Sentenza del 26/06/2015 n. 13257 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato una cartella esattoriale relativa all'IRPEF e agli accessori per l'anno 1991, sostenendo che le contestazioni sull'accertamento presupposto fossero ancora proponibili perché il relativo ricorso era pendente. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992 e il difetto assoluto di motivazione dell'avviso di accertamento. La Corte, tuttavia, ha rilevato preliminarmente che il ricorso per cassazione non conteneva il quesito di diritto richiesto dall'art. 366-bis c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 366-bis c.p.c., applicabile perché la sentenza impugnata era stata depositata prima dell'abrogazione della norma. La mancanza del quesito di diritto, o di un momento di sintesi per i vizi motivazionali, impediva alla Corte di individuare con precisione l'errore attribuito al giudice di merito. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 3.800 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 19, comma 3
La norma disciplina l'impugnazione degli atti della riscossione e i limiti delle contestazioni proponibili contro la cartella, distinguendo i vizi propri della cartella dalle contestazioni relative all'atto impositivo presupposto.
Art. 366-bis c.p.c.
Per i ricorsi soggetti alla sua applicazione, ogni motivo fondato su una violazione di legge doveva concludersi con uno specifico quesito di diritto; per i vizi motivazionali era necessario un momento di sintesi. Il requisito doveva consentire alla Corte di comprendere immediatamente la questione sottoposta al suo esame.
Legge n. 69/2009, art. 47
La disposizione ha abrogato l'art. 366-bis c.p.c.; tuttavia, la Corte ha ritenuto la norma ancora applicabile alle sentenze depositate prima della sua abrogazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è essenziale rispettare i requisiti formali applicabili ratione temporis: la loro mancanza può determinare l'inammissibilità senza esame delle contestazioni di merito.
- Quando si denuncia una violazione di legge, il motivo deve individuare con precisione la norma violata, l'errore commesso dal giudice e la regola di diritto che si chiede alla Corte di affermare.
- Quando si impugna una cartella esattoriale, occorre distinguere tra vizi propri della cartella e contestazioni dell'avviso di accertamento presupposto; queste ultime possono essere precluse se l'accertamento è divenuto definitivo o non viene contestato tempestivamente.
- La pendenza di un giudizio sull'atto presupposto può incidere sulla definitività dell'accertamento, ma deve essere adeguatamente allegata e dimostrata nei gradi di merito e nel ricorso per cassazione.
- Un ricorso può essere respinto per ragioni processuali, come l'inammissibilità, anche quando le questioni sostanziali sollevate dal contribuente non vengono esaminate.
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