Cassazione Penale, Sentenza n. 18453/2022 del 10/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per intervenuta e rituale rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 25/11/2020, che aveva confermato la condanna in primo grado per il delitto di furto pluriaggravato (capo D). Successivamente il ricorrente ha rinunciato al ricorso con dichiarazioni ripetute del proprio procuratore speciale, Avv. Francesca Sala, trasmesse per PEC il 13/07/2021 e il 27/10/2021. Il Procuratore Generale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
La norma è stata applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso a seguito della rinuncia rituale da parte del difensore nominato procuratore speciale; la rinuncia valida estingue l'azione impugnatoria e comporta inammissibilità.
decreto-legge 28/10/2020, n.137, art. 23, comma 8 (convertito dalla legge 18/12/2020, n.176)
Richiamato in relazione alla presentazione della requisitoria del Procuratore Generale; normazione emergenziale che ha disciplinato modalità procedurali (comunicazioni e adempimenti) durante il periodo emergenziale.
decreto-legge n.105 del 2021, artt. 1 e 7
Richiamato per la disciplina procedurale applicabile alle conclusioni del Pubblico Ministero; utilizzato come riferimento per la regolarità della requisitoria e delle comunicazioni in procedura.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se rituale e sottoscritta dal difensore nominato procuratore speciale, determina l'inammissibilità del ricorso ex art. 591 c.p.p.
- La rinuncia deve essere chiara, inequivoca e formalmente valida (sottoscritta e trasmessa nei modi previsti, ad es. tramite PEC se richiesto), altrimenti può non produrre effetti.
- Una volta dichiarata l'inammissibilità per rinuncia, il giudice condanna normalmente il ricorrente alle spese processuali e può irrogare la sanzione alla Cassa delle ammende prevista per il caso.
- Il Procuratore Generale o il Pubblico Ministero può chiedere la declaratoria di inammissibilità quando risulta una rinuncia formale; il giudice di legittimità verifica la ritualità della rinuncia.
- In situazioni analoghe, chi intende rinunciare all'impugnazione deve assicurarsi del conferimento di apposita procura al difensore e della corretta trasmissione formale per evitare contestazioni sulla validità della rinuncia.
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