Cassazione Penale, Sentenza n. 23524/2024 del 12/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che aveva confermato la loro responsabilità per l'omicidio di Massimiliano De Felice (capo a) e il connesso illecito porto di pistola calibro 9x21 mm (capo b). In particolare: Todisco ha dedotto (1) l'estinzione per prescrizione del reato in materia di armi, sostenendo che dichiarazioni rese in altri procedimenti non interrompono la prescrizione; (2) insufficiente motivazione sull'aggravante della premeditazione e sull'aggravante "mafiosa" (art.416-bis.1 cod. pen.), ritenendo la sua partecipazione occasionale; (3) violazione dell'art.62-bis cod. pen. per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, contestando la qualificazione della confessione come strumentale. Prestieri ha impugnato (1) il diniego delle attenuanti generiche; (2) il mancato riconoscimento della continuazione ex art.81 cod. pen.; (3) la prescrizione del reato di porto d'arma intervenuta nei termini successivi alla sentenza di appello. Il Pubblico Ministero aveva chiesto annullamento senza rinvio limitatamente al capo b) per Prestieri (prescrizione) e inammissibilità del ricorso per Todisco.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Nicola Todisco, confermando la condanna per omicidio e per il porto d'arma nei suoi confronti (pena rideterminata a 30 anni per assenza della recidiva e diniego delle attenuanti). Per Antonio Prestieri ha accolto il terzo motivo relativo alla prescrizione del reato di porto d'arma (capo b): ha pronunciato la declaratoria di prescrizione per tale capo, eliminando la relativa pena di due anni attribuita come aumento per la continuazione, e ha rideterminato la pena complessiva di Prestieri in anni 8 di reclusione. La Corte ha inoltre confermato la qualificazione delle aggravanti (premeditazione e art.416-bis.1) e il diniego delle attenuanti generiche per entrambi per le ragioni indicate. Todisco è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
La Corte ha ribadito che la continuazione richiede una programmazione unitaria degli illeciti; la mera appartenenza a contesti camorristici o reati connessi non basta se sussiste ampio arco temporale o mancano indici di programmazione unitaria.
art. 416-bis.1 cod. pen. (ex art.7 legge n.203/1991)
L'aggravante ha natura soggettiva e si applica anche al concorrente non animato direttamente dalla finalità mafiosa qualora risulti consapevole della finalità degli altri; la consapevolezza può emergere da concreti elementi di fatto e dalla partecipazione all'organizzazione dell'azione.
art. 160 cod. pen. (atti interruttivi della prescrizione)
Le dichiarazioni/interrogatori equivalgono ad atti interruttivi della prescrizione se la contestazione dell'addebito è chiara e precisa; l'interrogatorio di un concorrente può interrompere la prescrizione anche rispetto agli altri concorrenti se riguarda lo stesso fatto nella sua consistenza.
art. 62-bis cod. pen.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice ritiene, con motivazione non illogica, che la confessione o il comportamento processuale siano strumentali e non indicativi di autentica resipiscenza.
art. 8 d.l. 13/05/1991 n.152 (convertito nella legge 12/07/1991 n.203)
Il riconoscimento della "dissociazione attuosa" (attenuante speciale) può comportare l'elisione dell'aggravante "mafiosa" ai fini della determinazione del termine prescrizionale; tuttavia tale attenuante è valutata separatamente e non obbliga al riconoscimento delle attenuanti generiche.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per l'addebitazione delle spese processuali a carico del ricorrente inammissibile (disposizione citata in relazione all'onere delle spese e sanzioni a carico del ricorrente).
Massime di principio
- Una dichiarazione o interrogatorio reso anche in un procedimento diverso può interrompere la prescrizione se la contestazione del fatto è chiara e specifica; l'interruzione può avere efficacia anche per gli altri concorrentii qualora riguardi lo stesso fatto.
- La determinazione del termine prescrizionale dipende dalla configurazione delle aggravanti: il riconoscimento o meno dell'aggravante "mafiosa" incide sul termine (es. 15 vs 10 anni) e il riconoscimento di attenuanti speciali può modificare il calcolo.
- L'aggravante della premeditazione e quella "mafiosa" possono essere estese al concorrente che, pur non avendo ideato il fatto, ne abbia acquisito la piena consapevolezza e vi abbia aderito; il giudice valuta la conoscenza effettiva e la volontà adesiva sulla base delle prove.
- Il diniego delle attenuanti generiche è ammissibile quando il giudice ritiene la confessione strumentale o non indicativa di sincera resipiscenza; il riconoscimento di attenuanti speciali (es. dissociazione) non comporta automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche.
- Per il riconoscimento della continuazione ex art.81 cod. pen. occorre dimostrare unità di disegno criminoso e sufficiente prossimità temporale: l'ampio intervallo temporale e la natura contingente di un fatto rendono improbabile la continuazione.
- Chi propone ricorso in cassazione privo di autosufficienza o infondato rischia la dichiarazione di inammissibilità e l'addebito delle spese con eventuale sanzione pecuniaria; valutare la completezza delle allegazioni e la documentazione prima di impugnare.
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