Sentenza del 06/07/2022 n. 21471 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento che, a seguito di sopralluogo, ha rettificato la rendita catastale proposta dalla società per lo stabilimento industriale di forgiatura (cat. D1), includendo anche impianti quali forni, presse e impianti di fusione e raddoppiando la rendita da Euro 72.540,00 a Euro 215.818,46. La società contestava (i) l'inclusione di tali impianti nella rendita in quanto amovibili e non essenziali/autonomi redditualmente, (ii) la possibilità di emendare la dichiarazione DOCFA e (iii) l'eccessività della valutazione dell'Amministrazione per mancato riconoscimento di coefficiente di vetustà/obsolescenza e quindi di deprezzamento degli impianti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, respinto la maggior parte dei motivi concludendo che la Commissione Tributaria Regionale aveva correttamente ritenuto includibili nella rendita gli impianti ritenuti fissi ed essenziali, e ha però accolto il settimo motivo: ha cassato in parte la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia per riesaminare la fattispecie alla luce della mancata verifica da parte dell'Amministrazione della incidenza della vetustà/obsolescenza sulla valutazione degli impianti (ossia la necessità che l'Ufficio dimostri la conformità del valore accertato rispetto ai parametri legali di deprezzamento). La causa è rinviata anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652
Definisce i fabbricati e le costruzioni stabili come beni immobili e stabilisce il criterio della utilità reddituale dell'unità immobiliare; la Corte e la CTR hanno richiamato tali articoli per fondare l'inclusione degli impianti fissi nella rendita degli opifici.
Codice Civile
Nozione di "immobile per incorporazione": beni che, per il loro collegamento con l'edificio, acquistano carattere di immobilità e rilevanza ai fini catastali.
Legge 23 dicembre 2014, n. 190
Recepisce la circolare Agenzia del Territorio n.6/2012, stabilendo che nella stima catastale si includono componenti impiantistiche strutturalmente connesse che assicurano autonomia funzionale e reddituale stabile.
Circolare Agenzia del Territorio
n. 6/T del 30 novembre 2012
Indirizzi tecnici-estimativi: include nella stima le componenti impiantistiche essenziali e richiama la necessità di valutare vetustà e obsolescenza al momento censuario.
D.P.R.
n. 1142 del 1949, art. 28, comma 2
Regola la determinazione del capitale fondiario: quando non è possibile usare prezzi correnti si ricorre al costo di ricostruzione depurato da un coefficiente in rapporto allo stato attuale dell'unità immobiliare.
Legge 28 dicembre 2015, n. 208
Modifica il regime catastale per gli opifici a decorrere dal 1.1.2016 escludendo macchinari e attrezzature funzionali dal calcolo della stima diretta, ma non applicabile retroattivamente al biennio censuario 1988-89 del caso.
Codice Civile
Regola l'onere della prova; la sentenza richiama che, una volta contestata dal contribuente la mancata considerazione della vetustà, grava sull'Amministrazione documentare la conformità del valore accertato.
Costituzione della Repubblica Italiana
Richiamate nella contestazione originaria per affermare principi di ragionevolezza e legittimità del carico impositivo e dell'azione amministrativa; non accolte come decisive dalla Corte per la materia tecnica-estimativa.
Corte Costituzionale
Principio che impianti come turbine vanno considerati nella determinazione della rendita se caratterizzano la destinazione dell'unità immobiliare e possiedono requisiti di "immobiliarità".
Massime di principio
- Per gli stabilimenti industriali la rendita catastale può comprendere impianti e macchinari se essi sono "fissi" o costituiscono elementi essenziali che, con l'edificio, realizzano un unico bene complesso e assicurano autonomia funzionale e reddituale stabile.
- La dichiarazione DOCFA del contribuente non è automaticamente vincolante o preclusiva: può essere valutata come elemento probatorio e, se errata, è di norma emendabile; tuttavia l'inclusione degli impianti può trovare fondamento anche in criteri oggettivi e giurisprudenziali indipendenti dalla mera dichiarazione.
- Quando l'Amministrazione ricorre alla stima diretta o al costo di ricostruzione a nuovo, deve applicare e motivare adeguati coefficienti di riduzione per riflettere lo stato attuale (vetustà e obsolescenza) al momento censuario; se il contribuente produce perizia tecnica sulla vetustà/obsolescenza, l'Ufficio deve specificamente contrastare tale prova e dimostrare la correttezza del valore accertato.
- L'onere della prova circa la congruità del maggior valore accertato incombe sull'Amministrazione una volta che il contribuente abbia efficacemente eccepito la mancata considerazione del deprezzamento; non è sufficiente una replica generica: l'Amministrazione deve motivare come ha tenuto conto (o perché non doveva tenere conto) di vetustà/obsolescenza.
- Le modifiche normative intervenute (es. legge 2015/2016) possono cambiare il regime di esclusione di macchinari dalla stima, ma sono operative solo dal loro ambito temporale di decorrenza e non possono retroagire sui bienni censuari precedenti.
- In giudizio, il contribuente che contesta l'accertamento estimativo dovrebbe produrre elementi tecnici e la propria stima o la proposta DOCFA per consentire all'Amministrazione e al giudice di confrontare valori e coefficienti di deprezzamento; la mancanza di numerica e determinata quantificazione da parte del contribuente può indebolire la sua contestazione, salvo che la perizia evidenzi inequivocabilmente il disallineamento.
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