbanistico-edilizio. Sono stati impugnati anche la comunicazione di avvio del procedimento, il verbale del 12 gennaio 2026, la relazione istruttoria, i verbali di sopralluogo e le ulteriori note e attività istruttorie presupposte o connesse. Nella fase cautelare la ricorrente ha contestato, in particolare, la ricostruzione dello stato dei luoghi e l’effettiva consistenza degli abusi posti a fondamento dell’ordine di ripristino.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza impugnata. In sede di cognizione sommaria, riservando gli approfondimenti alla fase di merito, ha rilevato profili di criticità nella puntuale ricostruzione dello stato dei luoghi e, conseguentemente, nella determinazione dell’effettiva consistenza dei presunti abusi. Ha inoltre ritenuto apprezzabile il pregiudizio grave e irreparabile prospettato, considerando che gli abusi contestati avevano determinato l’avvio di un procedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività agrituristica. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, il Collegio ha ritenuto opportuno mantenere integra la situazione sino alla definizione del giudizio di merito, fissato per il 15 giugno 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti della tutela cautelare, con riguardo alla sommaria delibazione della fondatezza delle censure, alla gravità e irreparabilità del pregiudizio e al bilanciamento degli interessi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la presenza di criticità nella ricostruzione dello stato dei luoghi e nella quantificazione o individuazione degli abusi contestati può integrare un profilo di fumus boni iuris idoneo a giustificare la sospensione dell’ordine amministrativo, quando siano necessari ulteriori approfondimenti nel giudizio di merito.
- Il pregiudizio derivante dall’esecuzione di un ordine di ripristino può assumere carattere grave e irreparabile quando l’atto costituisca il presupposto per l’avvio o la prosecuzione di un procedimento volto alla revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività economica interessata.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, il giudice può sospendere l’efficacia dell’atto impugnato per mantenere integra la situazione di fatto sino alla definizione del giudizio di merito, qualora la ricostruzione degli abusi e il relativo impatto sull’attività del privato non risultino ancora adeguatamente verificati.
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